Statuto Confconsumatori

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CONFCONSUMATORI APS

STATUTO NAZIONALE

approvato dall’assemblea generale del 3 dicembre 2022

Art. 1 – Denominazione e sede sociale

CONFCONSUMATORI – Confederazione Generale dei consumatori APS ed ETS, in breve denominata anche “Confconsumatori APS”, è un’associazione di consumatori e utenti, indipendente, diffusa sul territorio nazionale, che ha sede in Parma.
È un’associazione senza scopo di lucro, non riconosciuta come persona giuridica, secondo gli articoli 36 e segg. Codice civile, con organizzazione interna ispirata a criteri democratici, ed è inoltre associazione apartitica, di promozione sociale ai sensi del D. Lgs. 117/17 e successive modifiche, che svolge attività cli promozione ed utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Art. 2 – Oggetto, Finalità e Obiettivi – Durata

2.1. L’organizzazione di Confconsumatori si compone di tre livelli: nazionale, regionale e provinciale, gerarchicamente ordinati. I livelli regionali e provinciali si conformano alle linee politiche elaborate dagli organi nazionali al fine di assicurare, nelle questioni di rilevanza nazionale o comunque ritenute di particolare importanza dagli organi nazionali previsti dal presente Statuto, l’univocità dell’azione dell’associazione sul territorio nazionale in conformità con le disposizioni del presente statuto.
2.2. Confconsumatori ha durata illimitata, non ha fini di lucro, non può distribuire, direttamente o indirettamente utili, e svolge la propria attività avvalendosi principalmente della collaborazione volontaria dei propri associati.
2.3. Confconsumatori si propone, come scopo esclusivo, la rappresentanza e la tutela dei consumatori intesi, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria, come cittadini, soggetti del mercato, acquirenti di beni e servizi, risparmiatori, interlocutori della Pubblica Amministrazione e di imprese private, fruitori del patrimonio artistico e ambientale, turisti e viaggiatori, utenti di servizi pubblici e privati, ecc.
L’associazione opera ai sensi dell’art. 137 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, nonché ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera w) del D. Lgs. 117/17.
Ciò premesso, Confconsumatori persegue, anche attraverso il ricorso ad azioni giudiziarie, individuali e collettive, le finalità riportate nel seguente elenco, da intendersi esemplificativo, e tutte quelle ad esse connesse o collegate o comunque inerenti l’obiettivo della tutela del consumatore:
• tutela dei diritti e degli interessi legittimi e diffusi delle persone nei confronti delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni;
• difesa del consumatore – utente nei rapporti con le Aziende pubbliche o private produttrici, distributrici ed erogatrici di beni e servizi, locali e nazionali, per ottenere efficienza, economicità e rispetto degli standard qualità; difesa dell’interesse individuale e collettivo alla trasparenza, correttezza, equità dei contratti;
• difesa e tutela dei diritti e degli interessi, sia individuali sia collettivi, dei consumatori e utenti, nella loro qualità di risparmiatori, investitori o contribuenti, che acquistino o comunque fruiscano di prodotti e servizi bancari, creditizi, finanziari, assicurativi e postali, attraverso la vigilanza sul mercato mobiliare ed immobiliare, nonché il ricorso ad azioni giudiziarie in tutte le ipotesi atte a ledere direttamente o indirettamente il regolare funzionamento dei mercati ed il diritto del cittadino a corrette comunicazioni circa le condizioni economiche dei relativi prodotti e servizi;
• tutela di pluralismo, obiettività e trasparenza dell’informazione e della comunicazione, anche pubblicitaria in qualunque modo resa, finalizzata alla promozione, distribuzione e vendita di beni e servizi;
• accesso e utilizzo sicuro per i cittadini delle tecnologie di trasmissione e comunicazione dati, nel rispetto delle normative vigenti in materia di regolamentazione, trasparenza e garanzie degli utenti, nonché dei dati personali e della tutela dei minori;
• tutela della salute delle persone, anche nei casi di frodi alimentari o di immissione sul mercato di prodotti contraffatti, adulterati o nocivi, e dei diritti del malato e della sua famiglia, anche nei rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private e con le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi connessi alla salute delle persone;
• difesa del patrimonio artistico ed ambientale, anche promuovendo una cultura per la fruizione consapevole e sostenibile delle risorse naturali e dei beni culturali;
• tutela di bambini, anziani, disabili, immigrati nel territorio nazionale e di persone economicamente svantaggiate;
• ricerca di intese e sottoscrizione di convenzioni con altre associazioni, enti, circoli e comunque con soggetti, senza scopo di lucro, che condividono le finalità di promozione e difesa dei diritti del cittadino consumatore;
Confconsumatori può realizzare inoltre, ex art. 6, comma 1 del D. Lgs. 117/17, attività diverse da quelle sopra indicate, a patto che siano strumentali e secondarie alle attività di interesse generale e svolte a norma di legge. Il Consiglio direttivo potrà individuare le attività diverse esperibili.
2.4. Per raggiungere gli scopi sociali, Confconsumatori:
• promuove iniziative di studio e ricerca dirette alla realizzazione di singoli obiettivi;
• promuove e realizza l’informazione e la formazione del cittadino e del personale docente, mediante la pubblicazione di materiale divulgativo, corsi e seminari, siti web, periodici e giornali anche on line;
• promuove ed esercita azioni di rappresentanza e di tutela dei consumatori nelle sedi giudiziarie civili, amministrative e penali e dinanzi alle Autorità di garanzia.
• promuove, ai sensi del Codice del consumo azioni a tutela degli interessi collettivi;
• stipula convenzioni e protocolli d’intesa con altre associazioni e organizzazioni per assicurare servizi ai soci e rafforzare la propria base associativa;
• assume ogni altra iniziativa utile a livello nazionale, regionale e territoriale per il raggiungimento degli scopi statutari;
• promuove la formazione di proprie strutture territoriali;
• può, inoltre, stabilire forme di collaborazione, conservando piena autonomia, con associazioni a carattere internazionale, nazionale e locale, istituzioni culturali e scientifiche ed altri enti pubblici o privati.

