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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: pacchetti turistici

Estate 2026: torna lo Sportello del Turista di Confconsumatori, ora anche online Informazioni, consulenza e assistenza per disservizi turistici e problemi nei trasporti

Parma, 10 luglio 2026 – Riparte oggi lo Sportello del turista di Confconsumatori: un importante presidio a tutela dei viaggiatori, attivo a livello nazionale per tutta l’estate, che da quest’anno sarà accessibile anche con la modalità on-line. I consumatori potranno ricevere informazioni, consulenza e assistenza telefonica, via web e in presenza presso le sedi territoriali, in merito a disservizi e problematiche legate al turismo e ai trasporti. Lo Sportello, giunto alla sua ventunesima edizione, è ormai un punto di riferimento consolidato per l’assistenza ai turisti durante il periodo estivo.

Questa la modalità di richiesta on line:

www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/

DA TENERE A MENTE QUEST’ESTATE

LA NOVITÀ

Con le modifiche al Codice del Consumo introdotte dal D. Lgs. 209/2025 ed entrate in vigore dal 19 giugno 2026 il diritto di recesso nei contratti a distanza conclusi mediante interfacce online non si applica alle polizze assicurative viaggio/bagagli o analoghe polizze a breve termine inferiori a un mese.

RESTA IN VIGORE (E SI RAFFORZA) IL RECESSO ENTRO 5 GIORNI

Esiste un termine ancora poco conosciuto: è possibile recedere dai contratti di acquisto online dei pacchetti turistici entro 5 giorni dalla conclusione del contratto o dalla ricezione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari, se successiva.

Le recenti modifiche al Codice del Consumo rafforzano la tutela dei consumatori: sulla stessa interfaccia online utilizzata per concludere il contratto deve essere presente una funzione di “recesso”, facilmente accessibile e chiaramente leggibile, disponibile per tutto il periodo utile. Il recesso deve poter essere garantito ed esercitato rapidamente tramite il pulsante dedicato, attraverso il quale il consumatore invia la propria dichiarazione online.

Ricordiamo che bisogna prestare massima attenzione perché si tratta di un termine più breve previsto espressamente dal Codice del turismo rispetto ai 14 giorni previsti dal Codice del Consumo per i contratti a distanza. Il consumatore, se rispetta il termine, non deve motivare la propria scelta. Se dopo l’acquisto ci si accorge di aver pagato un prezzo troppo alto o se la vacanza non coerente con le proprie esigenze, può recedere senza problemi.

ACQUISTI ONLINE

Le vendite online di servizi turistici (pacchetti, hotel, B&B, case vacanze, biglietti aerei, navali e ferroviari, ecc.) sono in costante aumento, così come le fregature ai danni dei consumatori.

È necessario prestare massima attenzione:

  • servizi diversi o di qualità inferiore rispetto a quelli promessi;
  • richieste di costi aggiuntivi dopo l’acquisto;
  • ostacoli al rimborso dopo un recesso legittimo;
  • dinieghi di annullamento per malattia;
  • truffe con servizi inesistenti o frodi online sempre più diffuse.

È opportuno, quindi, ricordare quali sono i diritti del consumatore e le regole che devono osservare i siti:

  • la società venditrice e i relativi recapiti
  • le caratteristiche essenziali dei servizi offerti
  • il prezzo complessivo, comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse.

Occorre fare attenzione alle clausole vessatorie, sempre nulle. Sono clausole che limitano la responsabilità della società venditrice in caso di danni o inadempimenti, deroghe al foro del consumatore (che è quello di residenza dell’acquirente), penali eccessivamente onerose.

Il venditore deve indicare il costo totale del servizio, inclusi eventuali addebiti supplementari: nessun costo nascosto, gli acquirenti non dovranno pagare altri costi se non ne sono stati adeguatamente informati prima di effettuare l’ordine. La conferma dell’acquisto e del pagamento da parte del consumatore deve essere esplicita.

PRINCIPALI TEMI DI ASSISTENZA

PACCHETTI TURISTICI

I pacchetti turistici hanno per oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso. Comprendono almeno due di questi elementi tra: trasporto,  alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, che costituiscono parte significativa al pacchetto turistico (visite ed escursioni). Il consumatore ha diritto al risarcimento del danno, anche da vacanza rovinata, o riduzione del prezzo, in caso di mancato o inesatto adempimento da parte dell’organizzatore (tour operator o agenzia di viaggi) o del venditore (agenzia di viaggi, anche online).

