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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
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PISTICCI (Mt)
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presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
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TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: risarcimento

Veneto Banca: vittoria dei risparmiatori e di Confconsumatori Il Tribunale di Roma riconosce il diritto al risarcimento dei danni alle parti civili assistite dall'associazione nel procedimento sulla crisi di Veneto Banca.

Parma, 05 ottobre 2026 – Importante riconoscimento per i risparmiatori coinvolti nel caso Veneto Banca e per Confconsumatori. Il Tribunale di Roma, con una sentenza emessa dalla IV Sezione Penale collegiale, ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni alle parti civili costituite nel procedimento, rinviando la quantificazione al competente giudice civile.

Le condanne nel procedimento Veneto Banca

La sentenza ha condannato una dirigente coinvolta nel procedimento alla pena di un anno di reclusione, alla pena di un anno di reclusione, con sospensione condizionale e non menzione nel casellario giudiziale. Inoltre, ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria di 750 mila euro alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. (PwC), ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Il processo trae origine dall’inchiesta avviata dalla Procura di Treviso sui bilanci di Veneto Banca relativi ad alcuni esercizi. Successivamente il fascicolo è stato trasferito alla Procura di Roma, territorialmente competente in ragione della sede della Banca d’Italia.

La condanna è stata pronunciata in relazione all’accusa di ostacolo all’attività di vigilanza. Per l’ulteriore contestazione relativa alla falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale. Il Tribunale ha invece dichiarato intervenuta la prescrizione.

Confconsumatori al fianco dei risparmiatori

Assistita dall’avvocata Barbara D’Agostino, del Foro di Roma, Confconsumatori è stata ammessa come parte civile insieme ai risparmiatori che si sono rivolti all’associazione per ottenere tutela.

Il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, con perdite che nei casi seguiti da Confconsumatori variano da oltre 5 mila euro fino a 24 mila euro. È stata inoltre riconosciuta la rifusione delle spese processuali.

I prossimi sviluppi

Confconsumatori accoglie con soddisfazione questo importante risultato. Una conferma dell’importanza delle azioni intraprese a tutela dei risparmiatori coinvolti nella vicenda. L’associazione attende ora di esaminare le motivazioni della sentenza, che consentiranno di valutare più approfonditamente i principi affermati dal Tribunale e le conseguenze sul piano risarcitorio.

Poiché sono stati preannunciati appelli, Confconsumatori continuerà a seguire con la massima attenzione le prossime fasi del procedimento, affinché il riconoscimento ottenuto in questa sede possa essere confermato anche nei successivi gradi di giudizio.

“Abbiamo portato avanti questa battaglia perché l’affidamento riposto dai risparmiatori era totale. In molti casi erano stati investiti i risparmi di una vita e vi era la legittima aspettativa che quel patrimonio fosse tutelato e gestito correttamente. Il riconoscimento del diritto al risarcimento rappresenta oggi un passaggio importante nel percorso di tutela dei loro diritti”. Dichiarano l’avvocata Barbara D’Agostino e l’avvocato Carmelo Calì, presidente nazionale di Confconsumatori.

  • Ottobre, 5
  • 587
  • Risparmio e Investimenti
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Ritardo aereo e danno non patrimoniale: importante sentenza, svolta nel trasporto aereo Una pronuncia che rafforza i diritti dei passeggeri e riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale da ritardo prolungato.

Parma, 16 Luglio 2026 – Significativa sentenza del Giudice di Pace di Catania dott. Sebastiano Nizza, pubblicata in questi giorni in materia di tutela dei passeggeri del trasporto aereo.

