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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
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Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: index linked

United Linked: due vittorie a Parma e Verbania Assicurazioni trattate da investimenti; L’avvocato Franchi di Confconsumatori: «Siamo al cospetto di veri e propri investimenti finanziari»

Parma – Verbania, 7 novembre 2016 – Due importantissime vittorie riportate da Confconsumatori in materia di polizze unit linked in Emilia Romagna.

Un sessantenne di Orvanasso (provincia di Verbania) e una parmigiana di sett’antanni, avevano investito i propri risparmi (120.000 € e 40.000 €) in una polizza assicurativa, denominata “Vip Valore Prestige”, collegata ad obbligazioni islandesi, predisposta e venduta da una società assicurativa del Liechtestain.

Come riporta la sentenza del Tribunale di Parma: «Questi contratti che veicolano forme di acquisto, più o meno trasparenti, di obbligazioni index linked, anche se combinate a coperture assicurative per il periodo della durata della polizza, hanno natura di contratti di investimento».

Il Tribunale di Verbania e quello di Parma hanno a condannato la compagnia assicuratrice alla restituzione del capitale versato di 120.000 € e 40.000 € oltre interessi e spese.

Le sentenze stabiliscono che si è qui al cospetto di un investimento consistente in una polizza assicurativa, c.d. unit linked, la restituzione della quale dipende da bond. Ciò comporta la ricorrenza non di un contratto assicurativo, più in particolare di un’assicurazione sulla vita, ma di una vera e propria operazione finanziaria, analoga agli investimenti in azioni o obbligazioni. Di qui per i Tribunali la necessità di applicare le norme del TUF (Testo Unico della Finanza, d.lgs. n. 58/98), primo fra tutti l’art. 23 che impone la stipulazione per iscritto del contratto generale d’investimento, in mancanza del quale lo stesso e l’operazione devono essere dichiarati nulli.

«Altre due decisioni importantissime – dichiara l’avvocato Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio gli investitori – che costituiscono ulteriori conferme di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, per il quale queste polizze vita (cosiddette unit o index linked) sono vere e proprie forme assicurative solo quando garantiscono la restituzione del capitale. Quando invece il rimborso è subordinato all’andamento del titolo siamo al cospetto di autentici investimenti finanziari, soggetti come tali alle disposizioni in materia. Il che, del resto – sempre per l’avvocato Giovanni Franchi – è stato recentemente affermato anche dalla Suprema Corte con una sentenza (n. 6061/12) purtroppo dimenticata da giudici, che hanno pronunciato sentenze di segno opposto».

Scarica la Sentenza del Tribunale di Parma.

Vedi il servizio andato in onda su La7 nella trasmissione “Di Martedì” sul tema delle finte polizze assicurative:

  • Novembre, 7
  • 3282
  • Assicurazioni, Dalle Sedi, Emilia Romagna, Risparmio e Investimenti, sitoer
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Polizze unit link: occhio alle false assicurazioni La sentenza ottenuta da Confconsumatori a Bologna lo conferma: «Non è una vera assicurazione se è subordinata all’andamento del titolo»

Bologna, 14 luglio 2015 – Non è una vera assicurazione se è subordinata all’andamento del titolo cui è collegata: altro colpo mortale inferto da Confconsumatori alle cosiddette polizze unit linked. Un 70enne della provincia di Reggio Emilia ha ottenuto a Bologna la restituzione dei 54 mila euro sfumati nell’investimento in unit linked Ares. La sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: le polizze collegate sono assicurazioni solo quando garantiscono la restituzione del capitale.

Un risparmiatore residente a Sorbolo Levante (RE) nell’ottobre 2001 aveva investito i propri risparmi, circa 90 mila euro, in una polizza assicurativa, denominata unit linked Ares, collegata a un fondo comune d’investimento. Si trattava di un tipo di investimento che, nel corso degli anni, prevedeva il pagamento di rate mensili da circa 1000 €. Il Tribunale di Bologna ha condannato la compagnia assicuratrice alla restituzione del capitale versato nel tempo dedotto quanto ricevuto in seguito al recesso (48.973,38 €), ossia 40.899,79 € oltre a interessi e spese per oltre 54.000 euro.

Il fatto che una polizza vita sia garantita da bond, al cui andamento sia anche legata la rivalutazione del premio, comporta, secondo il Tribunale di Bologna, in ossequio alla Cassazione, la ricorrenza non di un contratto assicurativo né tantomeno di un’assicurazione sulla vita, ma di una vera e propria operazione finanziaria, analoga agli investimenti in azioni o obbligazioni. Di qui per il Tribunale la necessità di applicare le norme del TUF (d.lgs. n. 58/98), primo fra tutti l’art. 23 che impone la stipulazione per iscritto del contratto generale d’investimento, in mancanza del quale lo stesso e l’operazione devono essere dichiarati nulli.