Art. 3 – Associati

Chiunque ha la facoltà di associarsi a Confconsumatori, purché condivida le finalità espresse nel presente Statuto e ne rispetti le disposizioni, nonché le decisioni degli organi Statutari. L’iscrizione comporta l’accettazione delle norme statutarie ed il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo. L’iscrizione può avvenire anche on line.
La domanda di iscrizione si considera automaticamente accolta se il socio non riceve, entro 7 giorni, comunicazione di rigetto.
Ciascun associato esercita i diritti sociali presso la Federazione alla quale è iscritto o, in caso di socio nazionale, presso la federazione della provincia di residenza o, in mancanza, presso la federazione provinciale più vicina al luogo di residenza.
Gli associati possono esaminare a proprie spese i libri sociali, richiedendo l’accesso ai medesimi tramite invio di una richiesta motivata, a mezzo lettera raccomandata, alla sede della Confconsumatori.
Il Regolamento attuativo, approvato dal Consiglio direttivo, disciplina le modalità operative di esercizio dei diritti sociali previste dal presente articolo.

Art. 4 – Organi

Sono organi di Confconsumatori:
• l’Assemblea generale
• il Consiglio direttivo
• il Presidente
• il Vicepresidente
• il Presidente onorario
• il Comitato di garanzia
• l’Organo di controllo
• le Federazioni territoriali