I fatti del ritardo aereo

Due passeggeri, assistiti da Confconsumatori e difesi in giudizio dall’avv. Maurizio Mariani, di ritorno dal viaggio di nozze, avevano acquistato da compagnia europea due biglietti per la tratta Montego Bay – Catania, con scali a New York e Roma. A causa del ritardo del volo operato per una tratta da vettore sostitutivo e della mancata assistenza, i malcapitati sono rimasti bloccati per quasi due giorni nell’aeroporto JFK di New York, impossibilitati a uscire perché muniti di solo visto di transito, subendo un ritardo complessivo di oltre 27 ore rispetto all’orario di arrivo previsto. La compagnia aerea, oltre a non fornire adeguata assistenza e a negare il pernottamento in albergo, si rifiutava di riconoscere qualsiasi indennizzo.

L’azione giudiziaria

Dopo il tentativo obbligatorio di conciliazione, risultato infruttuoso, i passeggeri hanno adito l’Autorità Giudiziaria. La compagnia si è opposta alle domande risarcitorie, ma il Giudice di Pace ha accolto integralmente il ricorso, condannando la compagnia aerea al pagamento di € 2.525,00, oltre interessi legali e spese di lite.

Il riconoscimento del danno non patrimoniale

La sentenza si distingue per un profilo di particolare rilievo: il riconoscimento del danno non patrimoniale da ritardo aereo, liquidato in via equitativa. Il Giudice ha infatti ritenuto che la permanenza forzata nell’aeroporto JFK per quasi due giorni, senza possibilità di uscire in quanto muniti di solo visto di transito, abbia integrato non semplici disagi, ma “una vera e propria restrizione della libertà personale di movimento e di circolazione”, bene giuridico garantito dal combinato disposto degli artt. 16 e 2 della Costituzione.

Richiamando la recente giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice ha ribadito che l’inadempimento del contratto di trasporto aereo può ledere la libertà di autodeterminazione e di movimento, situazione giuridica di rango costituzionale, e che il danno morale soggettivo è autonomamente risarcibile.

Responsabilità solidale dei vettori

La pronuncia conferma inoltre il principio della responsabilità solidale tra vettore contrattuale e vettore di fatto: il passeggero può agire contro uno, contro l’altro o contro entrambi.

Le dichiarazioni

“Siamo molto soddisfatti di questa pronuncia“, ha dichiarato l’avv. Maurizio Mariani, legale Confconsumatori che ha assistito la coppia. “La sentenza mette un punto fermo su due aspetti cruciali per i diritti dei passeggeri: da un lato, il vettore contrattuale non può sottrarsi alle proprie responsabilità scaricando la colpa sul vettore operativo, perché la Convenzione di Montreal prevede una responsabilità concorrente e solidale; dall’altro, il danno non patrimoniale da ritardo aereo prolungato è risarcibile quando la condotta del vettore comprime diritti costituzionalmente garantiti come la libertà di movimento. La Cassazione lo ha riconosciuto e il Giudice di Pace di Catania ne ha fatto corretta applicazione”.

“La tutela dei consumatori nel trasporto aereo si arricchisce di un importante precedente”, ha affermato l’avv. Carmelo Calì, Presidente nazionale di Confconsumatori. “Questa sentenza dimostra che i diritti riconosciuti dalla Convenzione di Montreal e dalla giurisprudenza di legittimità possono trovare effettiva applicazione anche dinanzi al Giudice di Pace, organo di prossimità per eccellenza per il consumatore. Continueremo a batterci affinché i passeggeri non siano lasciati soli di fronte alle compagnie aeree che si trincerano dietro eccezioni formali per sottrarsi ai propri obblighi”.

Sportello del Turista

Ricordiamo che Confconsumatori mette a disposizione dei viaggiatori lo Sportello del Turista, attivo per informazioni, assistenza e segnalazioni in materia di trasporto aereo e diritti dei passeggeri: https://www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/

  • Luglio, 16
  • 1713
  • Turismo e Trasporti
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Grazie a Confconsumatori e alle ADR: bolletta da 4.200 euro annullata Una consumatrice riceve una fattura ingiustificata per una casa disabitata: risolto tutto in conciliazione, senza andare dal giudice

20 marzo 2026 – Una bolletta “impossibile” per un’utenza cessata

Una signora originaria di Messina, oggi residente fuori dalla Sicilia, ha ricevuto una fattura di energia elettrica di oltre 4.200 euro relativa a un’abitazione al mare ormai disabitata e con contratto cessato da due anni. Alla sorpresa iniziale si sono aggiunte insistenti telefonate da parte di una società di recupero crediti che sollecitava il pagamento di presunti “ricalcoli”.

