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TAG: rcauto

Rc auto: da Modulo Blu digitale più rischi che opportunità. 1,8 milioni di sinistri nel nel 2023, l’80% risolto con la constatazione amichevole Le associazioni a tutela dei consumatori e il Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione inviano le proprie osservazioni a Ivass

Parma, 5 ottobre 2024 – L’Ivass ha avviato l’iter di revisione del Regolamento Isvap n. 13/2008 introducendo la facoltà di denuncia di sinistro Rc auto attraverso applicazioni mobili o web, che di fatto digitalizzano il cosiddetto “Modulo Blu”, ossia la Constatazione amichevole di incidente (Cai). Una novità che, secondo consumatori e agenti assicurativi, presenta più rischi che opportunità.

In Italia si sono registrati nell’ultimo anno 1,8 milioni di sinistri tra veicoli (fonte Ivass): di questi circa l’80% (oltre 1,44 milioni) sono stati gestiti tramite procedura di Constatazione amichevole di incidente. “Il Modulo Blu (o CAI) è un documento prestampato che serve a denunciare alle compagnie assicurative un sinistro tra veicoli a motore – spiegano Assoutenti, Confconsumatori, Movimento Consumatori e Sna (Sindacato nazionale agenti di assicurazione), che hanno presentato le proprie osservazioni all’Ivass –. Un modulo che deve essere compilato con una serie di informazioni quali luogo e data della collisione, dati anagrafici dei conducenti e dei contraenti delle polizze Rc auto, dati relativi ai veicoli e alle compagnie assicuratrici, circostanze del sinistro, indicazioni di eventuali feriti e testimoni, eccetera. Il documento prevede inoltre una sezione grafica utile a disegnare i dettagli dell’incidente. Se il modulo viene firmato da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolto nel sinistro, vale come accordo sulla dinamica dell’incidente e consente la riduzione dei tempi di gestione del sinistro“.

“Eliminando l’obbligo a carico delle compagnie di assicurazione di consegna del modulo cartaceo, sostituendolo con una applicazione informatica, si potrebbe complicare la sottoscrizione di un accordo tra i conducenti nell’immediatezza di sinistro, a maggior ragione nei casi in cui i sottoscrittori sono persone con scarsa dimestichezza nell’uso delle tecnologie informatiche – spiegano ancora le associazioni –. La Cassazione, con la sentenza n.15431/2024, ha recentemente confermato che il modulo Cai, sottoscritto da entrambi i conducenti, determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. Evidenti quindi le problematiche legate a facili errori di compilazione su un dispositivo di piccole dimensioni come uno smartphone. Anche alcuni aspetti legati alla privacy degli utenti destano preoccupazione, considerando che il modulo può contenere anche dati sensibili sanitari di eventuali feriti. Si sottolinea inoltre come i dati raccolti dalle compagnie di assicurazione non possano poi essere utilizzati per scopi diversi come, ad esempio, attività di marketing”.

Le associazioni, infine, hanno suggerito di valutare la possibilità di rimandare l’adozione della CAI digitale vista la volontà del MIMIT di presentare una riforma RC Auto entro fine anno o primi mesi del 2025, evitando dunque la sovrapposizione normativa.

  • Ottobre, 5
  • 1649
  • Assicurazioni
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Rca, continua la stangata Per Confconsumatori occorre “un serio e completo intervento legislativo” sulle polizze per responsabilità civile auto

