Maxi conguagli energia: vittoria di Confconsumatori Massa-Carrara Attenzione alle fatture (e alle letture): "Occorre far valere i propri diritti, fare i reclami contro le maxi fatture di conguaglio nel caso vi siano dubbi sulla loro correttezza".

Massa-Carrara, 9 maggio 2022 – Importante sentenza ottenuta da Confconsumatori Massa-Carrara, tramite il proprio legale, l’avvocato Francesca Galloni, presso il Giudice di Pace di Carrara a favore di un associato in una causa nei confronti di Enel Energia.
I FATTI – L’associato di Confconsumatori ha ricevuto nel gennaio 2018 una maxi fattura Enel Energia dell’importo di € 4179,01, contenente una rettifica dei consumi del periodo aprile 2014-dicembre 2017.
L’uomo, pur contestando la fattura ricevuta, per evitare il distacco della fornitura di gas, ha chiesto un rateizzo della bolletta e ha provveduto nel frattempo a effettuare il pagamento delle rate concesse; inoltre, già in precedenza aveva richiesto la verifica del contatore della sua abitazione, che era stato danneggiato da un’alluvione verificatasi a Carrara nel novembre 2014, rimanendo per alcuni giorni completamente ricoperto dall’acqua: dalla verifica, eseguita solo successivamente alla ricezione della fattura, è risultato che il contatore avesse difetti e vizi di malfunzionamento. L’utente poi contestato che non erano mai state effettuate letture reali del contatore dal 2014 al novembre del 2017.
Dopo avere inviato diversi reclami senza ottenere riscontri positivi, l’uomo ha deciso di intraprendere un giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Carrara contro Enel Energia, giudizio che quest’ultima estendeva anche al distributore di zona Italgas, proprietario del contatore e responsabile delle letture e del funzionamento del contatore stesso.
LA DECISIONE DEL GIUDICE – Finalmente, con la sentenza n. 75 del 2022 del Giudice di Pace di Carrara, l’associato di Confconsumatori ha visto riconosciuta la fondatezza della propria domanda, avendo il Giudice accolto la stessa e condannato Enel Energia a rifondere gli importi dallo stesso pagati (quasi 3000 euro) al momento della causa.
Il Giudice, infatti, ha totalmente accolto tutte le argomentazioni sostenute dall’avvocato Galloni di Confconsumatori: in particolare in fatti il Giudice di Pace di Carrara ha riconosciuto che: “In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell’ipotesi in cui l’utente lamenti l’addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell’utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore”. “In caso quindi di contestazione della fattura – prosegue la sentenza – e dei relativi consumi indicati, non è sufficiente né la lettura del contatore né tantomeno una arbitraria ricostruzione degli stessi come nel caso de quo, riconteggiando controparte a priori e senza alcuna motivazione logica e plausibile, un consumo medio di circa 2155 all’anno di consumo, ricadendo invero sull’azienda erogatrice l’onere di dimostrare il corretto funzionamento dell’apparecchiatura di rilevazione”.
La sentenza ha anche accolto la contestazione relativa alle mancate letture precisando che Arera prevede che la lettura del contatore del gas va fatta dal distributore e il tentativo di lettura debba essere fatto almeno:
- una volta l’anno per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno;
- due volte l’anno per i clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
- tre volte l’anno per i clienti con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno.
Se il cliente non è in casa quando passa la persona incaricata della lettura del contatore e non è possibile effettuare la rilevazione, l’addetto lascia un avviso – del quale deve essere fornita prova – per informare del tentativo fatto e invita l’utente a fare l’autolettura e a comunicare i dati al venditore.
Se la lettura fallisce per due tentativi consecutivi e il distributore non ha a disposizione un’autolettura valida, questi deve riprovare nel mese successivo al secondo tentativo fallito, prendendo eventualmente in considerazione fasce orarie diverse.
Il venditore, in ogni caso, deve informare il cliente delle cause che hanno impedito la lettura. Ciò avviene nella prima bolletta utile (servizio di tutela) o con le modalità indicate in contratto (mercato libero).
“Si tratta – commenta l’avvocato Galloni – di una sentenza che riconosce e ribadisce i principi regolatori di vicende come queste. Deve essere di monito per le aziende energetiche e soprattutto deve servire per tutti i consumatori, soprattutto in un periodo di crisi economica come quella che stiamo vivendo, che occorre far valere i propri diritti, fare i reclami contro le maxi fatture di conguaglio nel caso vi siano dubbi sulla loro correttezza e soprattutto non fermarsi subito di fronte alla prima inevitabile risposta negativa del gestore”.
Per ricevere assistenza con problematiche relative ai maxi conguagli invitiamo a contattare le sedi territoriali di Confconsumatori.