Roma, 15 dicembre 2016 – Continuano le vittorie di Confconsumatori a tutela dei risparmiatori che hanno acquistato titoli Parmalat: in questo caso il giudice ha accolto la richiesta di nullità relativa a delle azioni vendute a due risparmiatrici da una banca, via internet, quindi senza la presenza di un contratto scritto, indispensabile per la validità dell’operazione.
Nel caso deciso dal Tribunale di Roma a luglio, le consumatrici avevano investito via internet tramite una banca 137.060 €, acquistando azioni Parmalat il 4 dicembre 2003 e l’11 dicembre 2003, ossia poco prima del default. Le risparmiatrici avevano perso, così, tutti i loro risparmi e si erano rivolte a Confconsumatori per avere assistenza.
La sentenza proclamata dal giudice di Roma ha dichiarato valida la domanda di nullità delle operazioni per difetto di forma ai sensi dell’art, 23 TUF, uniformandosi ad un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, anche di quella della Cassazione, secondo cui perché l’ordine non sia nullo per difetto di forma a norma dell’art. 23 TUF è necessario che lo stesso sia accompagnato da un contratto generale d’investimento – quello che regola tutti i rapporti tra banca e investitore – sottoscritto, oltre che dal cliente, anche dal legale rappresentante dell’Istituto.
«La Corte d’appello – riporta la sentenza – ha infatti escluso che vi sia mai stato un contratto d’investimento (c.d. contratto quadro) sottoscritto dai clienti. Tanto basta a determinare la nullità delle operazioni d’investimento successivamente compiute dalla banca». Mancava, dunque, il contratto scritto, indispensabile per autorizzare l’esecuzione di queste operazioni.
Per questo il Tribunale ha dichiarato la nullità degli acquisti e condannato la banca alla restituzione del capitale investito alle due risparmiatrici, maggiorato degli interessi, e delle spese legali di quasi 9.000 €.
«Una decisione importantissima – dichiara l’avvocato Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio i risparmiatori – che costituisce un’importante conferma di un principio sempre più ripetuto dalla giurisprudenza. Il medesimo consente oggi il recupero di tutti gli investimenti non andati a buon fine, sempre che l’acquisto sia stato fatto entro il termine di prescrizione decennale. E c’è da tenere presente che questi contratti non sono mai firmati per accettazione dalla banca con tutte le conseguenze che ne derivano».
Scarica la Sentenza del tribunale di Roma.