Parma, 29 agosto 2024 – Un’indagine dell’Ivass (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha rilevato che, per i contratti sottoscritti nel mese di luglio 2024, il prezzo medio delle polizze per responsabilità civile auto è di 416 euro, in aumento su base annua del 7,4% in termini nominali (+6,1% in termini reali), in accelerazione rispetto all’incremento annuo registrato a giugno (+6,2% in termini nominali, +5,4% in termini reali). Inoltre tutte le province italiane registrano incrementi di prezzo, compresi tra il +3,1% di Pesaro e Urbino e il +11,0% di Roma.
Per Marco Festelli, presidente nazionale di Confconsumatori, e Antonio Pinto, responsabile nazionale dell’associazione per il settore banche e assicurazioni, “si tratta di un dato ancora una volta superiore alla crescita media dei prezzi al consumo che, peraltro, non ha alcuna giustificazione economica ma comporta esclusivamente ulteriori guadagni aggiuntivi per i colossi del settore assicurativo che nel 2023 hanno dichiarato utili record“.
Per Confconsumatori “innanzitutto occorre avviare un’attenta analisi per escludere l’ipotesi che le compagnie adottino aumenti della Rca, polizza obbligatoria, per coprire eventuali future perdite su altri rami, come ad esempio quello della casa in cui il comparto assicurativo lamenta, per il momento solo a parole visti i bilanci complessivamente eccellenti, delle perdite per incrementi ad esempio degli eventi atmosferici“.
Per finire Confconsumatori auspica che «finalmente Governo e Parlamento avviino una fase di completa revisione del sistema Rca confrontandosi innanzitutto con i rappresentanti degli assicurati, cioè le associazioni dei consumatori, mettendo in secondo piano le istanze delle imprese assicurative».
  • Agosto, 29
  • 1346
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Possibile riforma Rca: “Partire dalla piena attuazione della sentenza della Corte costituzionale 180/2009 sul risarcimento diretto” La posizione delle associazioni Assoutenti, Movimento Consumatori e Confconsumatori con Sna, il Sindacato nazionale agenti

Parma, 19 agosto 2024 – Le associazioni Assoutenti, Movimento Consumatori e Confconsumatori (riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del consumo) unitamente a Sna, il Sindacato nazionale agenti, hanno preso atto dell’annunciata volontà di una riforma strutturale del sistema Rca, la polizza di responsabilità civile auto.

I rappresentanti di assicurati e agenti ricordano infatti che l’indennizzo diretto nato nel 2005 è stato bollato come incostituzionale sin dal 2009. Infatti con sentenza interpretativa di rigetto n. 180 del 2009, la Corte costituzionale ha chiarito che la procedura del risarcimento diretto è facoltativa, nel senso che il danneggiato può scegliere di sua sponte se richiedere il risarcimento alla propria compagnia oppure al responsabile civile e all’assicurazione di quest’ultimo.

I giudici delle leggi, infatti, hanno affermato che “l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno.” (Corte Costituzionale 180/09).

Da anni, nonostante la pronuncia della Consulta, le compagnie ostacolano di fatto la piena applicazione della norma, che risulta vigente dopo la sentenza Costituzionale, rifiutando addirittura di trattare col danneggiato quando si rivolge alla compagnia del responsabile civile-colpevole dell’incidente.

Pertanto gli odierni rappresentanti di assicurati e agenti ritengono che ogni possibile riforma debba necessariamente partire dalla presa d’atto della sentenza del 2009.

  • Agosto, 19
  • 2204
  • Assicurazioni
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Rc auto: la proposta congiunta per eliminare dal Ddl Concorrenza le clausole vessatorie delle compagnie di assicurazioni Consumatori, carrozzieri, periti, Sindacato nazionale agenti di assicurazione e familiari vittime della strada si uniscono per chiedere a Governo e Parlamento lo stop alle clausole vessatorie delle compagnie di assicurazioni

Parma, 27 ottobre 2023 – In tema di Rc auto per la prima volta in Italia le associazioni dei consumatori aprono un fronte comune con carrozzieri, periti, Sindacato nazionale agenti di assicurazione e familiari vittime della strada per chiedere a Governo e Parlamento lo stop alle clausole vessatorie imposte dalle compagnie di assicurazioni ai propri clienti. A seguito di una assemblea pubblica indetta lunedì dalle associazioni del Cncu (il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti) e aperta a tutti i soggetti della filiera, si è giunti ad una proposta condivisa inviata al ministro delle Imprese, Adolfo Urso, e ai due rami del Parlamento, affinché si approvi un testo di emendamento al Ddl concorrenza volto a salvare assicurati e operatori dallo strapotere delle imprese assicuratrici e garantire il rispetto delle norme sulla concorrenza.

