Furto del bancomat: cliente non riceve l’SMS alert, e la Banca è costretta a rimborsare In un complesso equilibro di responsabilità tra intermediari finanziari, l'Abf ha infine riconosciuto all'associata di Confconsumatori il diritto al rimborso di 1.130 euro

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Milano, 20 marzo 2023 – La nostra associata era da poco rientrata dal supermercato quando si è accorta che il portafogli, in cui si trovava anche il bancomat, era stato rubato. Appena si è resa conto del furto ha disposto il blocco della carta e sporto denuncia, ma i ladri erano già riusciti a portare via dal conto, attraverso due prelievi agli sportelli ATM e tre pagamenti, la somma di 1.630 euro. L’Abf si è trovato di fronte a un rimpallo delle responsabilità tra le due banche a cui la donna si è rivolta per ottenere un rimborso: quella presso cui la donna aveva il proprio corrente, e quella che aveva emesso la carta di debito.

La decisione dell’Abf

Con l’assistenza di Confconsumatori, la donna ha sporto inizialmente reclamo alla prima banca (denominata dall’Abf intermediario A) che, da parte sua, ha negato il rimborso e attribuito invece la responsabilità alla società emittente della carta. Ma anche il reclamo inviato al secondo intermediario (intermediario B) non è andato a buon fine, e a quel punto la nostra associata, per ottenere giustizia, ha deciso di presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Di fronte all’Abf, la prima banca – quella presso cui la cittadina era cliente – ha obiettato che il furto era avvenuto per “colpa grave” della donna, che non avrebbe custodito correttamente il PIN della carta di pagamento. La seconda banca, emittente della carta, ha invece cercato di ritirarsi dal giudizio appellandosi al “difetto di legittimazione passiva”.

L’Abf ha però respinto questa eccezione, dichiarando che “vi è una sostanziale mancata allegazione di elementi coerenti e riscontrabili intesi a dimostrare la mancanza di legittimazione passiva in capo all’intermediario B la cui denominazione è apposta chiaramente sulla carta e i cui termini difensivi sono confessori ovvero quantomeno contraddittori”. Rispetto alla presunta colpa grave della cliente, l’Arbitro ha invece stabilito che, anche nel caso in cui la cliente avesse conservato in modo imprudente il PIN insieme alla carta, il secondo intermediario è, in questo caso specifico, responsabile per non aver avere attivato il servizio di SMS alert, che avrebbe potuto evitare alcune delle operazioni fraudolente. In particolare, per l’Abf:

Tale servizio è ritenuto fondamentale presidio di sicurezza a tutela dell’utente, anche in considerazione dell’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto. Pertanto, la
mancata attivazione del servizio di sms-alert o altro servizio assimilabile costituisce un profilo di responsabilità dell’intermediario (da inadeguata organizzazione imputabile
esclusivamente al medesimo intermediario), da cui questi può andare esente solo dimostrando l’esplicito rifiuto dell’utente ad avvalersene: nella fattispecie non rinvenibile“.

Per maggiori dettagli invitiamo a leggere la pronuncia integrale cliccando sul bottone qui sotto.

Leggi la decisione dell’Abf