VIAGGI AEREI

In caso di cancellazione del volo la compagnia ha l’obbligo di offrire al passeggero la possibilità di scegliere tra il rimborso del biglietto o la riprotezione con altro volo. Spettano sempre l’assistenza e la compensazione pecuniaria che può essere di 250, 400 o 600 euro a seconda della tratta. In caso di ritardi sono previsti rimborsi e risarcimenti in base alle ore di ritardo. Per i ritardi prolungati, pari o superiori alle tre ore, è prevista la stessa compensazione della cancellazione. In caso di negato imbarco – compreso l’overbooking, quando il numero di passeggeri supera i posti disponibili – valgono gli stessi diritti.

PER I BAGAGLI

  • richiesta entro 7 giorni per danneggiamento, distruzione, smarrimento
  • entro 21 giorni per ritardata consegna
  • compilazione immediata del modulo PIR presso l’ufficio “Lost & Found” dell’aeroporto.

VIAGGI IN TRENO

In caso di ritardi e disservizi è possibile chiedere il risarcimento in base al Codice del Consumo e al Regolamento Comunitario.

«Anche il 2026 ci vede impegnati a fianco dei turisti contro soprusi, inadempienze e richieste illegittime  – dichiara l’Avv. Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori. Da quest’anno  abbiamo compiuto un passo avanti inserendo lo Sportello tra i servizi offerti online attraverso il nostro sito nazionale per garantire un’accessibilità più ampia ai consumatori vittime di disservizi proprio quando speravano di godere un periodo di svago e riposo».

ASSISTENZA NELLE SEDI TERRITORIALI

Resta sempre attiva l’assistenza presso le nostre sedi territoriali:

www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/

  • Luglio, 10
  • 2190
  • Turismo e Trasporti
  • More

Cancellazioni dei voli: attenzione alle polizze assicurative “illusorie” Confconsumatori avverte: molti passeggeri rischiano di pagare coperture inutili. La legge tutela già in caso di cancellazione.

Parma, 13 aprile 2026 – La crisi energetica e l’incertezza dei viaggiatori

La crisi energetica in corso sta provocando un aumento delle cancellazioni dei voli e un clima di forte incertezza tra i passeggeri. Chi ha già prenotato le vacanze teme di perdere il viaggio, mentre chi sta programmando nuove partenze si chiede quali siano i rischi reali e come proteggersi. Le richieste di chiarimento sono in crescita e molti consumatori cercano soluzioni rapide per evitare danni economici.

L’idea diffusa: “Basta una polizza e sono al sicuro”

In questo contesto si sta diffondendo il suggerimento di sottoscrivere una polizza assicurativa per mettersi al riparo dalle conseguenze di una cancellazione. Un’indicazione che, però, può rivelarsi fuorviante. Non tutte le coperture, infatti, includono le cause legate alla crisi energetica o a situazioni assimilabili. Pensare che una polizza acquistata in automatico sul sito della compagnia aerea garantisca una tutela completa è un errore che può costare caro.

Confconsumatori invita i passeggeri a verificare con attenzione le condizioni della polizza. Se il contratto non prevede in modo esplicito la copertura per cancellazioni dovute alla crisi del carburante o a circostanze eccezionali, la polizza risulta inefficace. Al contrario, quando la previsione è presente, la copertura può essere utile. Il punto è evitare di pagare per un servizio che non risponde al rischio reale.

Le tutele già garantite dalla normativa europea

Molti passeggeri non sanno che la legge offre già protezioni molto solide. Il Regolamento (CE) 261/2004 stabilisce che, in caso di cancellazione, il passeggero ha diritto al rimborso integrale del biglietto, indipendentemente dalla causa. Le compagnie non possono sottrarsi a questo obbligo, pena sanzioni da parte dell’ENAC. Oltre al rimborso, il regolamento prevede assistenza, che può includere pasti, bevande, pernottamenti e trasferimenti, quando necessari. Si tratta di diritti che non dipendono da una polizza assicurativa, ma dalla normativa comunitaria.

Quando la cancellazione viene comunicata con più di due settimane di anticipo, non è dovuta la compensazione pecuniaria, ma il rimborso del biglietto resta garantito. È quindi importante comprendere che, anche in questi casi, il passeggero non ha bisogno di una copertura aggiuntiva per ottenere quanto già previsto dalla legge.

Franchigie e limitazioni: le insidie nascoste

Alcune polizze includono una franchigia che riduce l’importo rimborsabile. Il passeggero rischia così di pagare un premio assicurativo e, al momento del bisogno, scoprire che una parte del costo resta comunque a suo carico. Un ulteriore motivo per valutare con attenzione se la polizza risponde davvero alle proprie esigenze.

