Parma, 11 febbraio 2008 –Il Tribunale di Parma ha pronunciato tre importanti sentenze a favore dei risparmiatori, riscontrando, in tutti i procedimenti, un grave inadempimento contrattuale degli istituti di credito che avevano venduto obbligazioni di vario titolo.

La prima pronuncia riguarda l’acquisto di obbligazioni Cerruti (clicca QUI per leggere la sentenza), dove il Giudice ha condannato la banca intermediaria al risarcimento dei danni subiti dal risparmiatore, per non avere assolto agli obblighi di diligenza e di informazione previsti dalla normativa vigente (Regolamento Consob e Testo Unico Finanziario), tra cui il non aver avvertito l’investitore dell’alta rischiosità dei titoli rispetto al proprio profilo finanziario .

Il secondo procedimento davanti al Tribunale di Parma, relativo ad obbligazioni argentine (clicca QUI  per leggere il testo della sentenza), ha avuto lo stesso esito favorevole al risparmiatore, che non era stato correttamente e completamente informato del declassamento del rating del proprio titolo , nonostante lo stesso Governo argentino avesse dichiarato la propria debolezza economica al tempo dell’acquisto. Debolezza già certamente nota agli intermediari finanziari.

Infine, la terza sentenza riguarda la vendita di obbligazioni “Cirio Lux” (clicca QUI per leggere la sentenza). Anche in questo caso, il Giudice ha deciso per il risarcimento danni al risparmiatore, poiché l’istituto di credito venditore era, allo stesso tempo, creditore della stessa Cirio, violando così il divieto di conflitto di interessi . Inoltre, la stessa banca non aveva adeguatamente informato per iscritto i propri clienti della natura e della non adeguatezza dei titoli acquistati.

“ La giurisprudenza è ormai finalmente orientata verso la condanna delle banche – osserva l’avv. Giovanni Franchi che ha tutelato per la Confconsumatori i tre risparmiatori – quando le stesse non si sono comportate secondo le prescrizioni del Testo Unico Finanziario e, soprattutto, quando non hanno correttamente informato i propri clienti ”.