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MATERA

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Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

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E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: assegno

Riceve un assegno da 66mila euro contraffatto: la Banca non se ne accorge e deve rimborsare Prima di incassare l’assegno, relativo alla vendita di un’auto, l’Istituto aveva verificato l’autenticità e la solvibilità attraverso una telefonata

Parma, 3 maggio 2023 – Grande vittoria per un consumatore di Firenze, truffato tramite un assegno circolare risultato contraffatto ma che la Banca, inizialmente, aveva verificato e accettato di incassare. L’uomo – che aveva venduto un’automobile tramite un annuncio pubblicato sul web – è riuscito a ottenere il rimborso di 66.000 euro oltre alle spese della procedura, grazie all’intervento dell’Arbitro Bancario Finanziario (Abf) che ha riconosciuto la responsabilità dell’Istituto di credito per non avere effettuato tutti i controlli necessari.

ASSEGNO CONTRAFFATTO

L’uomo, dopo avere pubblicizzato la vendita della sua lussuosa autovettura, è stato contattato da un potenziale acquirente. Alla chiusura della trattativa, i due hanno concordato di rivolgersi alla Banca presso cui il venditore era cliente per verificare che l’assegno circolare da 66mila euro emesso a suo favore fosse riscuotibile. La Banca, a seguito di una telefonata con l’Istituto di credito del compratore, ha deciso di provvedere regolarmente all’incasso. Solo dopo pochi giorni, però, è arrivata la brutta sorpresa: si è scoperto che l’assegno risultava in realtà contraffatto e la somma riscossa, a quel punto, è stata stornata dal conto del venditore. La presunta Banca del compratore, infatti, aveva in seguito disconosciuto l’assegno, che risultava riportare serie e numerazioni irregolari.

LA DECISIONE DELL’ABF

Il cittadino, vittima di un vero e proprio raggiro, si è così rivolto all’avvocato Mara Menatti di Confconsumatori Parma, che ha avanzato ricorso di fronte all’Arbitro Bancario Finanziario. L’Abf, infine, ha accolto le ragioni del consumatore e stabilito la totale restituzione dell’importo indicato nell’assegno. La Banca negoziatrice, infatti, si era limitata a effettuare la verifica tramite una telefonata all’apparente Banca emittente, senza porre in essere le dovute cautele. Per questo, il Collegio Abf territoriale ha deciso di rispettare il principio di diritto del Collegio di Coordinamento, “affermando la responsabilità dell’intermediario negoziatore che abbia dato luogo all’incasso a seguito di bene fondi acquisito per via telefonica e non per iscritto”. Inoltre, ha escluso un concorso di colpa del consumatore alla luce del fatto che, in caso di assegno circolare, “la certificazione del bene emissione a cura dell’intermediario negoziatore sia sufficiente a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla bontà dell’assegno”. Le truffe come questa, compiute attraverso assegni contraffatti, sono infatti ancora molto frequenti: i cittadini si affidano alla Banca, convinti così di essere del tutto tutelati, ma accade invece che finiscano per perdere, allo stesso tempo, i loro beni e il denaro che gli sarebbe dovuto.

“Siamo soddisfatti per la vittoria ottenuta – dichiara l’avvocato Menatti – perché ancora una volta l’arbitro bancario ha riconosciuto la responsabilità della Banca negoziatrice che, nonostante l’ingente somma indicata a titolo, si è limitata a una mera telefonata“.

Leggi la decisione dell’Abf

  • Maggio, 3
  • 5743
  • Acquisti e Garanzie
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Assegno non verificato, era falso: la banca dovrà risarcire Un assegno falso da quasi 8 mila euro è stato ritenuto erroneamente valido dalla banca intermediaria negoziatrice; grazie al ricorso in ABF il consumatore sarà risarcito

Parma, 7 maggio 2020 – Per un errore di valutazione della banca intermediaria negoziatrice, un Consumatore ha ricevuto come pagamento per la vendita di un orologio un assegno falso da 7.900 euro, ritenuto inizialmente valido. Il truffato si è così rivolto a Confconsumatori Parma per segnalare l’accaduto e fare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, ottenendo la restituzione integrale della somma.