Art. 5 – Assemblea generale

L’Assemblea generale di Confconsumatori, che è costituita dai presidenti delle federazioni provinciali e regionali (delegati di diritto) e dai delegati delle federazioni provinciali democraticamente eletti, si riunisce in via ordinaria ogni anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo reputi necessario il Presidente o il Consiglio direttivo per sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/10 degli iscritti o di tre federazioni regionali o, ancora, di dieci federazioni provinciali di regioni diverse (almeno tre). L’Assemblea può tenersi presso la sede nazionale, una qualunque delle sedi periferiche o in altro luogo che si ritenga opportuno.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente mediante lettera spedita oppure e-mail a tutte le federazioni regionali e provinciali, con 15 giorni di preavviso, indicando esplicitamente l’ordine del giorno ed il luogo della riunione, inoltre copia dell’avviso è pubblicata sul sito internet dell’associazione ed affissa presso la sede nazionale.
L’avviso resterà affisso fino alla data prevista per la riunione. Entro 7 giorni dalla data della convocazione, le federazioni provinciali comunicano al Presidente i nominativi dei delegati all’assemblea generale democraticamente eletti alle rispettive scadenze, in ragione di un delegato ogni 500 associati e ulteriore frazione uguale o superiore a 250. I delegati eletti dalle federazioni provinciali hanno titolo di partecipare all’assemblea generale per un anno solare dalla loro elezione (qualora quindi nello stesso anno solare si provveda alla convocazione di più assemblee queste sono formate dai medesimi delegati).
I delegati partecipano personalmente all’assemblea ovvero possono conferire delega scritta a qualsiasi altro delegato avente titolo a partecipare. I delegati di diritto possono delegare esclusivamente altri delegati di diritto.
Le deleghe devono avere forma scritta e devono essere depositate od inviate a mezzo posta elettronica presso la sede nazionale.
Ciascun partecipante all’assemblea può rappresentare al massimo altri 5 delegati, o comunque il numero massimo di delegati previsto dalla legge.
Su proposta di almeno tre federazioni regionali ovvero dieci federazioni provinciali, il Presidente provvede ad integrare l’ordine del giorno dell’Assemblea generale 7 giorni prima della data di svolgimento della stessa.
L’Assemblea ha tutti i poteri e li esercita a maggioranza semplice di voti, salvo per eventuali modifiche statutarie o per le decisioni inerenti lo scioglimento.
Per il computo dei voti si tiene conto delle deleghe ricevute da ciascun partecipante.
L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione non è previsto alcun numero legale.
Per le deliberazioni di modifica dello Statuto, l’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto a partecipare, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto, in terza convocazione, da tenersi quando sia decorsa almeno un’ora dalla seconda, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
Per lo scioglimento anticipato dell’associazione, si applicano le norme del Codice Civile.
L’Assemblea delibera su qualsivoglia materia a maggioranza semplice dei presenti, tranne che per le modificazioni dello Statuto o lo scioglimento dell’associazione, per i quali sono previste maggioranze superiori di legge e di Statuto.
In particolare, l’assemblea ha il compito di:
• stabilire le linee programmatiche dell’associazione;
• approvare annualmente il rapporto dell’attività ed il rendiconto economico-finanziario e/o il bilancio sociale (ove obbligatorio) presentato dal Presidente;
• eleggere, tra gli associati regolarmente iscritti all’associazione, il Presidente, il Consiglio direttivo, il Comitato di Garanzia e l’Organo di controllo, alle rispettive scadenze, nonché provvedere alla loro revoca;
• deliberare in merito a comportamenti dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali azioni nei loro confronti;
• deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
• approvare il regolamento dei lavori assembleari che disciplina anche l’eventuale svolgimento on line od in forma mista (in presenza e a distanza);
• deliberare in caso di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
• deliberare su tutte le materie ed oggetti di competenza attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo e dallo Statuto.

