Milano, 21 maggio 2007 – Importante risultato per i consumatori. Due associati della Confconsumatori hanno ottenuto l’estinzione del finanziamento e la restituzione di tutti gli importi già pagati a seguito di procedimento giudiziario attivato con ricorso d’urgenza .

Sono sempre più numerosi in casi di offerta di vacanze con il cd. sistema fluttuante (una settimana all’anno) da parte di società a dir poco disinvolte, società che nascono e muoiono con estrema facilità, così come facilmente cambiano nome o falliscono, con il risultato di rendere quasi impossibile una tutela giudiziaria a favore di chi incappa in questa che si appalesa come una vera e propria truffa (per ricordare solo alcuni nomi: Media Weeks, Le Tour du Monde, Vacanze e Vacanze, Gate s.r.l., Holiday, Travel Group, quasi tutte con uffici  a Padova  e sede legale fittizia in paesi esteri). Questi i fatti. Una giovane coppia di associati della Confconsumatori si è rivolta all’associazione per ottenere il recesso dal contratto e la restituzione delle somme versate, avendo constatato di essere caduta in una trappola ben congegnata. La vicenda, per come si è svolta, evidenzia l’intento fraudolento della società proponente e contraente. D’altronde trattasi di fattispecie già sperimentata ed attuata da varie sedicenti società per la vendita di beni immobili in “multiproprietà”, business già ampiamente riportato e venuto alla ribalta della cronaca per le innumerevoli truffe perpetrate a danni di clienti, forse ingenui, ma non per questo disposti a subire ogni conseguenza dannosa di comportamenti illeciti.

La prassi della vendita in multiproprietà, ormai conosciuta per lo più come truffaldina (vendita di immobili poi verificatisi addirittura inesistenti) ha costretto le varie società impegnate in tale attività a riproporre con qualche modifica lo stesso schema di aggiramento della buona fede della clientela. Non si offre più l’acquisto in proprietà, sia pure in comunione  con altri, ma si vende il diritto di godimento , il cosiddetto certificato di associazione, che darebbe diritto, come specificato nel contratto ad “un periodo di godimento settimanale fluttuante”; tale vendita viene meglio specificata come vendita di “un certificato di Associazione al titolare …di occupare, godere e utilizzare in modo pieno ed esclusivo, per il periodo di una settimana all’anno, una suite/appartamento così come sopra specificato, in uno dei complessi turistico residenziale, “in periodi settimanali ricompresi tra le settimane n. 1 e n. 52 di ogni anno solare, da stabilirsi annualmente (settimanali variabili floating) previa comunicazione alla società di gestione”.

Il contratto che viene fatto sottoscrivere contiene una regolamentazione che limita il diritto di scelta del complesso turistico alla “previa disponibilità” e prevede inoltre il preventivo obbligatorio pagamento delle cd. spese di gestione del complesso turistico . Il tutto per 20 anni per la modica somma di € 18.808 (di cui 3.300 fatte versare con assegni post- datati, e € 15.508 erogate da una società finanziaria,  da rimborsare in 48 rate da 323,10), oltre € 350 per “spese apertura pratica” ed oltre € 698 per il fantomatico Certificato di associazione al Club.

Tutta la vicenda è iniziata (e sono migliaia i casi del genere), con una telefonata con la quale si viene invitati, insieme ad altri malcapitati, in un albergo ove, come si promette telefonicamente, verrà offerta in omaggio a scopo promozionale, una settimana di vacanza gratuita. Si può intanto subito affermare che trattasi di pubblicità ingannevole, tra l’altro già sanzionata come tale dall’ Autorità garante della concorrenza e del mercato, poiché quanto sarà offerto realmente è tutt’altro e certamente molto più oneroso.

Nella stessa proposta d’acquisto, oltre alle assicurazioni verbali di vacanze magnifiche e sottoscosto in ogni parte del mondo, si offre: “A) La prima settimana vacanza di soggiorno di ogni anno in sostituzione al proprio periodo di godimento al costo di € 147,00 per 4 pax per 7 giorni; B) ulteriori 11 settimane di vacanza ogni anno da € 109 a persona denominate pronto vacanza, in oltre migliaia di strutture nel mondo del catalogo I.I (interval International); C) La possibilità di prenotare anche 24 ore prima della partenza; D) I migliori villaggi – alberghi – resort – residence e crociere nel mondo;   E) le migliori tariffe sui voli aerei, con invio di biglietteria senza nessun costo aggiuntivo”.

Fatta sottoscrivere al proposta, e senza offrire la possibilità di riflettere, viene immediatamente fatto pagare un acconto, viene fatta sottoscrivere la proposta di finanziamento e, nel nostro caso, sono stati chiesti degli assegni post-datati.

I malcapitati si rendono conto solo successivamente del raggiro, soprattutto nel momento in cui concretamente scoprono che è tutto falso; le occasioni magnifiche sono inesistenti, come sono inesistenti gli sconti di qualunque tipo, ma intanto si sono già pagate delle somme e ci si è impegnati a pagare rate mensili con una finanziaria. Come se ne esce?

Ci si è rivolti al Tribunale con ricorso per provvedimento d’urgenza per chiedere l’autorizzazione a sospendere i pagamenti rateali alla finanziaria, oltre che per ottenere la restituzione degli assegni illegalmente richiesti perché post-datati, riservandosi di far valere nel giudizio di merito successivo l’annullamento del contratto per vizio del consenso (dolo o errore); o anche la legittimità del diritto di recesso e la risoluzione del contratto per inadempimento; ci si riservava di far valere nel giudizio di merito anche dichiararsi la nullità o risoluzione del contratto di finanziamento  ai sensi dell’art. 77 Codice del Consumo.

Con la notifica del ricorso, le parti avverse, ovvero la società del caso in questione e la finanziaria si rivolgevano al legale degli associati offrendo tutto quanto era stato richiesto, ossia estinzione del finanziamento, restituzione di tutte le somme già pagate e concorso spese legali.

Con questo articolo e la narrazione di questa vicenda, si vuole invitare coloro che fossero incappati nella stessa malaugurata esperienza ad  intraprendere subito l’azione giudiziaria, poiché continuare a pagare le rate del finanziamento può comportare, come si diceva prima, l’impossibilità concreta di recupero successivo dal momento che si tratta di società che quasi sempre spariscono nel nulla .

avv. Wanda Zurlo – Confconsumatori Milano