San Salvo (Chieti), 26 luglio 2023 – Continua la battaglia di Confconsumatori a tutela dei titolari dei buoni postali prescritti. L’Arbitro Bancario ha accolto il ricorso di altri due associati (di Chieti e Vasto), riconoscendo il diritto al rimborso e dunque l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione opposta da Poste Italiane.
I CASI
In relazione ai ricorsi oggetto di decisione, l’Arbitro Bancario ha ritenuto illegittima la prassi di computare la prescrizione dalla data di scadenza puntuale dei buoni (corrispondente al giorno di emissione), anziché dall’ultimo giorno (31 dicembre) dell’anno solare.
Nel caso di Chieti, il buono apparteneva alla serie AA3, con prescrizione al 31 dicembre 2019 e non a maggio 2019, come sostenuto da Poste Italiane (in proposito, l’associato aveva invitato un reclamo nel luglio 2019). In applicazione del suddetto principio, l’Arbitro Bancario ha dunque ritenuto che il reclamo costituisse un atto idoneo a interrompere la prescrizione.
Nel caso di Vasto, invece, il buono apparteneva alla serie AA1, con prescrizione al 31 dicembre 2017 (e non nel gennaio 2017, come sostenuto da Poste Italiane); l’Arbitro Bancario ha ritenuto che anche la richiesta di rimborso a vista presso l’ufficio postale, effettuata nel luglio 2017, costituiva un atto idoneo ad interrompere la prescrizione, in assenza di contestazione su tale circostanza.
In entrambi i casi, Poste Italiane ha ottemperato alle decisioni, liquidando ai titolari dei buoni, capitale e interessi.
Le recenti decisioni confermano il fatto che, in molti casi, le controversie sorgono non tanto per l’inerzia dei titolari dei buoni, ma piuttosto per il modus operandi di Poste Italiane. La campagna Buono Tradito continua in ogni sede.