Il tentativo di chiarimento e l’intervento di Confconsumatori

Dopo aver cercato inutilmente spiegazioni presso un punto assistenza del fornitore, la consumatrice si è rivolta a Confconsumatori. L’Associazione ha presentato un reclamo scritto alla società di vendita e al distributore, ottenendo i dati reali del contatore, che confermavano consumi pari a zero, coerenti con l’assenza di utilizzo dell’immobile.

La soluzione grazie alle procedure ADR

Per tutelare l’utente, Confconsumatori ha attivato gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), fondamentali per evitare lunghi percorsi giudiziari. In sede di conciliazione, la società venditrice ha riconosciuto l’errore, annullando l’intero importo e riconoscendo un ristoro di 100 euro. La vicenda ha evidenziato che le letture reali del contatore, pur disponibili al distributore, non erano state trasmesse correttamente alla società venditrice, generando un addebito del tutto ingiustificato. Solo grazie all’intervento di Confconsumatori e all’utilizzo delle procedure ADR è stato possibile ricostruire la situazione e ottenere una soluzione rapida ed efficace.

Perché le ADR sono decisive

Le procedure ADR – come la negoziazione paritetica e il Servizio Conciliazione Arera – permettono ai consumatori di risolvere controversie complesse in modo rapido, gratuito e senza ricorrere al giudice. Confconsumatori ricorda che, di fronte a richieste di pagamento anomale o poco chiare, è fondamentale:

  • chiedere sempre informazioni e chiarimenti per iscritto;
  • pretendere risposte trasparenti e puntuali, come previsto dalle delibere dell’Arera;
  • rivolgersi a strutture competenti che possano attivare gli strumenti di conciliazione.

Le procedure ADR – tra cui la negoziazione paritetica e il Servizio Conciliazione Arera – rappresentano un’opportunità concreta per i consumatori: permettono di risolvere controversie complesse senza ricorrere al giudice, con tempi rapidi e costi nulli per gli utenti.

Assistenza ai cittadini

Gli sportelli Confconsumatori, presenti in diverse regioni italiane e online, sono a disposizione per verificare la correttezza delle bollette e attivare le procedure di conciliazione quando necessario.

DOVE SIAMO – CONFCONSUMATORI

Spiegaci il tuo problema – CONFCONSUMATORI

  • Marzo, 20
  • 1948
  • Casa e Utenze
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Buoni Fruttiferi Postali: Confconsumatori ottiene risarcimento da oltre 40.000 euro per mancata consegna del Foglio Informativo Il Tribunale di Parma condanna Poste Italiane: violato il dovere di informazione sui BPF e riconosciuto il diritto al ristoro integrale del capitale investito, oltre interessi e rivalutazione.

Parma, 12 dicembre 2025 – Con la sentenza n. 1154/2025 del 12.11.2025, il Tribunale di Parma ha accolto il ricorso presentato da Confconsumatori nell’ambito della campagna “Buono tradito”, riconoscendo che i risparmiatori titolari di Buoni Fruttiferi Postali (BPF) a termine hanno diritto al risarcimento del danno in caso di mancata consegna del Foglio Informativo Analitico, documento essenziale per conoscere le condizioni del prodotto, compresa la durata dell’investimento.

Caso dei cinque Buoni Fruttiferi Postali serie 18B

Una famiglia, erede di cinque Buoni Fruttiferi Postali a termine serie 18B con scadenza a 18 mesi e valore complessivo di oltre 25.000 euro, acquistati nel 2005, ha scoperto solo nel 2023 che i titoli risultavano prescritti. Pur consapevoli della prescrizione, gli eredi hanno chiesto il risarcimento del capitale investito, evidenziando di non aver mai ricevuto il Foglio Informativo Analitico, documento che avrebbe permesso di conoscere l’effettiva scadenza dei buoni e le relative condizioni contrattuali.

