Martedì 30 marzo 2021 – Venerdì 26 marzo sì è tenuto un webinar della Banca d’Italia con le Associazioni dei consumatori dedicato ai meccanismi di frodi e truffe online più comuni sui pagamenti elettronici e agli strumenti a disposizione della clientela per tutelarsi. Il webinar, dal titolo #truffainvista?, nasce da una collaborazione tra Banca d’Italia e Associazioni dei Consumatori presenti nel Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU) istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
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Campagna Buono Tradito: risarcimento a Grosseto Continua la campagna nazionale di tutela. Per l’ABF anche i buoni postali della serie AA4 e AA5 si prescrivono diversamente da come indicato da Poste.
Grosseto, 30 marzo 2021 – Non si ferma il contenzioso riguardante la determinazione dei vecchi buoni fruttiferi postali, nello specifico caso, la determinazione corretta della prescrizione. Una famiglia grossetana tra il luglio ed il novembre 2002 aveva sottoscritto 8 buoni fruttiferi delle serie AA4 e AA5, investendo la bellezza di 8.000 euro.
IL CASO – A fine novembre 2019 due coniugi si erano recati alla Posta per riscuotere i loro risparmi, ma l’operatore li aveva informati e che era già decorsa la prescrizione in quanto i buoni rendevano frutti per 7 anni (2009) ai quali erano aggiunti gli ulteriori 10 anni solari di prescrizione.
La famiglia di Grosseto si è così rivolta a Confconsumatori che ha tentato una mediazione con Poste, basandosi sulla specifica che il decennio indicato dai buoni maturava dall’anno successivo al termine di fruttificazione. Tuttavia, Poste non ha accettato questa posizione, così i risparmiatori, sempre seguiti dall’associazione, hanno adito a settembre 2020 all’arbitrato di Banca d’Italia.
LA DECISIONE – L’Arbitro, con decisione del 26 febbraio 2021, ha dato ragione ai piccoli risparmiatori, ricordando a Poste l’errore giuridico svolto: «Il termine – ha spiegato l’ABF nel testo del Lodo – per esigere il rimborso dei buoni postali AA4 e AA5 è fissato “alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione”: così prevede l’art. 8 dei decreti del Ministero del Tesoro del 18 aprile 2002 e del 12 settembre 2002 con riguardo, rispettivamente, alla serie AA4 ed alla serie AA5. Tali norme, secondo quanto già chiarito da questo Arbitro con riguardo a disposizione di uguale tenore relativa alla serie AA2, fissano la scadenza “nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell’emissione” (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento n. 8056/2019; ABF, Collegio di Bologna, n. 10766/2020)».
«Pertanto – ha proseguito l’Arbitro – i buoni oggetto di questa controversia sono scaduti tutti il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello della loro emissione, il 2002, quindi sono tutti scaduti il 31 dicembre 2009; il periodo di prescrizione si sarebbe compiuto il 31 dicembre 2019».
LA CAMPAGNA – A questo punto Confconsumatori mantenendo con tutta la forza possibile la sua Campagna Buono Tradito auspica, ancora una volta, che su tutte le controversie che riguardano i BFP venga posta la parola fine da parte dello Stato che attraverso il MEF e Cassa deposito e Prestiti è il beneficiario finale dei risparmi degli italiani.
I risparmiatori alle prese con buoni postali non rimborsati possono contattare lo sportello grossetano telefonando al numero 0564 417 849 oppure inviare una mail all’indirizzo grosseto@confconsumatori.it
Vittoria Dentix: risarcimento ed esposto accolto da AGCM Grazie a Confconsumatori una donna ha ottenuto lo stop ai pagamenti e il rimborso per le cure. Accolto anche l’esposto all’Antitrust, che ha avviato un procedimento
Milano, 30 marzo 2021 – Continuano i risultati positivi ottenuti da Confconsumatori nel caso Dentix. L’associazione, oltre ad aver registrato un’importante vittoria stragiudiziale per una paziente milanese, ha avuto notizia che, in seguito all’esposto inviato da Confconsumatori all’Antitrust per denunciare il comportamento scorretto, l’Autorità ha aperto un procedimento nei confronti di Dentix e delle finanziarie collegate.