Il presidente, Avv. Carmelo Calì, sottolinea: “Il passeggero, in occasione di ogni cancellazione di volo, viene sistematicamente abbandonato a sé stesso e le compagnie spesso non adempiono ai propri obblighi. Anche questa situazione di incertezza rischia di indurre i passeggeri a fare scelte che si riveleranno del tutto inutili, perché la legge garantisce già molte delle tutele di cui hanno bisogno.”

Informarsi per evitare spese inutili

Confconsumatori invita i viaggiatori a non lasciarsi guidare dalla fretta o dalla paura di perdere il viaggio. Prima di sottoscrivere una polizza, è essenziale verificare cosa copre realmente e quali diritti sono già garantiti dalla normativa europea. Una scelta consapevole permette di evitare costi superflui e di affrontare eventuali cancellazioni con maggiore serenità.

Per assistenza rivolgiti ai nostri sportelli:

Spiegaci il tuo problema – CONFCONSUMATORI

DOVE SIAMO – CONFCONSUMATORI

  • Aprile, 13
  • 2461
  • Turismo e Trasporti
  • More

Guerra in Iran: quando spetta il rimborso per viaggi e voli annullati Pacchetti turistici e biglietti aerei: Confconsumatori spiega cosa prevede la legge e quando si ha diritto alla restituzione integrale delle somme pagate.

Parma, 3 marzo 2026 – La guerra in Iran sta creando forte incertezza tra i viaggiatori italiani che avevano programmato partenze per turismo o lavoro. Mentre proseguono le operazioni di rimpatrio, è fondamentale chiarire quali siano i diritti di chi non è ancora partito.

Confconsumatori fornisce un quadro normativo chiaro, distinguendo tra pacchetti turistici e biglietti aerei.

Pacchetti turistici: recesso senza penali

Chi ha acquistato un pacchetto turistico può esercitare il diritto di recesso prima della partenza in presenza di circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione.

In questo caso:

  • non sono dovute penali;
  • l’organizzatore del pacchetto (tour operator, agenzia online o agenzia fisica) deve rimborsare integralmente quanto pagato.

Se durante il viaggio diventa impossibile fornire una parte sostanziale dei servizi, l’organizzatore deve proporre soluzioni alternative senza costi aggiuntivi oppure riconoscere una riduzione del prezzo se la qualità risulta inferiore.

In caso di impossibilità di rientro, il tour operator è tenuto a coprire le spese di alloggio fino a tre notti, con tutele rafforzate per soggetti fragili.

Biglietti aerei: restituzione del prezzo

Per chi ha acquistato soltanto un volo, l’art. 945 del Codice della Navigazione stabilisce che, se la partenza è impedita per causa non imputabile al passeggero, il contratto si risolve e il vettore deve restituire il prezzo pagato.

È consigliabile comunicare tempestivamente la rinuncia alla compagnia aerea. Tuttavia, trattandosi di un impedimento oggettivo e noto, le compagnie non possono negare il rimborso appellandosi a una tardiva comunicazione.

Sussistono inoltre i presupposti dell’impossibilità sopravvenuta previsti dal codice civile.

L’intervento di Confconsumatori

«Ci auguriamo che organizzatori di pacchetti turistici, agenzie di viaggio e compagnie aeree rispettino pienamente la normativa – dichiara l’Avv. Carmelo Calì, presidente nazionale di Confconsumatori – Continueremo a vigilare affinché i diritti dei viaggiatori siano tutelati anche in questa fase di emergenza».

Confconsumatori invita i consumatori a rivolgersi agli sportelli territoriali per assistenza e segnalazioni

https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/

https://www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/

  • Marzo, 3
  • 13707
  • Turismo e Trasporti
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Terremoto Marocco, pacchetti turistici e voli: è possibile recedere Ai turisti non può essere applicata nessuna penale e hanno diritto al rimborso integrale delle somme pagate

Parma, 14 settembre 2023 – Il terremoto che lo scorso 9 settembre ha colpito il Marocco sta causando una situazione di spaesamento e incertezza anche nei turisti che avevano programmato di recarsi nel Paese nordafricano in questi giorni, che ora si domandano quali siano i loro diritti in caso di mancata partenza. È bene quindi ricordare che è possibile recedere dal contratto prima della partenza, senza pagare penali e ottenendo il rimborso integrale delle somme pagate.