Art. 6 – Consiglio Direttivo, detto anche Consiglio direttivo nazionale

Il numero dei componenti è determinato dall’Assemblea generale, con un minimo di 6 persone ed un massimo di 8, scelti esclusivamente tra gli associati.
Il Consiglio direttivo è composto dai componenti eletti dall’assemblea generale oltre al Presidente. Durano in carica 5 anni e possono cessare dall’incarico per dimissioni ovvero per provvedimento di rimozione per gravi inadempienze. A ciascuno dei componenti del Consiglio è eventualmente attribuita dal Presidente specifica responsabilità di settore.
Il Consiglio, convocato dal Presidente a mezzo posta elettronica con preavviso di 3 giorni, delibera su ogni materia che non sia di specifica competenza dell’assemblea, del Presidente o del Consiglio.
Il Consiglio può riunirsi anche a mezzo di tele o video conferenza, nonché procedere a votazioni a distanza a mezzo di comunicazioni elettroniche.
Il Consiglio è validamente riunito con la presenza, anche a distanza, della maggioranza dei suoi componenti e delibera su ogni materia a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio sono verbalizzate da un dipendente dell’associazione ovvero da un associato alla Confconsumatori nominato dal Presidente.
Più in particolare, il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti e poteri:
• promuove ogni iniziativa utile al coordinamento delle attività delle federazioni territoriali;
• propone alle federazioni territoriali l’ammontare delle quote sociali e la loro ripartizione;
• delibera su ogni atto che ecceda l’ordinaria amministrazione, fatte salve le competenze specifiche degli altri organi previsti dallo Statuto;
• promuove la realizzazione di studi, prove comparative, ricerche e corsi di formazione ed ogni altra iniziativa utile al fine di affermare i diritti dei consumatori ed utenti;
• può avvalersi della Consulta dei legali e di altri esperti, per esaminare le azioni giudiziarie che impegnano l’associazione;
• ratifica l’autorizzazione del Presidente nazionale alla sede territoriale a costituirsi parte civile in azioni giudiziarie radicate a livello locale
• delibera le linee guida e le direttive, nelle questioni ritenute di interesse nazionale o ritenute di particolare importanza per l’associazione, alle quali devono obbligatoriamente attenersi le federazioni territoriali, al fine di assicurare l’univocità dell’azione di Confconsumatori a livello nazionale e locale;
• formula proposte di delibera e di lavoro per tutti gli altri organi collegiali dell’associazione;
• coadiuva il Presidente nella predisposizione del bilancio annuale;
• predispone lo schema tipo di statuto per le federazioni territoriali;
• formula proposte di delibera e di lavoro per tutti gli altri organi collegiali dell’associazione;
• procede al commissariamento, con provvedimento immediatamente esecutivo, sentite le parti e svolta opportuna istruttoria, per gravi violazioni statutarie e delle direttive impartite secondo la precedente lettera g), delle federazioni regionali nonché, anche su eventuale proposta del presidente della federazione regionale competente, delle federazioni provinciali. Avverso il commissariamento è ammesso unicamente ricorso, da parte degli interessati, al comitato di garanzia entro 30 giorni. Il Comitato di garanzia decide, sentite le parti e svolta l’opportuna istruttoria, entro 180 giorni dalla ricezione del ricorso, con decisione non impugnabile;
• assume ogni iniziativa per l’organizzazione, la rappresentanza, la difesa, l’informazione e l’educazione dei consumatori;
• promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa con associazioni, enti, organismi al fine di favorire l’adesione alla Confconsumatori;
• elegge, al suo interno, il Vicepresidente;
• autorizza il Presidente nazionale ad accettare donazioni immobiliari e mobiliari, previa valutazione dell’utilità economica e funzionale per l’associazione.
Il Consiglio approva il Regolamento attuativo dello Statuto, salvo quanto di competenza dell’Assemblea stessa, oltre al Codice di comportamento ed etico cui devono attenersi coloro che ricoprono cariche sociali all’interno della Confconsumatori.
Tutte le deliberazioni del Consiglio sono approvate con la maggioranza dei componenti intervenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
In caso di dimissioni, impedimento permanente o esclusione, il Presidente provvede in via d’urgenza alla sostituzione del componente. Il sostituto rimane in carica fino alla successiva assemblea generale.

Art. 7 – Presidente nazionale e Vicepresidente

Il Presidente è eletto direttamente dall’assemblea ogni 5 anni. È il legale rappresentante dell’associazione sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione ed ha i seguenti compiti e poteri:
• convoca l’assemblea e il Consiglio direttivo fissandone l’ordine del giorno;
• compie ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresi: nomina di rappresentanti dell’associazione in quelle regioni o province ove non esista una federazione territoriale costituita a norma di statuto, apertura e chiusura di conti correnti bancari, ogni altra attività finanziaria necessaria per la gestione dell’associazione, ad esempio richieste di finanziamenti e mutui bancari;
• nomina i rappresentanti di Confconsumatori presso enti, commissioni od istituzioni pubbliche o private di livello nazionale, sentito il Consiglio direttivo;
• esercita, in via d’urgenza, tutti i poteri dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, con provvedimento da ratificare da parte dell’organo competente entro 120 giorni;
• nomina, se lo ritiene opportuno, il Segretario amministrativo e l’eventuale tesoriere dell’associazione che agiscono sotto la diretta responsabilità del presidente stesso;
• per specifici incarichi può delegare i suoi poteri a componenti del Consiglio direttivo. Nel caso di adempimenti meramente amministrativi connessi alla partecipazione a bandi pubblici e privati, può altresì incaricare alla sottoscrizione di atti, con specifica delega, personale interno dell’associazione;
• Intraprende ogni azione giudiziaria utile sia come parte attiva che passiva, sia civile che penale, per l’assolvimento degli scopi dell’associazione e per la difesa dei consumatori associati, provvedendo alla nomina di uno o più difensori conferendogli la necessaria procura.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo, tutte le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, previa comunicazione al Consiglio direttivo.
In caso di morte, impedimento permanente o dimissioni del Presidente, il Vicepresidente provvede alla sua sostituzione e alla convocazione dell’assemblea generale entro 180 giorni per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.
Il Presidente può nominare tra i membri dell’associazione ovvero tra i dipendenti un Segretario per essere coadiuvato nell’esercizio delle proprie funzioni e di quelle del Consiglio direttivo. Il Segretario adempie ai compiti che di volta in volta gli vengono attribuiti dal Presidente e dal Consiglio direttivo, e in particolare mantiene i contatti fra gli organi, agevolando il coordinamento e lo svolgimento delle riunioni, per le quali cura la redazione dei verbali.

