Parma, ottobre 2006 – Il Tribunale di Catania , con una sentenza del maggio 2006 , ha riconosciuto il diritto di un cittadino ad avere rimborsate dalla banca le somme investite in obbligazioni Parmalat. Il risparmiatore, dopo il crack della società di Collecchio, si era rivolto alla Confconsumatori, chiedendo di essere aiutato per riavere i propri soldi, che ammontavano a 52.000,00 €. E così è stato citato in giudizio il Credito Siciliano, banca che aveva venduto le suddette obbligazioni. Il Tribunale ha dichiarato l’inadempimento del predetto istituto di credito agli obblighi discendenti dal contratto di intermediazione mobiliare concluso con il risparmiatore. In particolare è stato accertato che sulla banca, quale operatore professionale, incombe l’obbligo di segnalare al risparmiatore, non in maniera generica od approssimativa, la natura dell’investimento, alla stregua della valutazione operata dalle maggiori agenzie specializzate in materia (c.d. rating finanziario). La banca, inoltre, non ha provato, come era suo dovere, di avere informato il cliente che si trattasse di un titolo estero, emesso da una società avente sede in Lussemburgo e che fosse privo di rating.   

Condannata anche a Genova una banca venditrice di obbligazioni Parmalat , con sentenza emessa nel luglio 2006. Questa volta il Tribunale di Genova ha dato ragione su tutta la linea a una coppia di associati Confconsumatori. Il Giudice ha pronunciato la nullità dei contratti di acquisto di titoli Parmalat, perché le singole operazioni non avevano la forma scritta. Per questa ragione la Banca è stata condannata a restituire l’importo investito oltre agli interessi legali. Da evidenziare che la coppia di risparmiatori, difesa dagli avvocati Giovanni Adezati – del foro di Genova, Giovanni Franchi – del foro di Parma, Antonio Pinto – del foro di Bari e Massimiliano Valcada – del foro di Milano, componenti dell’Ufficio Legale di Confconsumatori, aveva sottoscritto un questionario prestampato con il quale si dichiarava di avere una “buona” esperienza in materia di investimenti e una propensione al rischio “media”. Ciò nonostante, il Giudice ha ritenuto che la Banca, quale intermediario finanziario, non abbia adempiuto all’obbligo di adeguata informazione del cliente. Nella fattispecie è stato riscontrato che la Banca, in violazione delle norme a tutela dell’investitore, non ha fornito ai clienti-risparmiatori sufficienti notizie sulla natura e sulla tipologia dell’investimento, tenuto conto delle caratteristiche dello stesso, alla data di conclusione della vendita, in relazione alle loro condizioni soggettive e capacità economica. Per lo stesso motivo, il Tribunale ha anzi dichiarato che, se anche non fosse stata ravvisabile la nullità per difetto di forma, l’Istituto avrebbe dovuto essere condannato al risarcimento del danno per la violazione delle norme a tutela del risparmio.

A Parma con sentenza n. 893/96 in data 5 settembre 2006 , il Tribunale ha accolto la domanda di un consumatore che aveva chiesto la restituzione delle obbligazioni Parmalat alla banca venditrice. E’ questa una delle prime sentenze del Tribunale dove ha sede il gruppo Parmalat. La decisione ottenuta dai legali Confconsumatori, avv.ti Giovanni Franchi, Massimiliano Valcada e Antonio Pinto, è di particolare interesse, perché il Tribunale ha, dapprima, respinto le domande di nullità del contratto e di risarcimento danni avanzate dal consumatore, ma poi ha accolto quella di annullamento del contratto di vendita dei titoli, ritenendo la sussistenza del cosiddetto errore bilaterale. Errore bilaterale perché tanto il consumatore quanto l’istituto di credito non conoscevano, secondo il Giudice, la provenienza estera del titolo. Si trattava, infatti, non di obbligazioni Parmalat, ma di obbligazioni emesse dalla Parmalat Finance Corporation Bv. La sentenza è importante anche sotto il profilo della enunciazione di  un altro fondamentale principio circa la testimonianza dei dipendenti bancari. Ritiene il Tribunale di Parma che, sebbene non vi siano dubbi sulla loro capacità a testimoniare, possono esservi  valide ragioni per dubitare dell’attendibilità della loro deposizione. Confconsumatori considera questa sentenza un indubbio passo avanti e un importante precedente giurisprudenziale a favore dei risparmiatori ottenuta grazie al coraggio dei risparmiatori e alla professionalità dei legali dell’associazione. Per quanto attiene le cause civili promosse da diversi risparmiatori contro le banche, infine, occorre osservare che molte di esse sono state chiuse transattivamente dalle parti, con il pagamento da parte degli istituti di credito di circa il 70% del capitale investito, contro, nella maggior parte dei casi, la restituzione delle azioni e dei warrant spettanti agli obbligazionisti.

Insomma, la giurisprudenza è ormai orientata a riconoscere ai risparmiatori la restituzione del capitale investito o mediante la nullità oppure l’annullamento del contratto o per il tramite di condanne al risarcimento danni. Tanto nell’uno che nell’altro caso, i consumatori ottengono la restituzione delle somme investite, maggiorate degli interessi nel frattempo maturati, detratte ovviamente le azioni e i warrant ricevuti a titolo di concambio.