LA BATTAGLIA – Il fallimento della catena dentistica ha coinvolto centinaia di persone in tutta Italia che dopo il dopo il 18 maggio – data stabilita per la riapertura dalle direttive italiane dopo il periodo di chiusura totale per emergenza sanitaria da Covid-19 – si sono ritrovate senza assistenza ma con i pagamenti delle rate ancora in corso e le continue richieste di saldo da parte delle finanziarie alla quale Dentix si appoggiava (Agos Ducato, Fiditalia, Deutsche Bank Easy e Cofidis) e degli istituti di recupero crediti. Confconsumatori ha inviato reclami, diffide e ha chiesto l’apertura di procedimenti in molte regioni alla catena dentistica e sta ottenendo risposte positive da parte delle finanziarie per la sospensione e il rimborso delle rate ingiustamente pagate.
IL CASO MILANESE – Una paziente di Milano aveva sottoscritto due finanziamenti per cure odontoiatriche con Dentix, ma quando le cliniche non hanno riaperto dopo il lockdown di marzo 2020, si è ritrovata con le cure e gli impianti lasciati a metà, senza possibilità di interrompere i pagamenti delle rate e pressata dalle continue richieste di saldo da parte delle società di recupero crediti. Il contratto con Dentix risaliva al novembre 2018, quando la donna, dietro promessa di un forte sconto da parte del personale della società, aveva sottoscritto un finanziamento di quasi 6.000 euro per un intervento di implantologia. Successivamente, durante una delle visite in ambulatorio, la signora era stata informata di uno sbaglio nel preventivo, tale per cui non erano stati conteggiati più di 2.500 euro di prestazioni necessarie alle cure. Di conseguenza, il personale Dentix aveva aperto un nuovo finanziamento con un istituto di credito diverso dal primo.
L’INTERVENTO DI CONFCONSUMATORI – Nel 2020, alla mancata riapertura delle cliniche, la paziente si è ritrovata con diversi denti ancora da impiantare, oltre al mancato inserimento di una corona e di altri elementi di protesi, che hanno comportato dolori quotidiani e difficoltà a masticatorie, oltre al gravissimo e prolungato danno estetico. La signora si è così rivolta alla sede di Confconsumatori Milano per essere assistita dall’avvocato Edoardo Vinci nell’invio di lettere di diffida a Dentix, per chiedere l’adempimento delle cure interrotte, e agli intermediari finanziari, per chiedere l’interruzione del pagamento delle rate e informarli della grave situazione della cliente. Lo studio odontoiatrico, inoltre, nonostante le varie richieste, continuava a non fornire la cartella medica all’ex paziente.
LE PRIME RISPOSTE – La seconda finanziaria aveva risposto alla lettera di diffida comunicando di voler sospendere i pagamenti solo fino al successivo mese di settembre chiedendo poi il saldo delle rate corrispondente alle prestazioni realmente eseguite, mentre, invece, la prima società creditizia aveva sospeso i pagamenti, lasciando la consumatrice costretta a rivolgersi ad un altro medico per una stima degli interventi non eseguiti da Dentix, prestazioni quantificate in più di 8.600 euro.
Tuttavia, la prima finanziaria, dopo la valutazione medica, ha ripreso con le richiesto di saldo delle rate, facendo leva sull’asserita assenza di prova fornita dalla consumatrice della mancata prestazione da parte di Dentix – quando la clinica continuava a trattenere la cartella della paziente, pure richiesta, rendendo impossibile questo passaggio – e contestando la differenza dei costi delle cure mediche indicate da Dentix e dal medico terzo.
LA DECISIONE DELL’ABF – Dato il prolungato silenzio di Dentix e le risposte delle finanziarie, l’ex paziente, sempre assistita dall’avvocato Edoardo Vinci di Confconsumatori, ha scelto di portare il caso davanti all’Arbitro Bancario Finanziario di Milano che, a metà del mese di marzo, ha riconosciuto alla signora l’annullamento totale dei due contratti di finanziamento al consumo con le società finanziarie (Cofidis e Fiditalia) e la restituzione totale di quanto già versato, in considerazione della gravità dell’inadempimento di Dentix, oltre alla condanna simbolica ad entrambe le società creditizie di 200 euro ciascuna da versare alla Banca d’Italia.