Art. 8 – Presidente Onorario

L’assemblea generale può nominare il Presidente Onorario fra soggetti che si siano distinti per meriti nell’attività prestata a favore dei consumatori e dell’associazione. Può inoltre provvedere alla sua revoca.
Se nominato, il Presidente Onorario ha diritto di partecipare, a mero titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Comitato di Garanzia

Il Comitato di garanzia, composto da 3 membri più due supplenti, è eletto dall’Assemblea generale e dura in carica cinque anni.
I supplenti sostituiscono i membri effettivi in caso di loro assenza, impedimento o incompatibilità.
Il Comitato ha il compito di comporre e giudicare le controversie tra i soci e l’associazione, le Federazioni territoriali tra di loro e tra le federazioni territoriali e Confconsumatori, ovvero in via esclusiva tutte le altre controversie nascenti dall’interpretazione, validità ed esecuzione del presente statuto nonché quelle che comunque possono insorgere tra Organi e tra associati di Confconsumatori. Il Comitato decide, sentite le parti e svolta l’opportuna istruttoria, entro 180 giorni dalla ricezione del ricorso, con decisione non impugnabile.
Il ricorso è presentato in forma scritta, ovvero mediante comunicazione elettronica, ai singoli membri del Comitato.
Il comitato di Garanzia elegge al suo interno il Suo presidente, approvando eventualmente un proprio regolamento di funzionamento.
Nel caso di impugnazione di provvedimenti di commissariamento, sospensione od esclusione il Comitato provvede secondo le norme previste dal presente statuto e dal Regolamento attuativo.
Le decisioni sono trasmesse al Consiglio direttivo per i necessari provvedimenti d’esecuzione.

Art. 10 – Organo di controllo

L’assemblea nominerà, se previsto dalla legge, un organo di controllo anche monocratico avente le funzioni ed i requisiti di cui all’art. 30 del D.LGS. 117/17, e che svolgerà anche l’attività di revisione dei conti. Pertanto i membri dell’organo di controllo dovranno essere iscritti nel registro dei revisori legali.
L’assemblea potrà, volontariamente, nominare l’organo di controllo con le funzioni ed i requisiti di cui al comma precedente.
L’organo così nominato dura in carica quanto il Consiglio direttivo e non decade in caso di rinnovo anticipato di quest’ultimo.
Il Consiglio direttivo può deliberare un compenso per i componenti dell’organo di controllo.