Reclamo, diniego e ricorso con Confconsumatori

Dopo un primo reclamo rivolto all’Ufficio Postale — conclusosi con un diniego da parte di Poste Italiane — la famiglia si è rivolta a Confconsumatori.
L’associazione, tramite il proprio legale, ha quindi presentato ricorso al Tribunale di Parma per accertare la responsabilità dell’ente emittente in merito alla violazione degli obblighi informativi e ottenere la condanna al risarcimento del danno subito dai risparmiatori.

La decisione del Tribunale: Poste Italiane ha violato obblighi informativi e doveri di diligenza

Il Tribunale ha stabilito che, al momento della sottoscrizione dei Buoni Fruttiferi Postali, Poste Italiane avrebbe dovuto consegnare il Foglio Informativo Analitico, contenente la descrizione dettagliata del prodotto finanziario, inclusa la durata dell’investimento.

La mancata consegna del documento costituisce:

  • violazione di un obbligo specifico previsto dal Decreto Ministeriale del 2000;
  • violazione dei principi di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali;
  • inosservanza del dovere di diligenza professionale richiesto agli intermediari finanziari.

In conseguenza di tali violazioni, il Tribunale ha riconosciuto ai risparmiatori il risarcimento pari al capitale originariamente investito, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

Rilevanza della sentenza e implicazioni per i risparmiatori

«Una decisione molto importante – dichiara l’avvocato Grazia Ferdenzi, legale dei ricorrenti – che conferma l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito: i titolari di Buoni Fruttiferi Postali prescritti per mancata consegna del Foglio Informativo Analitico hanno diritto a chiedere e ottenere il ristoro dei danni derivanti dal comportamento omissivo e dalla condotta non diligente di Poste Italiane».

Questa pronuncia rafforza ulteriormente la tutela dei consumatori coinvolti in casi analoghi e consolida il lavoro di Confconsumatori nella difesa dei diritti dei risparmiatori nell’ambito della distribuzione dei prodotti postali di risparmio.

COME OTTENERE ASSISTENZA

I risparmiatori che ritengono di aver subito un danno per mancata consegna del F.I.A. o per informazioni errate sui BFP possono rivolgersi agli sportelli territoriali di Confconsumatori:

www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori

oppure allo Sportello Online:

www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema

QUI LA SENTENZA DEL CASO

La notizia riportata alla trasmissione radiofonica Due di denari, di Radio24

  • Dicembre, 12
  • 4511
  • Acquisti e Garanzie, Risparmio e Investimenti
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Buoni fruttiferi postali: doppia vittoria a Monza per Confconsumatori Due sentenze condannano Poste Italiane per violazione degli obblighi informativi. L’avv. Sabrina Contino ottiene il risarcimento integrale per quattro risparmiatori lombardi.

Parma, 4 dicembre 2025 – Nuovo e significativo successo nella campagna di tutela sui Buoni Fruttiferi Postali condotta da Confconsumatori: il Tribunale di Monza, con due distinte sentenze di primo grado (n. 1930/2025 e n. 2175/2025), ha riconosciuto la responsabilità di Poste Italiane S.p.A. per inadempimento degli obblighi informativi nella fase di collocamento dei BFP, condannando la società al pagamento a titolo di risarcimento danni del capitale investito e degli interessi convenzionali, oltre agli interessi di mora ex art. 1284, co. 4, c.c. Entrambi i giudizi sono stati patrocinati dall’avv. Sabrina Contino, legale di Confconsumatori, che ha assistito le due coppie di risparmiatori vittime della mancata consegna del Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) e di informazioni errate o fuorvianti sulla durata effettiva dei titoli.

IL CASO 1 – Otto buoni “AA4”: capitale investito 8.000 euro, mai consegnato il F.I.A.

