Giugno 2009 – Un altro risparmiatore ha ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna a carico della banca che dovrà restituire l’importo investito in obbligazioni Argentina per un totale di € 155.000 oltre interessi e spese legali.

Si tratta di un’ordinanza ottenuta a seguito di procedimento sommario, in ragione della dichiarata nullità delle operazioni di investimento, conseguenti alla mancata prova, da parte della Banca, di aver eseguito l’operazione, a seguito di un valido ordine di acquisto .

Nel caso di specie il cd. contratto quadro prevedeva l’obbligo della forma scritta o della registrazione su nastro dell’ordine. In mancanza di entrambi, l’acquisto dei titoli viene dichiarato nullo .

Tale provvedimento rientra ormai in una giurisprudenza ormai più che consolidata.

Interessa sottolineare che il Tribunale di Milano continua a ritenere ammissibile il rito sommario ex art. 19 dlgs. 5/2003, nonostante le eccezioni di inapplicabilità e/o inammissibilità, o addirittura di incostituzionalità avanzata dalle controparti.

Si tratta di un rito particolarmente celere che si esaurisce in una sola udienza davanti al giudice monocratico, con grande risparmio di tempo per il risparmiatore. Purtroppo l’ultima riforma legislativa del rito processuale civile ha cancellato tutta la normativa di cui al Dlgs 5/2003.

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