«Il provvedimento emesso – commentano da Confconsumatori Milano – oltre a essere un ottimo risultato in punta di ristabilire un equilibrio circa il rispetto della risoluzione dei contratti di finanziamento al consumo da parte delle finanziarie, valuta la non scarsa importanza, anzi rilevanza, dell’inadempimento da parte di Dentix anche in caso di adempimento parziale, affermando che la prestazione medica debba intendersi nell’interezza non potendosi scindere in lavorazioni già eseguite e altre non ancora adempiute. Il risultato è il diritto del consumatore di poter ottenere l’integrale rimborso di quanto versato per una prestazione non correttamente adempiuta e quando vi sia un grave inadempimento, come nel caso di specie».
L’ESPOSTO – Il caso della paziente milanese ha ulteriormente convinto Confconsumatori a depositare, come altre associazioni di categoria, un esposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per denunciare il comportamento scorretto della catena dentistica e delle finanziarie collegate (Cofidis, Fiditalia e Deutsche Bank). L’AGCM ha accolto l’esposto e ha conseguentemente avviato un procedimento per verificare se la catena dentistica abbia effettivamente indotto i consumatori ad acquistare servizi professionali sulla base di pubblicità ingannevole su servizi e prestazioni; l’Agcm verificherà anche se ci siano stati ritardi od omissioni nelle comunicazioni al pubblico circa la chiusura delle sedi e la loro mancata riapertura dopo il periodo di chiusura totale per emergenza sanitaria da Covid-19. L’Antitrust sta, infine, accertando anche se Dentix abbia omesso di predisporre un sistema di assistenza clienti facilmente accessibile ed effettivamente operativo, per consentire ai pazienti di contattare i professionisti, in quanto il numero del call center indicato dall’azienda non è attivo.
Confconsumatori aveva già rilevato, in più occasioni, che i finanziamenti per le cure erano stati concessi senza la richiesta dei documenti sulla situazione economica dei clienti e le pratiche per la loro concessione venivano compilate direttamente dal personale Dentix e non dagli addetti delle società finanziarie, anche con dati risultanti non veritieri.
L’esposto riguarda anche tre finanziarie alle quali Dentix si appoggiava: Cofidis Spa, Fiditalia Spa e Deutsche Bank Spa, che avrebbero continuato a riscuotere le rate dei pagamenti senza averne titolo, omettendo di verificare se le cure mediche oggetto dei finanziamenti erano state effettivamente corrisposte e negando anche le cancellazioni dei contratti e i rimborsi dovuti agli ex pazienti.
IL COMMENTO – I comportamenti denunciati, rilava Confconsumaotri Milano, avevano come unico scopo opporre difficoltà ai consumatori, già lesi da prestazioni non adempiute con danni alla loro salute oltreché economici, all’esercizio dei propri diritti, lapalissiano ma contrastato dalle finanziarie che invece di dar corso alla composizione delle vertenze costringevano le parti deboli a dover intraprendere ulteriori procedimenti, rispetto ai quali, molti, anche per i noti timori e costi delle vertenze, decidevano di non percorrerli, dandola vinta ai soggetti forti.
«Se fosse permesso un dialogo trasparente e corretto tra le parti opposte – rilevano da Confconsumatori Milano – in questo caso consumatori e finanziarie, forse si giungerebbe più velocemente alla soluzione delle vertenze, senza dover ogni volta attendere tempistiche e sostenere costi per i singoli al fine di poter ottenere quanto spetta. La parola e tutela del consumatore merita di essere posta a livelli più alti di attenzione pubblica e forza contrattuale con le importanti controparti, con canali veloci e certi di soluzione delle problematiche, a volte artatamente pre-conosciute e cavalcate contro gli stessi consumatori».
Chi necessita di assistenza può rivolgersi alle sedi territoriali dell’associazione, l’elenco è disponibile a QUESTO LINK
- Marzo, 30
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- Dalla Lombardia, Dalle Sedi, Salute, Servizi e Società
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Campagna “Buono tradito”: ancora due vittorie L’Arbitro Bancario Finanziario ha accolto i ricorsi di due risparmiatori seguiti da Confconsumatori. Continuano gli esiti positivi della campagna di recupero dei risparmi.
