Grosseto, 2 marzo 2021 – Un consumatore di Grosseto era stato convinto a cambiare gestore telefonico con la promessa di una tariffa di favore, poi rivelatasi fasulla. Accortosi della cosa, l’utente ha espresso il legittimo diritto al ripensamento ottenendo però di rimanere senza linea fissa. L’utente di è così rivolto a Confconsumatori per portare la questione in tribunale, far valere i suoi diritti e chiedere un risarcimento.

UTENZA E RIPENSAMENTO – Come spesso accade, alcuni consumatori vengono contattati da call center e indotti a cambiare gestore telefonico in nome di inesistenti tariffe telefoniche di favore. Tuttavia, entro 14 giorni è possibile esercitare – quando il contratto telefonico avviene a distanza – il diritto di ripensamento che permette all’utente di essere automaticamente e senza penalità trasferito al precedente operatore. Questa è la prima fondamentale decisione assunta dal Tribunale di Grosseto quale giudice d’appello nella controversia risolta con la sentenza del 24 febbraio 2021.

Purtroppo, come spesso avviene, questo ri-trasferimento dal nuovo gestore a quello precedente, per l’esercizio del diritto di ripensamento del consumatore, comporta dei disagi non sempre facilmente risolvibili.

IL CASO – Nel caso in questione, un utente di Grosseto che aveva cambiato gestore convinto della bontà dell’offerta, aveva poi scoperto che in realtà non gli era stata riservata nessuna tariffa di favore e aveva esercitato il suo diritto al ripensamento. Trovando difficoltà a comunicare e a far valere i suoi diritti, l’utente di è rivolto a Confconsumatori Grosseto.

Nonostante le varie diffide inviate da Confconsumatori al nuovo gestore, l’utente era rimasto senza linea telefonica fissa per oltre un mese e mezzo. La carenza dell’utenza telefonica fissa dell’abitazione costituisce una grave violazione del diritto costituzionale alla comunicazione come ribadito dalla sentenza del Tribunale di Grosseto, con conseguente ristoro del danno non patrimoniale o esistenziale.

LA SENTENZA – L’utente, tramite Confconsumatori aveva deciso di portare la questione in Tribunale: in primo grado il Giudice di Pace aveva negato, a fronte della provata assenza di linea telefonica, qualsiasi risarcimento in capo al gestore telefonico. L’utente, non si è dato per vinto, e con l’ausilio dell’Avvocato Ilaria Nunziata ha impugnato la sentenza di primo grado ottenendo giustizia.

Infatti, il Tribunale di Grosseto, quale Giudice d’appello, ha statuito la responsabilità del nuovo operatore nella fase di rientro al vecchio operatore ed ha quantificato, secondo equità il danno non patrimoniale dalla soppressione del diritto alla comunicazione ed al patema d’animo soggettivamente patito, superando qualsivoglia limitazione di danno contenuta nella carta dei servizi e nei vari regolamenti AGCOM, determinando giusto – secondo equità – un risarcimento di 2.250 euro per un mese e mezzo d’assenza della linea domestica.

Confconsumatori Toscana, tramite lo sportello grossetano, tratta purtroppo ancora troppi casi simili che spesso vedono l’utente particolarmente vessato nei suoi diritti.  Gli interessati possono contattare lo sportello grossetano al numero 0564,417849 oppure scrivere a grosseto@confconsumatori.it

Scarica QUI la sentenza del Giudice di Pace di Grosseto