Sanzioni per telemarketing illegale: Comparafacile e Tiscali multate dal Garante Privacy Una delle sanzioni è scattata a partire da una segnalazione inviata da un iscritto al Registro pubblico delle opposizioni

Parma, 26 settembre 2023 – Continua l’azione del Garante per la protezione dei dati personali a contrasto del telemarketing illegale e a tutela dei cittadini. Recentemente, il Garante Privacy ha sanzionato due aziende, Comparafacile e Tiscali, rispettivamente per 40.000 e 100.000 euro, per avere portato avanti pratiche di telemarketing scorrette. Inoltre, Comparafacile – segnalata da un utente iscritto al nuovo Registro pubblico delle opposizioni, è stata obbligata a cancellare tutti i dati personali ottenuti illegalmente.
LA SANZIONE DOPO IL RECLAMO
La decisione di sanzionare Comparafacile è scaturita da un reclamo presentato da un cittadino che, nonostante fosse iscritto al Registro pubblico delle opposizioni (RPO), continuava a ricevere chiamate promozionali indesiderate anche dopo aver richiesto la cancellazione dei suoi dati. Il Garante Privacy ha condotto un’indagine approfondita e ha scoperto che Comparafacile aveva acquisito illegalmente i dati anagrafici dei cittadini da un’azienda estera. Successivamente, l’azienda aveva contattato le persone per chiedere se fossero interessate a ricevere offerte commerciali: ma questo primo contatto telefonico avveniva senza avere prima ottenuto il consenso esplicito degli interessati, e senza fornire alcuna informativa preliminare. L’accesso all’informativa, infatti, era subordinato all’apertura di una pagina web a cui si veniva indirizzati attraverso un SMS, inviato dopo la telefonata. Ciò comportava che i cittadini non avessero una visione completa delle informazioni prima di accettare di ricevere le offerte. Il Garante Privacy ha chiarito che questo approccio non è legittimo, e che il consenso ottenuto in questo modo non può essere considerato valido per l’attività di marketing di Comparafacile.
IL TRATTAMENTO DEI DATI
Inoltre, l’Autorità ha respinto le giustificazioni di Comparafacile, che sosteneva di agire come responsabile del trattamento anziché come titolare. Tuttavia, le azioni intraprese dall’azienda, dalla selezione del fornitore delle liste dati alla definizione delle finalità (promuovere i propri servizi), fino alla scelta del canale di contatto, la rendevano chiaramente titolare del trattamento dei dati: era dunque responsabile sia per l’adempimento delle normative vigenti che per le presunte violazioni.
INFORMATIVA CARENTE
Nel caso di Tiscali, è emerso dall’indagine del Garante che l’azienda forniva un’informativa carente, senza specificare un termine temporale per la conservazione dei dati, soprattutto per le finalità di marketing e profilazione. Anche se Tiscali sosteneva di aver rispettato l’informativa, l’Autorità ha evidenziato che un adempimento insufficiente dell’obbligo di informativa è sanzionabile, indipendentemente dal fatto che abbia causato un pregiudizio ai cittadini interessati. Inoltre, Tiscali aveva intrapreso un’attività di “soft spam“, inviando SMS promozionali a oltre 160.000 clienti senza il loro consenso.
L’intervento del Garante Privacy evidenzia l’efficacia dell’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni, e della successiva segnalazione in caso di telemarketing illegittimo. Per iscriversi al nuovo RPO e ricevere maggiori informazioni circa la possibilità di segnalare un illecito si invita a consultare il sito: www.registrodelleopposizioni.it