COSA DICE IL CODICE DEL TURISMO

Infatti, l’art. 41 Codice del turismo, comma 4, prevede che: “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.

Si tratta di norma purtroppo poco conosciuta, introdotta nel Codice nel 2018 in seguito al recepimento della Direttiva Europea 2302 del 2015, che prevede tra le varie ipotesi anche quella di terremoti. L’articolo consente quindi ai turisti di recedere alla luce della situazione. Viene inoltre in qualche modo superata la tradizionale impostazione per cui il criterio di recesso aveva come riferimento da un lato i consigli della Farnesina, e dall’altro le previsioni dell’art. 1463 del Codice civile dell’impossibilità giuridica sopravvenuta e dell’assenza di causa concreta di cui all’art. 1325. Queste disposizioni, tutte ancor valide e confermate dalle pronunce della Corte di Cassazione, erano importanti in assenza di una espressa previsione normativa, come quella appunto dell’art. 41 del Codice del turismo.

PACCHETTI TURISTICI E VOLI

Se dunque ai turisti che hanno acquistato un pacchetto turistico sarà negata l’opportunità di esercitare il diritto di recesso, riceveranno richieste di penalità o si vedranno negare il rimborso, sappiano che si tratta di pretese e azioni illegittime, che vanno contestate. E anche se dovesse essergli proposto un voucher in sostituzione, sappiano che hanno diritto al rimborso in denaro delle somme pagate e che l’eventuale voucher potrà essere emesso solo come libera scelta del consumatore e non come imposizione da parte del tour operator o dell’agenzia di viaggi. I diritti previsti dal Codice del turismo sono irrinunciabili.

Infine, coloro che avevano acquistato autonomamente i voli presso una compagnia aerea devono sapere che, ai sensi dell’art. 945 del Codice della navigazione, “se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato”. In entrambi i casi – pacchetti turistici e voli – è importante che il consumatore eserciti il diritto di recesso prima della partenza.

“Ancora una volta i diritti dei consumatori, pur essendo espressamente previsti dalle norme di legge, sono poco conosciuti. E anche in circostanze come questa intendiamo esercitare il nostro ruolo a fianco dei turisti, informandoli e assistendoli”, affermano Marco Festelli, presidente di Confconsumatori, e Carmelo Calì, responsabile nazionale Trasporti e turismo e vicepresidente dell’associazione.

I passeggeri che necessitano di informazioni e assistenza possono contattare lo Sportello del Turista di Confconsumatori all’indirizzo sportelloturista@confconsumatori.it, oppure rivolgersi ai presidi territoriali di Catania, Messina e Ragusa (recapiti disponibili nella sezione Dove siamo).

Prima di partire, consigliamo in ogni caso di consultare il portale del Ministero degli Esteri, ViaggiareSicuri.

  • Settembre, 14
  • 3732
  • Turismo e Trasporti
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La lettera per i rimborsi dei voucher Covid dei pacchetti turistici Marco Festelli ha raccolto l’eredità di Mara Colla, ora Presidente Onorario. “Oggi più di ieri i consumatori hanno bisogno di un’associazione indipendente”

Parma, 7 ottobre 2022 – Mettiamo a disposizione dei turisti italiani la lettera da inviare per ottenere il rimborso in denaro delle somme corrisposte per l’acquisto dei pacchetti turistici cancellati in seguito al diffondersi del Coronavirus, in virtù delle leggi e dei provvedimenti adottati dalle Autorità pubbliche italiane e delle altre nazioni.

Come si ricorderà, la legge del 25 febbraio 2022, n. 15, aveva prorogato ulteriormente la durata dei voucher per i pacchetti turistici portandola da 24 a 30 mesi. Questo periodo per molti voucher è già scaduto, per altri sta scadendo.

LA LETTERA PER OTTENERE IL RIMBORSO – La lettera dovrà essere inviata all’organizzatore del viaggio a cui è stata pagata la somma e che ha emesso il voucher. Solitamente l’organizzatore è il tour operator, ma in virtù delle disposizioni legislative vigenti possono esserlo anche le agenzie di viaggi, comprese quelle online, che in genere si limitano a vendere.

È opportuno verificare a quale soggetto rivolgere la richiesta, in quanto, appunto, molte volte il voucher è stato emesso proprio dall’agenzia, che si è limitata a vendere, e non dal tour operator che aveva organizzato il viaggio. In questi casi consigliamo di rivolgere la richiesta a entrambi. Invitiamo comunque a prestare la massima attenzione perché per i rimborsi dei biglietti aerei abbiamo assistito a uno “scarica barile” tra compagnie e agenzie venditrici dei biglietti: speriamo che per i pacchetti turistici non accada la stessa cosa.