Nel primo procedimento (sentenza n. 1930/2025), i ricorrenti – titolari di otto BFP serie AA4, sottoscritti nel 2002 presso l’Ufficio Postale di Cinisello Balsamo, per un totale di 8.000 euro – avevano confidato nella durata ventennale dei titoli, convinti che la prescrizione sarebbe maturata solo nel 2032.

Solo nel 2024, al momento del tentativo di rimborso, hanno scoperto che i titoli:

  • erano a termine, con scadenza al settimo anno dalla sottoscrizione;
  • erano divenuti infruttiferi tra luglio e agosto 2009;
  • risultavano prescritti già nel 2019.

La causa nasce proprio dal fatto che agli investitori non fu consegnato il Foglio Informativo Analitico, unico documento idoneo a indicare durata, modalità di rimborso e condizioni economiche, come imposto dagli artt. 3 e 6 del D.M. 19.12.2000. Poste Italiane non è stata in grado di dimostrare l’avvenuta consegna del F.I.A. né l’esistenza di una prassi consolidata negli uffici postali dell’epoca. Il Tribunale ha così affermato la responsabilità dell’ente collocatore ai sensi degli artt. 1218 e 1176 c.c., ribadendo che il dovere di diligenza professionale e trasparenza nei servizi di raccolta del risparmio va valutato secondo standard qualificati, analoghi a quelli degli intermediari bancari.

L’esito

Il giudice ha condannato Poste Italiane a pagare:

  • 8.000 euro di capitale;
  • 800 euro di interessi convenzionali maturati fino alla scadenza;
  • interessi di mora dalla domanda giudiziale fino al saldo;
  • spese di lite.

IL CASO 2 – Due buoni serie 1B8: informazioni errate allo sportello e nessun F.I.A.

Il secondo procedimento (sentenza n. 2175/2025) riguarda due risparmiatori titolari di due BFP serie 1B8 del valore nominale di 10.000 euro complessivi, sottoscritti nel 2007. Anche in questo caso, gli utenti non ricevettero il Foglio Informativo Analitico. Gli operatori postali – come confermato da testimonianza resa in giudizio – fornirono per anni informazioni erronee, assicurando che i buoni fossero ventennali, inducendo i ricorrenti a ritenere che la scadenza fosse fissata al 2027.

Solo nel 2024, dopo verifiche interne, un direttore di filiale ha confermato la verità: la serie 1B8 aveva durata pari a 18 mesi, con scadenza al 06.06.2009 e prescrizione al 06.06.2019. Il Tribunale ha escluso la natura dolosa dell’omissione, ma ha riconosciuto un grave inadempimento contrattuale, sia nella fase di collocamento sia nella fase esecutiva del rapporto, durante la quale Poste ha fornito più volte informazioni fallaci sulla reale durata dei titoli.

L’esito

Il giudice ha condannato Poste Italiane a:

  • corrispondere 10.000 euro di capitale;
  • pagare gli interessi convenzionali dalla sottoscrizione alla scadenza;
  • pagare gli interessi di mora ex art. 1284, co. 4, c.c. fino al saldo;
  • rimborsare tutte le spese di giudizio e di mediazione.

Il Tribunale ha inoltre respinto la tesi della “non rimborsabilità” per trasferimento al Fondo Rapporti Dormienti: essendo una responsabilità risarcitoria e non restitutoria, Poste resta obbligata al pagamento.

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI – L’importanza del F.I.A. e il dovere di trasparenza dell’intermediario

Entrambe le sentenze condividono un nucleo giuridico comune:

  • il Foglio Informativo Analitico è l’unico documento che consente al risparmiatore di conoscere durata, rendimento, modalità di rimborso e prescrizione del titolo;
  • l’onere della prova dell’avvenuta consegna del F.I.A. grava su Poste Italiane ex art. 1218 c.c., secondo la giurisprudenza di legittimità sul criterio dell’“adempimento qualificato”;
  • l’affissione dei fogli informativi nei locali o la disponibilità online non è equipollente alla consegna individuale imposta dal D.M. 19.12.2000;
  • l’informazione errata fornita allo sportello durante il rapporto integra una violazione del dovere professionale di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c., e degli obblighi di protezione verso il cliente;
  • i danni subiti dai risparmiatori derivano direttamente dall’inadempimento informativo.

