Subordinate MPS: vittoria da 22 mila euro a Parma L’anziano risparmiatore, seguito da Confconsumatori, ha vinto la causa contro la banca intermediaria, che ora dovrà risarcirlo per la vendita dei titoli rischiosi

Parma, 14 aprile 2021 – Un pensionato di Parma, dietro consiglio della sua banca intermediaria, nel 2011 aveva acquistato delle obbligazioni MPS, convinto di ottenere dei titoli ordinari, privi di rischi, e non subordinati, in quanto sull’ordine di acquisto vi era la dicitura di “titoli Ordinari”. Di fatto erano, invece, delle obbligazioni subordinate estere, altamente rischiose, convertite forzosamente in azioni ordinarie con il cosiddetto “burden sharing” nel mese di luglio 2017, a causa del dissesto finanziario della Banca MPS.
LE SUBORDINATE – Questi titoli non dovevano essere ceduti ai piccoli risparmiatori, in quanto emessi all’estero e destinati agli investitori istituzionali e non alla clientela retail. La Banca Monte dei Paschi di Siena, tuttavia, ha improvvidamente girato queste obbligazioni ai propri clienti, ignari non solo della natura subordinata del titolo, ma della loro complessità, rischiosità ed illiquidità. L’Operazione di conversione forzosa, attuata con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 luglio 2017, ha prodotto un ingente danno economico al pensionato parmigiano, il quale ha visto andare in fumo i suoi risparmi.
L’INTERVENTO DI CONFCONSUMATORI – Il risparmiatore si è rivolto a Confconsumatori Parma e all’avvocato Graziella Catanzariti per ottenere il rimborso della cifra investita e, dopo il reclamo alla banca che non ha sortito nessun esito, è stato costretto ad avanzare le sue richieste dinanzi al Tribunale di Parma.
LA SENTENZA – Con la sentenza n. 474/2021 del 12 marzo 2021, Il Giudice del Tribunale di Parma ha dato ragione al risparmiatore rilevando che la banca non aveva seguito le procedure ordinarie, non informando adeguatamente il cliente della natura subordinata, e quindi rischiosa, delle obbligazioni. La banca intermediaria è stata condannata a risarcire il risparmiatore della somma di 22.300 euro, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, quale risarcimento del danno patrimoniale subito.
Il Giudice, inoltre, ha precisato che: «La banca intermediaria non ha assolto l’onere probatorio in tema dei servizi di investimento, non contenendo l’ordine impartito alcun esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, alle specifiche informazioni date al cliente, in particolare relative alla natura e alle precipue caratteristiche dei titoli acquistati (…) riscontrata inosservanza da parte della banca ai doveri di diligenza di informazione imposti a suo carico dalla legge».
IL COMMENTO – «È stato accertato giudizialmente – commenta l’avvocato Graziella Catanzariti – come la Banca, la quale aveva venduto come ordinarie le obbligazioni subordinate, aveva in ogni caso, disposto il compimento di un’operazione non adeguata al profilo del cliente e che, se la stessa avesse agito con tutta la specifica diligenza richiesta, il cliente non avrebbe mai acquistato le obbligazioni subordinate, trattandosi non solo di titoli subordinati, ma anche di titoli emessi all’estero e destinati solo alla clientela istituzionale e non ai piccoli risparmiatori».
«Da parte delle banche – conclude il legale di Confconsumatori – e dei propri dipendenti vi deve essere l’assunzione di una particolare diligenza professionale nell’adempimento delle proprie funzioni in relazione al particolare ruolo che gli istituti di credito ricoprono nella moderna società, con un’ampia prospettazione dei vantaggi e delle perdite, che derivino dalla sottoscrizione di determinati contratti. Nulla di tutto ciò era avvenuto nel caso in questione».
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