Ricordiamo che il rimborso dovrà essere integrale, senza nessuna decurtazione a qualsiasi titolo, e dovrà avvenire entro 14 giorni dalla ricezione della richiesta.

Ci auguriamo che gli operatori turistici che fino a oggi hanno beneficiato delle varie proroghe non frappongano ostacoli, né assumano atteggiamenti dilatori. Infatti l’esperienza ha insegnato purtroppo che in questi due anni i consumatori che, non avendo la possibilità del rimborso in denaro, volevano utilizzare i voucher si sono trovati di fronte a comportamenti vessatori da parte di tour operator e agenzie di viaggio. Ad esempio, la pretesa di applicare penalità, l’obbligo di vacanza nello stesso luogo o l’integrazione di ulteriori somme che, in sostanza, facevano venire meno l’effettività del valore del voucher.

“È giunto il momento dei rimborsi, che devono arrivare presto e nei termini previsti, soprattutto in questo periodo di crisi, affinché le famiglie possano magari destinare le somme a finalità non di svago ma a quelle cogenti esigenze di vita quotidiana sotto gli occhi di tutti – hanno dichiarato Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori e l’avvocato Carmelo Calì, Responsabile nazionale trasporti e turismo – In questo caso, con le proroghe, lo Stato ha perso perché non ha protetto, come avrebbe dovuto, i cittadini”.

I consumatori, se vorranno, potranno inviare per conoscenza la lettera anche alla sede di Confconsumatori più vicina alla loro residenza: gli indirizzi mail dei nostri sportelli, sempre pronti a fornire ulteriore assistenza, sono reperibili sul sito www.confconsumatori.it, nella sezione Dove siamo.

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  • Ottobre, 7
  • 9824
  • Turismo e Trasporti
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Pacchetti turistici: attenzione agli aumenti Devono essere previsti nel contratto e vanno comunicati almeno 20 giorni prima della partenza. Se superano l’8% il consumatore può recedere senza costi

Parma, 5 agosto 2022 – Gli aumenti dei prezzi diffusi stanno avendo ripercussioni anche sui pacchetti turistici. In questi giorni di partenze potrebbero verificarsi illegittime richieste di integrazione del prezzo pagato in precedenza, al momento dell’acquisto del pacchetto. Vediamo allora cosa prevede a riguardo il Codice del Turismo, in quale ipotesi l’aumento è consentito e a quali condizioni.

La prima cosa da sapere è che un aumento di prezzo è possibile solo se comunicato almeno 20 giorni prima della partenza. Conseguentemente richieste di integrazione del prezzo per aumenti che non rispettano tali termini sono illegittime e non potrebbero neanche essere formulate. Consigliamo dunque di contestarle.

In ogni caso i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente. È opportuno, pertanto, controllare il contratto per verificare l’esistenza o meno della relativa clausola.

Le richieste di aumenti di prezzo poi non possono essere generiche ma specifiche e limitate alle sole ipotesi previste dalla legge e quindi sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti: a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli aeroporti; c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.

Infine, se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso o penalità. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al turista un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. Se il pacchetto sostitutivo è di qualità o costo inferiore, il viaggiatore, se accetta, ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. In ogni caso il consumatore non è obbligato ad accettare le soluzioni proposte e se decide di recedere l’organizzatore gli deve rimborsare tutte le somme corrisposte senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso.

L’aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo. Attenzione ad alcuni particolari: la comunicazione deve contenere le modifiche proposte e la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, l’indicazione di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione, le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo e l’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.

«Le previsioni del Codice del Turismo, risalenti ad un periodo precedente a quello che stiamo vivendo, pongono i consumatori al riparo da richieste infondate, pretestuose o illegittime. Molti turisti in questi giorni potrebbero ricevere richieste di aumenti e abbiamo deciso di informarli dei loro diritti affinché possano verificare o meno la legittimità di tali richieste», dichiarano Mara Colla, Presidente di Confconsumatori e l’avvocato Carmelo Calì, Responsabile nazionale Trasporti e Turismo dell’Associazione.

Per supporto e assistenza invitiamo a contattare lo Sportello del Turista.

  • Agosto, 5
  • 4163
  • Turismo e Trasporti
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SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
e-mail sportello: confconsumatoriaqsu@gmail.com
Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
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Cellulare:  347.0834207
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