Parma, 16 marzo 2021 – Continuano i riscontri positivi della campagna di recupero dei risparmi “Buono tradito” portata avanti da Confconsumatori per assistere quei risparmiatori in possesso di buoni fruttiferi postali che, subito dopo la loro sottoscrizione, hanno visto (anche dopo il 1986) ridursi i rendimenti. Altri due risparmiatori, detentori di buoni della serie “P” e assistiti dall’associazione, hanno ottenuti un parere positivo davanti all’Arbitro Bancario Finanziario che ha riconosciuto il loro diritto ad essere risarciti da Poste Italiane.
I BUONI – Non si ferma il contenzioso riguardante la determinazione dei vecchi buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie P/Q emessa dalla metà degli anni Ottanta ai primi anni ‘90. Su questi titoli, di durata trentennale, erano applicati due timbri, uno davanti con l’indicazione della nuova serie “Q” e uno sul retro con i nuovi tassi di interesse della serie “Q”. Infatti, data questa doppia timbratura, Poste ha continuato, in grande confusione, ad utilizzare i Buoni della precedente seri P/Q.
I DUE CASI – Nel caso dei due risparmiatori, detentori di buoni della serie “P” a cui era stata applicata la nuova stampigliatura “Q/P”, i nuovi tassi di interesse erano stati riportati sui titoli soltanto fino ai primi 20 anni, senza comunicare nulla degli ultimi 10 anni per i quali i tassi della serie “P” erano più elevati (15% annuo). Nel periodo di scadenza dei buoni i risparmiatori, nonostante le rassicurazioni di Poste, si sono visti negare la fruttificazione dal 21mo al 30mo anno. I risparmiatori si sono quindi rivolti all’Abf, tramite Confconsumatori, che ha dato loro ragione applicando il principio di legittimo affidamento del risparmiatore nelle condizioni di rendimento riportate dietro al titolo.
Nell’ultima settimana l’Arbitro Bancario di Banca d’Italia ha condannato, con due distinte pronunce, Poste al pagamento in favore dei due risparmiatori dei frutti che vanno dal 21mo al 30mo anno (per un buono da 1 milione di vecchie di lire si stimano circa 8.000 euro di fruttificazione). (Si leggano i lodi 5403 e 5820 emessi dal collegio ABF di Bologna).
LA CAMPAGNA – «La campagna “Buono tradito” avviata da Confconsumatori – spiega soddisfatto Marco Festelli, vicepresidente nazionale dell’associazione – sta dando i suoi massicci frutti. Infatti, sono sempre più numerose le pronunce favorevoli emesse dall’Abf, sia in sede giudiziale che arbitrale, in punto di prescrizione e di fruttificazione dei titoli. Auspichiamo – prosegue Festelli – che Poste adempia spontaneamente alle decisioni dell’arbitrato volendo scongiurare ulteriore contenzioso e che soprattutto i beneficiari reali dei buoni, ovvero MEF e CDP, vogliano mettere la parola fine a tutto il contenzioso aprendosi finalmente al confronto costruttivo con le associazioni dei consumatori».
«L’arbitro Bancario Finanziario – aggiunge l’avvocato Filomena Lisi del consiglio direttivo nazionale di Confconsumatori che coordina la campagna “Buono tradito” – è uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie bancarie e finanziarie, snello ed economico soprattutto per i piccoli risparmiatori che spesso vedono traditi i risparmi di una vita, frutto di grossi sacrifici anche da parte di genitori o nonni per il loro futuro».
A CHI RIVOLGERSI – Per queste tematiche relative ai buoni postali i risparmiatori/consumatori potranno rivolgersi direttamente a Confconsumatori sia attraverso la casella postale risparmio@confconsumatori.it si attraverso le sedi territoriali dell’associazione disponibili a QUESTO LINK
- Marzo, 17
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Furto del bancomat all’estero: rimborsato risparmiatore Grazie a Confconsumatori arriva una decisione importante dell’ABF: l’Istituto di Credito per negare il rimborso deve prima provare la condotta scorretta del cliente
Parma, 5 gennaio 2021 – Un bancomat sottratto e pagamenti non autorizzati per circa 1.200 euro: è questa la brutta sorpresa di un consumatore in vacanza all’estero che, dopo aver usato la carta per pagare una cena, non si è accorto del furto, riuscendo a bloccare il bancomat solo in un secondo momento. La Banca inizialmente aveva riaccreditato le somme fraudolentemente prelevate ma subito dopo le aveva di nuovo addebitate al cliente, sostenendo che si trattasse di pagamenti effettuati con la corretta digitazione del Pin, evidentemente mal custodito. Grazie all’intervento di Confconsumatori e al ricorso davanti all’Arbitro Bancario e Finanziario, il cliente dell’istituto di credito è stato rimborsato senza dover ricorrere a una causa.
