Finalmente una chiara sentenza sulla vendita dei “titoli spazzatura” Parmalat!

Ormai numerose erano, infatti e purtroppo, le decisioni giurisprudenziali per le quali le banche non avrebbero avuto alcuna responsabilità nell’alienazione di obbligazioni di società finite in default. Ai giudici di merito si è poi aggiunta la Cassazione (Cass n. 19024/5), statuendo che l’inosservaza degli obblighi informativi posti dal d.lgs. n. 58/98 non dà luogo a nullità del contratto, non essendo ravvisabile la contrarietà a norme imperative secondo la previsione dell’art. 1418, comma 1, c.c.

A questo orientamento ha posto – ed era ora – un limite, dopo che per la verità si erano già espressi in passato anche altri Tribunali, quali quello di Genova, il Tribunale di Catania, il quale con sentenza non definitiva in data 5 maggio 2006 ha accertato l’inadempimento di un istituto di credito – il Credito Siciliano s.p.a. – nella vendita di titoli Parmalat. La decisione è particolarmente chiara. Invero, dopo aver escluso l’inosservanza degli obblighi posti dal primo comma dell’art. 28 Reg. Consob n. 11522/98 – obblighi consistenti nella necessità della raccolta di informazioni da parte dell’intermediario circa l’esperienza del risparmiatore in materia d’investimenti, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi d’investimento, nonché la sua propensione al rischio -, ha ravvisato, invece, la violazione di quelli posti dal secondo comma, cioè carenze informative “sulla natura, sui rischi, e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza risulti necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disvinstimento di operazioni rivelatesi non adeguate” .

Secondo il Tribunale di Catania incombe, infatti, sulla banca, quale operatore professionale, l’obbligo di segnalare al risparmiatore – e non in modo generico e approssimativo –  la natura dell’investimento alla stregua della valutazione operata dalle maggiori agenzia specializzate in materia (il c.d. rating ), trattantosi, ancora a dire del Tribunale, di un dato fattuale che costituisce fattore idoneo ad influenzare in modo assai rilevante il processo decisionale  dell’investitore. Dato che la banca è in grado di conoscere agevolmente, e che comunque è tenuta ad acquisire a norma dell’art. 26, comma 1 lett. e, Reg cit., a tenore del quale: “ Gli intermediari autorizzati (…) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi, nonché dei prodotti diversi dai servizi d’investimento, propri o di terzi da essi stessi offerti, adeguata al tipo di operazione da fornire ” (c.d. know your marchandise rule).   Da segnalare ancora che, sempre per il Tribunale, grava di conseguenza sull’istituto ai sensi dell’art. 23, comma 6, d.lgs. cit. che inverte l’onere della prova nei giudizi risarcitori – la dimostrazione di aver fornito al cliente adeguate informazioni sui rischi dell’investimento e, venendo al caso di specie, del  fatto che si trattasse di un titolo estero  – l’emittente era infatti la Parmalat Finance Coprporation BV, cioè una società, sia pure solo fuiittiziamente come in seguito accertato dal Tribunale di Parma, olandese, che era andata ad emettere bond all’epoca privi di rating in Lussemburgo.

Altresì esatto, a parere di chi scrive, l’osservazione del Tribunale di Catania circa l’irrilevanza del  fatto che i titoli in parola fossero garantiti dalla Parmalat s.p.a. Era, infatti, questa una compagine sociale non quotata in borsa e, di conseguenza, priva di rating .

La decisione qui commentata merita di essere condivisa anche nella parte in cui si afferma che la responsabilità risarcitoria dell’istituto non può essere esclusa per il fatto che il cliente abbia rifiutato di fornire le informazioni di cui all’art. 28, comma 1, Reg. cit. Ormai consolidata nella giurisprudenza di merito (Trib. Gernova 15 marzo 2005, in Danno e resp. 2005, 609,; Trib. Mantova 1 dicembre 2004, ibidem, 615; Id. 12 novembre 2004, in Giur. Merito 2005, 838) è, infatti, la tesi secondo cui l’intermediario di prodotti finanziari è comunque tenuto a valutare l’adeguatezza dell’operazione ex art. 29 Reg – che impone allo stesso di astenersi dal compiere per conto degli investitori  operazioni non adeguate e prevede che il medesimo utilizzi ogni altra informazione disponibile  anche diversa da quella  fornita a norma del citato art. 28, quali ad esempio, l’età, la professione, la pregressa ed abituale operatività nel mercato finanziario .

Non mancano, del resto, anche altre pronunce nelle quali si è ancora più drasticamente sostenuto che dal rifiuto dell’investitore di fornire informazioni all’intermediario sulla propria situazione finanziari e sulla propensione al rischio non possano comunque discendere conseguenze sfavorevoli per il primo, dovendo comunque il secondo desumere una propensione al rischio minima o ridotta, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza, obiettivi d’investimenti orientati alla conservazione del capitale investito, piuttosto che alla massimizzazione della redditività (così Trib. Monza 16 dicembre 2004, in www.ilcaso.it).   Una volta acclarata la violazione da parte della banca degli obblighi di cui si è detto, e dopo aver escluso la nullità, conformemente all’orientamento della Cassazione, il Tribunale allo scopo di quantificare il danno si è trovato costretto a rimettere la causa in istruttoria .

Solo un Consulente Tecnico d’Ufficio potrà infatti determinare l’attuale valore delle azioni in seguito alla conversione delle obbligazioni avvenuta per effetto del concordato. Sebbene ancora non vi sia la condanna definitiva, la sentenza è fondamentale, per avere la stessa chiarito che la vendita di quella “carta straccia” comporta a carico della banca l’obbligo di risarcire il danno .

avv. Giovanni Franchi  – Confconsumatori nazionale  

Cliccare qui per leggere il testo integrale della sentenza