Si legge nel testo della lettera inviata da Adusbef, Assoutenti, Casa del consumatore, Ctcu, Codici, Confconsumatori, Movimento consumatori, Sna (Sindacato nazionale agenti di assicurazione), Federcarrozzieri, ACpGE, Aifvs (Associazione italiana familiari vittime della strada) e Aiped (Associazione italiana periti estimatori danni):

«Risulta inattuato l’art. 148 comma 11 bis del Codice delle assicurazioni che prevede a favore dell’assicurato il diritto di esercitare “la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia”. Tale norma è elusa e inattuata perché nei contratti assicurativi continuano ad essere introdotte clausole che limitano o escludono il risarcimento per chi non si reca dal riparatore convenzionato con la compagnia, mediante penalizzazioni risarcitorie o indennitarie di vario tipo. La necessità e l’urgenza di intervenire deriva dal fatto che, questo tipo di clausole, sono ormai inserite in tutte le polizze Rc auto. Non intervenire immediatamente ha come effetto non solo di distorcere la concorrenza nel mercato delle riparazioni ma anche, cosa ben più grave, di consentire alle imprese assicuratrici di proseguire ad abusare della propria posizione dominante nel soprastante mercato delle polizze assicurative condizionando il sottostante e collegato mercato dell’autoriparazione. Ciò oltre a comportare certi e negativi riflessi occupazionali, rischia di incidere sulla qualità e sulla sicurezza delle riparazioni. Ipotizzare a priori che consentire a ciascuno di riparare liberamente la propria auto senza penalizzazioni aumenterebbe il costo delle polizze è privo di fondamento. Agli operatori del settore non risulta che sul mercato costino meno le polizze con risarcimento in forma specifica o con obbligo di andare dal carrozziere di compagnia nel loro complesso. Non risulta che le riparazioni dal convenzionato costino meno, che l’aumento del costo delle riparazioni sia imputabile alle carrozzerie, o che la scelta del consumatore verso gli autoriparatori indipendenti “costi di più”. Non risultano dati che confermino che l’aumento dei premi dipenda dalle scelte del carrozziere di fiducia: tutti i dati dimostrano che gli aumenti degli ultimi mesi dipendono soprattutto dalla concentrazione oligopolistica del mercato assicurativo e di una libertà tariffaria che rasenta la scorrettezza commerciale».

«Il diritto al risarcimento del danno – dichiara il presidente nazionale di Confconsumatori, Marco Festelli – non può essere compromesso per nessun motivo, atteso che inoltre le polizze Rca non sono diminuite neanche quando le autovetture sono rimaste ferme per il lockdown, pertanto se non si ferma questa deriva veramente nel futuro anziché del risarcimento del danno alla persona si parlerà di cure mediche a basso costo somministrate forzosamente dalle compagnie».

Per tali motivi le associazioni hanno proposto a Governo e Parlamento un testo di emendamento al Ddl concorrenza che potrebbe riportare legalità nel mercato Rc auto e garantire i diritti di tutte le parti coinvolte. Di seguito la proposta di riformulazione:

Art. 10-bis (Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell’autoriparazione) 2. All’articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-bis, sono aggiunti i seguenti:
11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, pattuizioni contrattuali afferenti al risarcimento in forma specifica o alla scelta dell’impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati che abbiano in qualsiasi modo come conseguenza l’introduzione di
a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

  • Ottobre, 27
  • 2221
  • Assicurazioni
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Obbligo consultazione Preventivass, Confconsumatori: “Rinviare l’entrata in vigore” Per il Regolamento Ivass 51/2022, dal 1° marzo gli agenti dovranno presentare ai clienti i preventivi Rca del Preventivass

Parma, 14 febbraio 2023 – Per Confconsumatori, l’entrata in vigore del Regolamento Ivass 51/2022 – prevista per il 1°marzo 2023, che impone agli intermediari la consultazione del Preventivass – va rinviata. Infatti, parte del Regolamento è già stata annullata dal Tar e, ad oggi, gli obblighi formali e burocratici previsti in capo agli intermediari non assicurano un serio vantaggio e una seria tutela per il cliente finale (consumatore/assicurato).

