Parma, 18 novembre 2021 – Alzi la mano chi non si è mai infastidito di fronte alle telefonate pubblicitarie, spesso insistenti, mute, moleste o anonime, che contribuiscono ad alimentare i pregiudizi e l’avversione del consumatore rispetto al telemarketing. Confconsumatori ha voluto dedicare un numero del periodico “Confconsumatori Notizie” per fornire strumenti concreti ai consumatori che desiderano capire meglio le regole dei call center e rispondere alle domande più frequenti, tra cui: E’ legittimo che l’operatore si comporti così? Come fanno ad avere il mio numero? Le telefonate registrate sono legali? Se voglio, posso impedirgli di chiamarmi? Come prevenire ed evitare le chiamate commerciali? Cosa posso fare per punire chi si comporta male e scoraggiare i più “molesti”?
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Multiproprietà scadente e inaccessibile: risarcito Aveva ceduto una multiproprietà in Egitto con la promessa di una più bella in Calabria: Holding condannata a risarcire anche la vacanza rovinata
Catania, 7 agosto 2019 – Un catanese si era rivolto ad una Holding italiana al fine di permutare la sua multiproprietà in Egitto per acquistarne una più vicina in Calabria. Diversamente dalle caratteristiche pubblicizzate nella brochure informativa, però, il locale si era rivelato scadente, in un villaggio molto lontano dal mare e, in occasione della prima vacanza, ancora inattivo. Non riuscendo ad ottenere la sostituzione della multiproprietà, il catanese si era rivolto a Confconsumatori: grazie all’intervento dell’associazione è riuscito ad ottenere la condanna della Holding al risarcimento di 20 mila euro, non solo per il danno economico ma anche per quello da vacanza rovinata.
- Agosto, 7
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Azioni Parmalat: recuperati 137 mila euro Il Tribunale di Roma condanna una banca alla restituzione del capitale investito da due risparmiatrici in azioni Parmalat
Roma, 15 dicembre 2016 – Continuano le vittorie di Confconsumatori a tutela dei risparmiatori che hanno acquistato titoli Parmalat: in questo caso il giudice ha accolto la richiesta di nullità relativa a delle azioni vendute a due risparmiatrici da una banca, via internet, quindi senza la presenza di un contratto scritto, indispensabile per la validità dell’operazione.
Nel caso deciso dal Tribunale di Roma a luglio, le consumatrici avevano investito via internet tramite una banca 137.060 €, acquistando azioni Parmalat il 4 dicembre 2003 e l’11 dicembre 2003, ossia poco prima del default. Le risparmiatrici avevano perso, così, tutti i loro risparmi e si erano rivolte a Confconsumatori per avere assistenza.
La sentenza proclamata dal giudice di Roma ha dichiarato valida la domanda di nullità delle operazioni per difetto di forma ai sensi dell’art, 23 TUF, uniformandosi ad un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, anche di quella della Cassazione, secondo cui perché l’ordine non sia nullo per difetto di forma a norma dell’art. 23 TUF è necessario che lo stesso sia accompagnato da un contratto generale d’investimento – quello che regola tutti i rapporti tra banca e investitore – sottoscritto, oltre che dal cliente, anche dal legale rappresentante dell’Istituto.
«La Corte d’appello – riporta la sentenza – ha infatti escluso che vi sia mai stato un contratto d’investimento (c.d. contratto quadro) sottoscritto dai clienti. Tanto basta a determinare la nullità delle operazioni d’investimento successivamente compiute dalla banca». Mancava, dunque, il contratto scritto, indispensabile per autorizzare l’esecuzione di queste operazioni.
Per questo il Tribunale ha dichiarato la nullità degli acquisti e condannato la banca alla restituzione del capitale investito alle due risparmiatrici, maggiorato degli interessi, e delle spese legali di quasi 9.000 €.
«Una decisione importantissima – dichiara l’avvocato Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio i risparmiatori – che costituisce un’importante conferma di un principio sempre più ripetuto dalla giurisprudenza. Il medesimo consente oggi il recupero di tutti gli investimenti non andati a buon fine, sempre che l’acquisto sia stato fatto entro il termine di prescrizione decennale. E c’è da tenere presente che questi contratti non sono mai firmati per accettazione dalla banca con tutte le conseguenze che ne derivano».
Scarica la Sentenza del tribunale di Roma.
- Dicembre, 15
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Antitrust provvedimento importante per gli azionisti La sanzione a BPVI sancisce che se la banca condiziona l’erogazione di finanziamenti all’acquisto di azioni é pratica commerciale scorretta
Parma, 15 settembre 2016 – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha emesso il 12 settembre un provvedimento importantissimo per tutti gli acquirenti di azioni delle banche. Ha sancito che quando una banca, per concedere un qualsiasi tipo di finanziamento, induce il cliente a comprare azioni proprie, commette una pratica commerciale scorretta.
Secondo l’avvocato Antonio Pinto di Confconsumatori: «Tale provvedimento comprova che gli azionisti che si trovano in tale situazione possono chiedere il risarcimento dei danni per una somma pari all’importo investito nell’acquisto delle azioni. Ovviamente si tratta di un principio giuridico applicabile anche ad altre banche popolari che si siano comportate nello stesso modo».
