Massa-Carrara, 24 maggio 2023 – L’Arbitro bancario finanziario ha riconosciuto la responsabilità di Poste Italiane in un caso di truffa che ha colpito un correntista, condannando Poste a restituirgli 25mila euro.

IL CASO – Nel maggio dello scorso anno il correntista di Poste Italiane era stato contattato sul cellulare da un sedicente “incaricato Antifrode di Poste Italiane” in possesso di tutti suoi dati personali e coperti da privacy, che gli aveva riferito come a breve avrebbe ricevuto il nuovo bancomat in sostituzione della tessera in scadenza. Il risparmiatore, confidando sul fatto che l’operatore conosceva i suoi dati personali e che il bancomat fosse realmente in scadenza, aveva seguito le istruzioni impartite. Al momento di utilizzare il bancomat, però, l’operazione gli era stata negata e aveva scoperto che sul suo conto risultavano 5 operazioni fraudolente con la carta a lui mai consegnata, per un totale di 24.690 euro, di cui un postagiro di 24mila euro da un ufficio postale, un prelievo di 600 euro e due pagamenti pos da 70 euro. Il correntista aveva subito disconosciuto le operazioni, chiedendo il rimborso, che però gli era stato negato. Si era così rivolto alla Confconsumatori di Massa-Carrara, che aveva inoltrato per suo conto il reclamo all’Arbitro bancario finanziario: Abf con determina ha accolto la domanda presentata dal legale, condannando Poste a restituire al correntista l’intera somma sottratta dal conto corrente.

LA DECISIONE – Il collegio ha riconosciuto che le operazioni contestate sono state poste in essere sotto il regime del d.lgs. 27 gennaio 2010 e che quindi, a fronte del disconoscimento delle operazioni di pagamento da parte dell’utente, incombe sul prestatore di servizi di pagamento l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata. Sul punto è intervenuta anche l’Eba, l’Autorità bancaria europea, passando in rassegna alcuni dei più comuni sistemi di autenticazione predisposti dagli intermediari per valutare se possano o meno annoverarsi tra i presidi di autenticazione forte. «Occorre dunque verificare se, nel caso di specie, le operazioni contestate siano state autenticate mediante la combinazione di almeno due dei tre elementi che caratterizzano la cosiddetta “autenticazione forte”. Nello specifico – ha statuito l’Abf – l’intermediario non ha fornito prova alcuna sulle modalità di autenticazione della prima delle operazioni disconosciute, quella per 24mila euro in data 23 maggio 2022. Altrettanto va accolta la domanda relativa al rimborso delle altre operazioni, considerando che l’intermediario non ha fornito prova di avere predisposto un sistema di allerta che, nella fattispecie, avrebbe permesso di arginare l’operazione truffaldina».

«È una decisione molto importante – commenta l’avvocato Francesca Galloni di Confconsumatori – non solo perché il nostro associato si è visto restituire l’intera somma a lui sottratta in seguito alla truffa, ma anche perché finalmente si è applicato il principio secondo cui spetta all’intermediario provare il dolo o colpa grave dell’utente e soprattutto di aver attuato il cosiddetto sistema di autenticazione forte, che in questo caso non è stato provato. È infatti impensabile che solo per ritirare una raccomandata le Poste pretendano il documento del delegante, del delegato e la delega scritta e invece consentano a un totale estraneo di fare un postagiro da 24mila sul conto del malcapitato del tutto all’oscuro di tale operazione».

LA TUTELA – Gli interessati possono rivolgersi agli sportelli di Confconsumatori. Inoltre Confconsumatori ha avviato da alcuni mesi anche uno sportello online anti-truffa, attraverso il quale i consumatori possono difendersi anche da sottrazioni fraudolente (https://www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/).

Leggi QUI la pronuncia dell’Arbitro bancario finanziario