Art. 11 – Federazioni territoriali

11.1 – Le Federazioni territoriali sono costituite in ogni regione e/o nelle province o gruppi di province e rappresentano federazioni Confconsumatori sul territorio.
Le iniziative e le azioni delle federazioni territoriali devono essere esercitate in conformità del presente Statuto e nel rispetto delle direttive e delle decisioni assunte a livello nazionale e regionale dagli organi statutari al fine di assicurare l’univocità dell’azione di Confconsumatori su tutto il territorio nazionale.
11.2 – Le Federazioni provinciali costituiscono il nucleo organizzativo primario dell’associazione sul territorio ove svolgono le attività previste dal presente statuto nel rispetto delle direttive e delle decisioni assunte a livello regionale e nazionale.
11.3 – La percentuale dello 0,5 per mille della popolazione provinciale residente costituisce il criterio numerico minimo di riferimento che le federazioni provinciali sono tenute a rispettare. Il Consiglio direttivo nazionale autorizza la costituzione di federazioni provinciali, in quelle province ove non fossero già esistenti, allorché si sia raggiunto un numero minimo di associati pari ad almeno 0,5 per mille della popolazione provinciale residente, per analogia con il principio espresso all’art. 137, comma 2, lettera c) del Codice del consumo per le associazioni nazionali.
Il Consiglio direttivo autorizza altresì la costituzione delle federazioni regionali in quelle regioni nelle quali si siano costituite federazioni provinciali in numero corrispondente a quello richiesto dalla rispettiva Regione per ottenere il riconoscimento.
Qualora le federazioni provinciali esistenti scendano al di sotto del numero di associati previsto dal presente comma, il Consiglio direttivo assegna loro congruo e perentorio termine per raggiungere nuovamente il numero minimo.
Nel caso in cui il numero non venga raggiunto, il Consiglio direttivo potrà assumere ogni iniziativa utile ivi compresa quella di istituire sportelli di informazione ed assistenza per i cittadini consumatori nella provincia territoriale in questione (d’intesa col Presidente della Federazione regionale competente) ovvero di disporre il commissariamento della federazione nonché la sua esclusione o il suo scioglimento. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, si terrà conto dell’attività complessiva svolta dalla sede locale interessata, secondo i criteri contenuti nel Regolamento attuativo dello Statuto – lettera E) Applicazione dell’art. 11 dello Statuto – Requisiti minimi per la costituzione delle Federazioni provinciali.
11.4 – Sino alla costituzione della federazione provinciale il presidente regionale provvede alla nomina di suo delegato provinciale, di concerto col Presidente nazionale, per la gestione corrente delle attività associative e le iniziative utili in favore degli associati, determinandone di volta in volta i poteri e le modalità di esercizio e rendiconto.
Parimenti sino alla costituzione della Federazione regionale il Presidente nazionale provvede alla nomina di suo delegato regionale, previa comunicazione al Consiglio direttivo, per la gestione corrente delle attività associative e le iniziative utili in favore degli associati, determinandone di volta in volta i poteri e le modalità di esercizio e rendiconto.
11.5 – Le Federazioni regionali rappresentano l’associazione nella regione di competenza, hanno un proprio bilancio e sono governate dagli organi previsti dei rispettivi statuti. Hanno compiti di coordinamento, direzione, indirizzo e controllo delle Federazioni provinciali; ne favoriscono la costituzione svolgendo, ove occorra, attività di supplenza, di concerto e sotto la vigilanza del Consiglio direttivo nazionale. In particolare sono titolari dei rapporti con le Istituzioni regionali, partecipando alle azioni di tutela dei consumatori e degli utenti, anche sollecitando l’emanazione di provvedimenti legislativi regionali.
11.6 – Le Federazioni regionali hanno il potere di verificare e far rispettare il corretto adempimento da parte delle Federazioni provinciali delle linee guida e delle direttive impartite dal Consiglio direttivo nazionale, nonché di incentivare, d’intesa col Consiglio stesso, le attività delle federazioni provinciali, al fine di incrementare il numero degli associati, anche mediante la creazione di nuovi sportelli di assistenza e difesa dei consumatori.
11.7 – In caso di inadempienza agli obblighi statutari o di mancato rispetto delle direttive del Consiglio direttivo nazionale, il Presidente regionale può chiedere al Consiglio stesso il commissariamento o l’esclusione delle federazioni territoriali interessate.
11.8 – Le Federazioni territoriali sono formalmente costituite con atto pubblico, con atto privato autenticato o con atto privato registrato. Le Federazioni territoriali regionali e provinciali possono stare in giudizio per la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori residenti nel proprio territorio, previa tempestiva comunicazione al Consiglio direttivo nazionale purché il Consiglio nulla osti all’azione.
11.9 – Lo statuto delle Federazioni territoriali deve essere conforme a quello di Confconsumatori ed in particolare allo schema predisposto dal Consiglio direttivo nazionale e prevedere espressamente la democratica elezione degli organi sociali.
A tale scopo il Consiglio direttivo fornisce lo schema di statuto cui le Federazioni territoriali potranno apportare solo modifiche dettate da particolari situazioni locali, comunque preventivamente approvate dal Consiglio direttivo.
In caso di modifiche sostanziali dello statuto nazionale le federazioni territoriali sono tenute entro 90 giorni ad adeguare i propri statuti qualora contengano norme incompatibili.
Le Federazioni territoriali conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.
11.10 – Le federazioni territoriali che violino le disposizioni statutarie, perdano i requisiti stabiliti dal presente Statuto oppure violino le disposizioni di cui al presente articolo e al successivo art. 14, sono escluse o commissariate con provvedimento immediatamente esecutivo del Consiglio direttivo, su proposta motivata del Presidente o altro membro del Consiglio, nonché, nel caso di federazioni provinciali, anche su eventuale proposta motivata del Presidente della federazione regionale competente. Le federazioni territoriali possono impugnare il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dinanzi al Comitato di garanzia, che decide, sentite le parti e svolta l’opportuna istruttoria, entro 180 giorni dalla ricezione del ricorso, con decisione non impugnabile. Il Comitato di garanzia può sospendere l’esecutività del provvedimento.