IL FURTO – Verso la fine di dicembre del 2019 un consumatore, in vacanza all’estero, aveva utilizzato il bancomat a lui intestato per pagare una cena, tornando poi in hotel per la notte. La mattina dopo, dovendo effettuare degli acquisti, si era però accorto di non essere più in possesso del portadocumenti in cui, come d’abitudine custodiva la carta, così aveva bloccato immediatamente il bancomat. Solo dopo aver fatto questa operazione, il risparmiatore aveva ricevuto due sms che lo informavano che nel corso della notte precedente erano stati effettuati da ignoti quattro diversi pagamenti non autorizzati.
IL NO DELLA BANCA – Il titolare del bancomat aveva quindi provveduto immediatamente a denunciare il furto non appena rientrato in Italia, precisando di non aver mai custodito il bancomat insieme al codice Pin. Nonostante la denuncia, però, la Banca si era rifiutata di riconoscere il rimborso richiesto, lamentando che i quattro distinti pagamenti contestati dal cliente erano avvenuti a seguito dell’inserimento del corretto Pin. Il risparmiatore si era così rivolto alla Confconsumatori di Parma e, assistito dall’avvocato Grazia Ferdenzi, aveva deciso di ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario, autorità preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie nel settore bancario.
LA DECISIONE DELL’ABF – L’Arbitro, con una decisione arrivata nel periodo di festività natalizie di dicembre 2020, ha riconosciuto il diritto del titolare del conto ad essere rimborsato delle somme indebitamente prelevate da ignoti attraverso l’utilizzo del bancomat sottratto fraudolentemente, riconoscendo che l’istituto di credito non ha dimostrato, per sottrarsi all’obbligo di rifondere il maltolto al proprio cliente, che quest’ultimo ha agito in frode, dolo o colpa grave. Non è sufficiente, infatti, una generica censura di negligenza nella custodia delle credenziali di utilizzo dello strumento di pagamento per desumere una qualsiasi forma di responsabilità del titolare del bancomat.
«Siamo di fronte a una decisione molto importante – ha commentato l’avvocato Grazia Ferdenzi che ha assistito il risparmiatore – perché riconosce il diritto del titolare di un bancomat che non abbia agito in modo fraudolento, né con colpa grave a non subire alcuna perdita a seguito di furto, smarrimento o sottrazione. L’Arbitro Bancario Finanziario ha riconosciuto, infatti, come non basti, per l’istituto di credito, dimostrare la regolarità formale delle operazioni contestate (cioè che le operazioni siano state compite con il regolare utilizzo del Pin), ma serva, invece, l’indicazione di una serie di elementi di fatto che dimostrino le modalità esecutive delle operazioni contestate, dalle quali si possa trarre prova della colpa grave dell’utente».
Scarica la decisione dell’ABF a QUESTO LINK.
Buoni postali, riconosciuti oltre 20 mila euro Vittoria di Confconsumatori per una risparmiatrice catanese. I buoni erano ancora in vecchie lire. L'ABF ha fatto chiarezza sugli interessi.
Catania, 18 dicembre 2020 – Un importante vittoria è stata registrata da Confconsumatori in materia di buoni postali fruttiferi a Catania, del valore di oltre 20 mila euro. Ai titoli, di scadenza trentennale, era stato applicato un calcolo non corretto degli interessi. L’Arbitro Bancario e Finanziario, oltre ad accogliere il ricorso presentato dall’associazione, ha fatto giurisprudenza anche su alcune eccezioni avanzate da Poste Italiane.
- Dicembre, 18
- 1454
- Dalla Sicilia, Risparmio
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