Confconsumatori ritiene che il Regolamento vada ripensato e migliorato sotto alcuni aspetti: innanzitutto, l’accesso al Preventivatore pubblico presenta ancora elementi di incertezza rispetto ai dati che fornisce, e si riscontrano inoltre alcune discrepanze tra i premi lì esposti e quelli che risultano invece da altri preventivatori diretti sui siti delle compagnie.

L’Associazione chiede dunque di poter sedere a un tavolo con Ivass e la filiera assicurativa, con l’obiettivo di arrivare a garantire ai consumatori informazioni corrette e complete, senza caricare di obblighi burocratici gli intermediari, e in modo da favorire – con efficacia e con poche, essenziali formalità – la comparazione reale dei prezzi delle polizze e, in particolare, la conoscenza della specifica polizza Rca di cui il consumatore ha bisogno (insieme alle relative garanzie accessorie).

  • Febbraio, 14
  • 4259
  • Assicurazioni
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Truffe RCA online: i consigli di Confconsumatori Sequestrate auto a diversi consumatori toscani che avevano acquistato una polizza RCA online: i consigli per evitare le truffe

Grosseto,10 febbraio 2022 – Purtroppo, anche dalla Toscana arrivano segnalazioni da parte di consumatori che si sono rivolti alla nostra associazione dopo aver acquistato online una polizza RCA – rivelatasi fasulla – ed essersi visti sequestrare la vettura.

Peraltro, la normativa del Codice della strada impone, ingiustamente ed incostituzionalmente, che per ottenere il dissequestro del veicolo la persona non solo debba assicurarlo nuovamente ma debba anche pagare la sanzione, senza possibilità poi di agire per la ripetizione della somma pagata.

Già diverse prefetture, in Toscana e in altre parti d’Italia, hanno accolto ricorsi di automobilisti truffati e annullato le sanzioni. Per evitare di finire in un girone infernale che spesso si conclude sommando il danno con la beffa, l’associazione vuole fornire alcune indicazioni utili ai consumatori:

  • Quando si cercano polizze online, verificare prima sul sito di IVASS per accertarsi che l’impresa o intermediario sia veramente autorizzato ad emettere polizze RCA in Italia (Contact Center Consumatori dell’IVASS: numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:30).
  • Scegliere come canale preferenziale i siti diretti delle compagnie assicurative (o gli uffici e intermediari autorizzati a livello territoriale) facendo molta attenzione, invece, agli intermediari online.
  • Dietro molti siti comparativi, in realtà, si nasconde un intermediario assicurativo che, poi, offre la stipula della polizza online con l’offerta migliore. Si tratta sempre di intermediari.
  • Evitare forme di pagamento inusuali come ricariche di carte prepagate; assicurarsi invece di fare un bonifico a un soggetto che sia una compagnia assicurativa o intermediario (comunque un professionista del settore) e che l’intestazione del conto sia professionale e non privata.
  • Non accontentarsi di ricevere la polizza via WhatsApp o via sms, ma esigere quanto meno una mail, verificando che il mittente sia riferibile a una compagnia o agenzia assicurativa. Meglio ancora riceverla a mezzo di posta elettronica certificata (se possibile).
  • Ovviamente, se sorgono problemi, sporgere subito denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria depositando tutto il carteggio e la prova del pagamento del premio.

È poi bene ricordarsi che l’entità del premio della polizza non è l’unico indicatore della bontà della polizza, perché confrontare le garanzie offerte non è cosa semplice per i non addetti ai lavori (questo ovviamente a condizione che la polizza sia valida), quindi il risparmio ottenuto on line potrebbe nascondere brutte sorprese in caso di necessità. Anche per questo, è sempre consigliabile, inoltre, avere un ufficio fisico o un agente di riferimento con cui rapportarsi in maniera diretta.

Gli interessati, per ottenere informazioni e assistenza, possono rivolgersi alle sedi Confconsumatori.

 

  • Febbraio, 10
  • 5111
  • Assicurazioni, Dalle Sedi, Toscana
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