Un consumatore di Parma a metà febbraio del 2019 aveva concordato la vendita di un orologio per la cifra di 7.900 euro. Prima di procedere alla consegna del bene si era recato con l’acquirente presso il proprio istituto di credito (intermediario negoziatore), affinché verificasse il cosiddetto bene emissione dell’assegno circolare. Un impiegato della banca, aveva contattato telefonicamente la banca emittente e, una volta effettuate le opportune verifiche circa la validità dell’assegno, aveva comunicato al venditore di aver ricevuto conferma della validità del titolo da parte della banca dell’acquirente.

Il consumatore, facendo quindi affidamento nella conferma della validità del titolo emesso, aveva consegnato l’orologio, oggetto della compravendita, al sedicente acquirente, apprendendo solo dopo pochi giorni che l’assegno era rimasto impagato da parte dell’emittente, il quale ne aveva poi rilevato la palese falsità: l’assegno aveva chiare alterazioni rilevabili dal semplice esame del titolo, come l’erronea indicazione dell’indirizzo della filiale e del numero dello sportello relativi all’intermediario emittente, oltre all’errata indicazione del codice CAB.

Il consumatore, dopo aver infruttuosamente fatto reclamo ad entrambe le banche per la restituzione della somma, si è rivolto a Confconsumatori per fare presentare ricorso davanti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) chiedendo, tramite l’avvocato Mara Menatti di Confconsumatori Parma, la totale restituzione della somma, oltre agli interessi maturati dalla data del reclamo da parte della sua banca intermediaria negoziatrice.

Con decisione del 23 aprile 2020, l’ABF ha escluso  il concorso di colpa del consumatore in quanto «la certificazione del bene emissione a cura dell’intermediario negoziatore è sufficiente a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla bontà dell’assegno, tale da escludere l’applicabilità dell’art. 1227 comma 2 c.c.». La banca intermediaria negoziatrice è stata così tenuta alla ripetizione della somma in quanto ha rassicurato il cliente sul bene emissione del titolo, limitandosi ad una mera telefonata ad una terza banca, escludendo quindi di seguire una procedura più cautelativa a tutela del correntista (ex art. 1176, comma 2 c.c.). Non solo, la responsabilità della banca è ravvisabile anche sotto il profilo della rilevabilità «ictu oculi» della falsificazione o contraffazione del titolo, escludendo la totale responsabilità della banca emittente putativo del titolo, anche per mancata prova di una telefonata intercorsa tra i due istituti per la verifica del titolo, circostanza asserita dalla Banca negoziatrice.

«Siamo molto soddisfatti – afferma l’avvocato Mara Menatti di Confconsumatori Parma – del risultato ottenuto per la totale restituzione dei 7.900 euro indicati in assegno, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo e le spese per la procedura, escludendo appieno un concorso di colpa del consumatore che si è rivolto alla propria Banca, confidando in un legittimo affidamento rispetto alla bontà del titolo e che solo successivamente ha consegnato il bene oggetto di compravendita».

Scarica la decisione dell’ABF a questo link.

  • Maggio, 7
  • 7887
  • Dalle Sedi, Emilia Romagna, Pratiche commerciali scorrette, sitoer
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Assegni: ricorda la clausola ‘non trasferibile’ Un decalogo e un'infografica da ABI per fornire informazioni semplici ed efficaci a tutti, famiglie, professionisti, commercianti e imprenditori

Parma, 23 febbraio 2018 – Un’iniziativa di informazione che si coniuga con l’esigenza di una maggiore tutela e sicurezza a vantaggio di tutti i cittadini. L’Abi promuove un’iniziativa di sensibilizzazione per ricordare le principali regole di utilizzo del contante, degli assegni e dei libretti al portatore contenute nel Decreto legislativo n. 231 del 2007 che disciplina la normativa di prevenzione dei fenomeni del riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo aggiornata con il Decreto Legislativo 90 del 2017. Ciò sulla scia di quanto ha già effettuato in occasione delle novità introdotte a suo tempo dal Decreto legislativo n. 231 del 2007 sulla non trasferibilità degli assegni.

  • Febbraio, 23
  • 4354
  • Acquisti e Garanzie
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L’AQUILA
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Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
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Vico IV Garibaldi 2   – CAP 66050
Cellulare:  347.0834207
Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

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