Addirittura, in questo caso specifico, l’AGCM ha sanzionato la Banca Popolare di Vicenza con una multa di 4 milioni e mezzo per pratica commerciale scorretta. «I consumatori – scrive l’Autorità nel suo provvedimento – sono stati costretti nei fatti a diventare soci per ottenere un mutuo agevolato in modo da finanziare le operazioni di aumento di capitale sociale svolte nel 2013 e nel 2014».
Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Banca tra il 2013 ed aprile 2015, ha condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori all’acquisto da parte degli stessi di proprie azioni od obbligazioni convertibili, al fine di giungere al successo delle citate operazioni di aumento di capitale e raggiungere gli obiettivi ivi prefissati. In particolare, per ottenere i cc.dd. “mutui soci”, caratterizzati da condizioni economiche agevolate rispetto ai prodotti di mutuo ordinario, i consumatori sono stati condizionati ad acquistare pacchetti minimi di azioni della Banca (pari a 100 azioni) e a non venderli per continuare a beneficiare delle condizioni economiche agevolate.
Mara Colla, presidente di Confconsumatori, considera «Un successo il fatto che l’Antitrust ha rilevato che le condotte della Banca Popolare di Vicenza hanno limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento, inducendoli ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso: ovvero, la sottoscrizione di titoli della Banca, titoli illiquidi e quindi difficilmente negoziabili, attesa la natura di società non quotata della Banca Popolare di Vicenza».
Per informazioni sulle iniziative intraprese da Confconsumatori a tutela degli azionisti BPVI è possibile visitare l’area dedicata del sito e compilare il modulo online qui sotto per ricevere informazioni; oppure rivolgersi alle sedi territoriali o all’indirizzo email risparmio@confconsumatori.it.
- Settembre, 15
- 2618
- Pratiche commerciali scorrette, Risparmio e Investimenti
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In funzione da oggi lo “Sportello Antitrust” Lo strumento più diretto per inviare segnalazioni, scritte o vocali, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, oggi anche Social
Roma, 12 ottobre 2015 – Pensate di essere rimasti vittima di truffe o pratiche commerciali sleali, ingannevoli e/o aggressive? Da oggi è in funzione lo “Sportello Antitrust”, lo strumento più diretto, al servizio di utenti e associazioni dei consumatori, per inviare segnalazioni, scritte o vocali, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Le segnalazioni possono essere inviate direttamente dai cittadini o tramite le Associazioni dei consumatori.
Sanzionata pellicceria per pubblicità ingannevole Grazie alla segnalazione di Confconsumatori, l’Antitrust ha sanzionato per 20mila euro la messinese Fratelli Levì per pubblicità ingannevole
Messina-Parma, 4 luglio 2014 – Grazie alla segnalazione di Confconsumatori, nei mesi scorsi l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha comminato una sanzione amministrativa pecuniaria di 20mila euro alla Fratelli Levì, pellicceria con sede legale a Messina, per pubblicità ingannevole.
La Fratelli Levì aveva diffuso a livello nazionale degli spot televisivi, andati in onda su Raiuno da dicembre 2012 a maggio 2013 e su diversi canali Sky nel novembre 2013, nei quali si prospettava la possibilità di vendere presso i negozi della società la propria pelliccia usata ricevendo in cambio una somma di denaro. Negli spot comparivano chiaramente delle banconote in contanti. In realtà, a fronte della consegna della pelliccia, il professionista riconosceva al consumatore un buono di acquisto da spendere presso i punti vendita Fratelli Levì e, in ogni caso, il valore riconosciuto al capo di pelliccia reso era sempre notevolmente inferiore rispetto al reale valore di mercato del bene.
Dopo avere richiesto anche il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, visto che la pratica commerciale era stata diffusa per via televisiva, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto che la condotta commerciale della Fratelli Levì risultasse idonea a falsare il comportamento economico dei consumatori ai quali era destinata in quanto ingannevole; i consumatori, infatti, erano indotti a credere che fosse possibile un guadagno cedendo un capo di abbigliamento usato, ignari del reale scopo del venditore medesimo, ovvero quello di agganciare nuovi clienti per indurli ad acquisti futuri presso i propri punti vendita, riconoscendo, per gran parte del valore del capo reso, solo dei buoni sconto da utilizzare a fronte dell’acquisto di una nuova pelliccia.
«Il provvedimento adottato dal Garante – commenta l’avvocato Fulvio Capria, presidente provinciale di Confconsumatori Messina – va valutato in maniera ancora più significativa poiché sanziona un comportamento che, oltre ad essere commercialmente scorretto, è in grado di creare, a livello sociale, dei meccanismi ambigui e impropri decantando artificiosamente, in un periodo di crisi come il nostro, la possibilità per la gente di ricevere danaro in cambio di una pelliccia usata». Confconsumatori invita i cittadini a segnalare eventuali pratiche commerciali scorrette e/o ingannevoli presso le sedi territoriali dell’Associazione.
Scarica il provvedimento dell’Autorità.
- Luglio, 4
- 6599
- Acquisti e Garanzie, Pratiche commerciali scorrette, Sicilia, TV
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