Condanna alla banca per mancata produzione di documentazione

Segnaliamo un’importante vittoria di Confconsumatori di Pisa.
Due associate avevano chiesto in via stragiudiziale la documentazione dei loro acquisti di bond alla Banca e, avendo ricevuto una risposta parziale, hanno adito il giudice il quale ha dato loro ragione, condannando la Banca al pagamento delle spese processuali.
Il Giudice ha dichiarato tardivo il deposito della documentazione nel corso del giudizio.
Non costituisce adempimento all’obbligo di consegna della documentazione richiesta il fatto che la parte convenuta, avendo già consegnato parte della documentazione richiesta in sede stragiudiziale, depositi il resto dell’incartamento richiesto successivamente al deposito del ricorso ex art. 19 d. lgs. n. 5/03.
Intermediazione finanziaria – Ricorso ex art. 19 d. lgs. n. 5/03 – Consegna della documentazione relativo al rapporto – Eccezione di adempimento del convenuto – Effetti.
Il ricorrente, vittima di uno dei numerosi default finanziari, prima di procedere ad avviare una causa di merito, aveva provveduto ad inviare, tramite la Confconsumatori di Pisa, una formale richiesta nei confronti della Banca volta ad ottenere la documentazione inerente la sua posizione relativa all’acquisto da lui detenuto, chiedendo espressamente “l’intero incartamento relativo all’operazione finanziaria”.
L’ente creditizio riscontrava la raccomandata consegnando, a parere del ricorrente, soltanto alcuni dei documenti richiesti.
Depositato e notificato il ricorso alla convenuta per ottenere la consegna dei rimanenti documenti precedentemente non consegnati, quest’ultima provvedeva a depositare il resto dei documenti indicati specificamente nel ricorso, chiedendo però la condanna alle spese di lite, in quanto l’indicazione dettagliata dei documenti richiesti era stata per la prima volta indicata nel testo del ricorso.
Il Giudice, dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto lo scopo voluto dal ricorrente era stato raggiunto, ha condannato alle spese di lite la Banca convenuta in quanto la richiesta di fornire “l’intero incartamento relativo all’operazione finanziaria” può essere considerata da sola sufficiente a mettere in mora l’ente creditizio il quale ben avrebbe potuto adempiere sollecitamente a tale prima richiesta, rimettendo tutta la documentazione riguardante quella operazione finanziaria.
Per maggiori informazioni Confconsumatori Pisa, avv. Giovanni Longo, Via della Scuola 14, 56127 Pisa, tel. e fax. 050/571555, email. confconsumatori.pi@virgilio.it
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