Parma, 7 maggio 2009 – Il Tribunale di Milano – sezione distaccata di Rho – ha accolto l’opposizione di un associato Confconsumatori contro decreto ingiuntivo col quale gli si ingiungeva di pagare, a favore della finanziaria, le somme relative ad un contratto di finanziamento sottoscritto in occasione della stipulazione di un contratto di acquisto del diritto di multiproprietà.

Il Tribunale ha ritenuto sussistere un collegamento “funzionale” tra la richiesta di finanziamento e l’acquisto del diritto di multiproprietà, descritto nel contratto di finanziamento stesso . Da tale presupposto deriva che l’eventuale nullità o la risoluzione del contratto di vendita del bene si riflettano sulla validità ed efficacia del contratto di mutuo.

Nella fattispecie, il Tribunale ha riconosciuto la nullità , ex art 1418 Codice Civile, del contratto di acquisto per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto , per incertezza sul luogo e sul periodo nel quale il diritto acquistato poteva essere esercitato. Il Tribunale ha affermato, inoltre, che, poiché " della somma concessa in mutuo (…) ha beneficiato il venditore e non il mutuatario, la richiesta di restituzione non va rivolta a quest’ultimo ", bensì al venditore.

“ Anche questa sentenza si uniforma a quella giurisprudenza che va ormai consolidandosi e che riconosce il collegamento negoziale tra il contratto di acquisto e la richiesta di finanziamento. Essa riveste poi importanza, in quanto afferma che la somma mutuata non deve essere restituita alla società finanziaria dall’acquirente, bensì dal venditore che ha effettivamente beneficiato delle somme ”, dichiara l’avv. Sabrina Contino, legale di Confconsumatori Lombardia, che ha tutelato l’acquirente.

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