«Una decisione importantissima – dichiara l’avvocato Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori Parma, che ha tutelato in giudizio l’investitore – benché vi siano provvedimenti di segno opposto, la sentenza costituisce un’ulteriore conferma di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, per il quale queste polizze vita c.d. unit o index linked sono vere e proprie forme assicurative solo quando garantiscono la restituzione del capitale. Quando invece il rimborso è subordinato all’andamento del titolo siamo al cospetto di veri e propri investimenti finanziari soggetti, come tali, alle disposizioni in materia. Il che, del resto è stato recentemente affermato anche dalla Suprema Corte con una sentenza (n. 6061/12) purtroppo dimenticata da giudici, che hanno pronunciato sentenze di segno opposto».

Per Mara Colla, presidente di Confconsumatori: «Gli acquirenti di queste false polizze vita – false perché veri e propri investimenti finanziari con i relativi rischi – devono sapere che oggi vi sono diverse possibilità di recupero dei denari investiti e finiti male».

Scarica la sentenza.

  • Luglio, 14
  • 4137
  • Assicurazioni, Emilia Romagna, Risparmio e Investimenti, sitoer
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Polizze vita “index linked”: vittoria lampo a Treviso Se la polizza è legata all’andamento di titoli e non garantisce la restituzione del capitale non è un’assicurazione ma un’operazione finanziaria

Parma, 20 marzo 2014 – Una polizza assicurativa non può essere soggetta all’andamento di titoli finanziari. A confermare questo importante principio la nuova vittoria ottenuta da Confconsumatori per un 40enne residente a Castelfranco Veneto (TV), che aveva investito e visto sfumare i primi risparmi del proprio lavoro – 5.000€ – in una polizza assicurativa sulla vita, denominata “Ergo”, collegata ad obbligazioni islandesi. Nei giorni scorsi il Tribunale di Treviso ha condannato con un’ordinanza la compagnia assicuratrice alla restituzione del capitale versato, oltre la rivalutazione monetaria, gli interessi e le spese.

L’investimento era stato effettuato tramite una polizza assicurativa c.d. index linked connessa ad obbligazioni islandesi, ma, per il Tribunale di Treviso, se una polizza vita è garantita da bond, al cui andamento è legata anche la rivalutazione del premio, si tratta non di un contratto assicurativo, né di un’assicurazione sulla vita, ma di una vera e propria operazione finanziaria, analoga agli investimenti in azioni o obbligazioni. Di qui per il Tribunale la necessità di applicare le norme del TUF (d.lgs. n. 58/98), primo fra tutti l’art. 23 che impone la stipulazione per iscritto del contratto generale d’investimento, in mancanza del quale lo stesso e l’operazione devono essere dichiarati nulli.

La particolarità del provvedimento – anche se ormai sono frequenti i casi di queste vittorie lampo di Confconsumatori – sta anche nella circostanza che la condanna sia contenuta in un’ordinanza ottenuta in pochissimo tempo – circa quattro mesi – alla fine del procedimento sommario di cognizione, introdotto con la riforma del codice di procedura civile contenuta nella legge 18 giugno 2009 n. 69.

«Una decisione importantissima – dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio l’investitore – La stessa, benché vi siano provvedimenti di segno opposto, costituisce, un’ulteriore conferma di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, per il quale queste polizze vita c.d. index linked sono vere e proprie forme assicurative solo quando garantiscono la restituzione del capitale. Quando invece il rimborso è subordinato all’andamento del titolo siamo al cospetto di veri e propri investimenti finanziari soggetti, come tali, alle disposizioni in materia. Il che, del resto è stato recentemente affermato anche dalla Suprema Corte con una sentenza (n. 6061/12) purtroppo dimenticata da giudici, che hanno pronunciato sentenze di segno opposto».

Per Mara Colla, presidente di Confconsumatori, «Gli acquirenti di queste false polizze vita – false perché veri e propri investimenti finanziari con i relativi rischi – devono sapere che oggi vi sono diverse possibilità di recupero dei denari investiti e finiti male”.

Scarica l'ordinanza del Tribunale di Treviso.

  • Marzo, 20
  • 2975
  • Assicurazioni, Veneto
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SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
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Telefono e Fax:  0864.50165
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Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
SAN SALVO
Vico IV Garibaldi 2   – CAP 66050
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Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

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