Art. 12 – Incompatibilità

Le cariche sociali possono essere ricoperte solo da associati effettivi di Confconsumatori.
Non possono ricoprire cariche sociali persone che si trovino nelle condizioni ostative previste dal Codice del consumo.
Chi ricopre cariche sociali deve rispettare le norme previste dal Codice di comportamento approvato dal Consiglio direttivo.

Art. 13 – Esercizio

Confconsumatori predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.
Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’associazione a spese del richiedente.
L’assemblea per l’approvazione dei rendiconti deve essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 13 bis – Bilancio Sociale

Il Bilancio sociale è redatto ed approvato ogni anno dal consiglio direttivo, qualora la legge lo preveda, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dall’Associazione.
Il Bilancio sociale è pubblicato e divulgato secondo le norme di legge.

Art. 14 – Rapporti amministrativi e finanziari con le federazioni territoriali

Le Federazioni territoriali godono di autonomia economico-finanziaria, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Le Federazioni territoriali sono tenute a presentare al Presidente il rendiconto economico finanziario, l’elenco dei soci completo di indirizzi, la relazione dell’attività svolta entro il 30 aprile di ogni anno. Inoltre, sono tenute ad uniformarsi agli indirizzi e alle decisioni degli altri organi dell’associazione.
In caso di recesso o di esclusione da Confconsumatori, l’associazione conserva la disponibilità del suo patrimonio, dei suoi mezzi finanziari e la titolarità delle obbligazioni dalla stessa assunte.
Gli atti delle Federazioni territoriali non impegnano Confconsumatori se non nei limiti in cui questa si assuma esplicitamente le relative obbligazioni.
I rapporti finanziari e amministrativi tra Confconsumatori, le proprie Federazioni territoriali sono disciplinati con Regolamento attuativo.
La violazione delle presenti disposizioni costituisce fatto grave che giustifica l’adozione di provvedimenti di commissariamento o esclusione

Art. 15 – Entrate e patrimonio sociale

Le entrate di Confconsumatori sono costituite da quote associative, eventuali contributi pubblici o privati, donazioni, liberalità, lasciti, proventi per attività di carattere editoriale, convenzioni e dal rimborso dei costi delle pubblicazioni.
È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 16 – Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione di Confconsumatori, il patrimonio residuo va devoluto – previo parere positivo dell’ufficio RUNTS competente a pena di nullità degli atti, e salva diversa destinazione imposta dalla legge – ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 17 – Cariche sociali

Tutte le cariche sociali e gli incarichi delegati sono svolti a titolo gratuito, fatta salva espressa deroga assembleare, su proposta del Consiglio direttivo. I compensi eventualmente deliberati non possono superare i limiti previsti dalla legge.

Art. 18 – Disposizioni finali

Il presente Statuto è coordinato con la legge n. 106 del 6 giugno 2016 e con il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
Sono fatte salve le norme transitorie di cui alle predette fonti normative. Fino alla piena entrata in vigore della legge n. 106 del 6 giugno 2016 e del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 nonché dei relativi decreti attuativi, trovano applicazione le norme fino ad ora di riferimento per l’Associazione, quale la legge n. 383/2000.
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Codice civile e alle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.
Nel caso di contrasto con norme inderogabili – previste dal Codice civile e dalle fonti normative applicabili, quali il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e la legge n. 383/2000 – le clausole incompatibili di cui al presente Statuto sono sostituite di diritto dalle norme di cui è prevista espressamente e chiaramente l’inderogabilità.