Multato per salvare il gatto: sanzione annullata Vittoria di Confconsumatori Pisa, nulla la multa per aver superato di poco il limite di velocità: "Il gatto non è una cosa ma un essere senziente"

Pisa, 19 maggio 2015 – Era stato multato per eccesso di velocità perché stava correndo dal veterinario per cercare di salvare la vita al proprio gatto. Il giudice di Pace ha deciso di accogliere il ricorso di un pisano, tutelato da Confconsumatori, e di annullare il verbale, perché se è vero che lo stato di necessità oggi riguarda solo le persone, è vero anche che la legislazione ormai considera gli animali domestici qualcosa di più di una "mera res". Il gatto non è una cosa o un bene di possesso e l’errore del proprietario, che ha superato (di poco) i limiti di velocità, risulta di conseguenza "scusabile".
Spiega l’avvocato Giovanni Longo, che ha ottenuto l’annullamento della sanzione: «Il Giudice di Pace di Pisa ha accolto il ricorso avanzato dal proprietario di un gatto in grave pericolo di vita (poi deceduto), multato per eccesso di velocità durante il trasporto dell’animale presso un veterinario, nel tentativo estremo di salvargli la vita. L’uomo, nell’impugnare la sanzione, aveva invocato lo stato di necessità, rappresentando come sul territorio non esistessero mezzi di soccorso da poter eventualmente chiamare per il trasporto d’urgenza del felino». Il Giudice di Pace di Pisa gli ha dato ragione e nell’annullare il verbale ha ammesso che «È vero che lo stato di necessità così come ritenuto dalla legge e dalle correnti giurisprudenziali richiede che il soggetto in pericolo imminente sia una persona fisica, mentre nel caso di specie il fatto concerne un animale. […] Ma la stessa legislazione penale ha visto in tempi recenti un inasprimento delle pene per i maltrattamenti di animali, manifestando quindi un’attenzione a considerare l’animale, soprattutto quello domestico, come qualcosa di più di una mera res, anche se certamente non può parlarsi dell’animale come di un soggetto portatore di diritti alla stregua dell’essere umano».
Per il giudice dunque, sul piano psicologico, il cittadino poteva ritenersi legittimato a raggiungere l’ambulatorio del veterinario nel minor tempo possibile per salvare il proprio gatto e, si legge nella sentenza, «Risulta pertanto scusabile l’errore da lui commesso nell’avere superato, peraltro in misura contenuta, i limiti di velocità» il cittadino infatti andava a 64 km/h in un tratto stradale in cui il limite è di 50 km/h. «Se pertanto poteva essere legittimo il comportamento dell’agente accertatore che, in mancanza di elementi immediati di verifica della situazione concreta, ha elevato il verbale di contestazione, tale provvedimento – prosegue la sentenza – deve essere oggi annullato, stante la mancanza dell’elemento soggettivo dell’illecito, risultando sussistente uno stato di necessità quantomeno putativo, e comunque scusabile l’errore commesso dall’odierno ricorrente».
In relazione alla multa, il Giudice ha inoltre rilevato che nel caso di specie debba applicarsi il principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di sanzioni amministrative, non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi della violazione, ma occorre altresì, per l’affermazione di responsabilità, che la condotta sia almeno colposa, e la colpa è esclusa quando, secondo il disposto del secondo comma dell’art. 3 L. 689/81, la violazione è commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell’agente (Cass. sez. III, 12.5.2000, n. 6111)».
L’avvocato di Confconsumatori Giovanni Longo ha dedicato un approfondito articolo al tema, in cui passa in rassegna altri importanti precedenti. In particolare Longo evidenzia: «La Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo afferma che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono. Se la tutela degli animali di affezione è un principio affermato dallo Stato, può essere considerata una facoltà legittima quella esercitata da chi, per salvare il proprio animale da una situazione di pericolo imminente di vita, superi il limite di velocità per trasportare il predetto animale presso una clinica veterinaria. Anche la tutela della vita dell’animale, dunque, dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del bilanciamento degli interessi in gioco. Si tratta di notevoli passi in avanti verso una legislazione diretta a tutelare gli animali quali esseri "senzienti", cioè capaci di provare gioia e dolore, in linea con i principi stabiliti nel Trattato dell’Unione Europea».
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