LA TUTELA – Confconsumatori: “Una conferma della necessità di trasparenza nei servizi di risparmio”

Queste decisioni consolidano un principio essenziale: i risparmiatori devono essere messi in condizione di conoscere esattamente la natura dei prodotti. Il Foglio Informativo Analitico non è un mero allegato, ma un documento contrattuale vincolante, senza il quale non è possibile comprendere la reale durata, le condizioni economiche e il termine di prescrizione del Buono fruttifero postale. L’inosservanza di questi obblighi produce danni certi e imputabili a Poste Italiane.

COME OTTENERE ASSISTENZA

I risparmiatori che ritengono di aver subito un danno per mancata consegna del F.I.A. o per informazioni errate sui BFP possono rivolgersi agli sportelli territoriali di Confconsumatori:

www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori

oppure allo Sportello Online:

www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema

QUI LA SENTENZA DEL CASO 1

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  • Dicembre, 4
  • 1956
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Truffa, l’Arbitro bancario e finanziario si pronuncia a favore di un risparmiatore romano assistito da Confconsumatori: recuperati 7mila euro «Riconosciuta la responsabilità dell'istituto bancario nonostante la dichiarata imprudenza a carico del correntista».

Roma, 6 ottobre 2025 – Confconsumatori Roma ha riportato un’altra importante vittoria dinanzi all’Arbitro bancario e finanziario, che ha riconosciuto il diritto al rimborso di 7mila euro a favore di un consumatore romano che ha disconosciuto ben 12 bonifici eseguiti fraudolentemente dal proprio conto corrente.

IL CASO – L’associato a Confconsumatori aveva ricevuto sul proprio telefono un sms che l’aveva informato di un accesso anomalo al conto, invitandolo a chiamare il numero di telefono indicato. Il messaggio sms si era posto in perfetta prosecuzione di altri messaggi autentici presenti nella chat tra la banca e il correntista. Lo stesso giorno il risparmiatore aveva ricevuto anche una telefonata proveniente da un numero telefonico identico a quello riferibile alla banca, durante la quale un sedicente operatore bancario l’aveva avvertito che erano state eseguite operazioni fraudolente tramite il suo account, clonato da un altro dispositivo, invitandolo quindi per sicurezza a disinstallare le applicazioni dal cellulare. In realtà, controllando il proprio conto corrente, il risparmiatore si è ritrovato ben 12 bonifici eseguiti verso una banca in Lituania. Il correntista ha chiesto il rimborso al proprio istituto bancario, ricevendo però una risposta negativa, e ha deciso così di promuovere una procedura dinanzi all’Arbitro bancario finanziario.

LA DECISIONE DELL’ARBITRO – Il cittadino truffato è stato assistito dall’avvocato Barbara d’Agostino di Confconsumatori, la quale, dopo il diniego di rimborso ricevuto da parte dell’istituto bancario, si è rivolta all’Abf, l’Arbitro bancario finanziario, che ha riconosciuto il diritto del correntista al rimborso parziale, pari a 7mila euro, dell’importo sottratto.

«Il Collegio – commenta l’avvocato Barbara d’Agostino, presidente di Confconsumatori Lazio – benché abbia voluto ritenere sussistenti elementi di imprudenza da parte del ricorrente, ha in ogni caso accertato che anche il comportamento dell’intermediario non fosse esente da responsabilità in quanto è emerso che i bonifici disconosciuti erano stati disposti, nell’arco di poco più di due ore, in favore di soli due beneficiari verso una banca lituana: indici di anomalia che avrebbero dovuto allertare la banca. Di conseguenza, l’Arbitro ha statuito che la banca non ha agito conformemente alla diligenza richiesta ai sensi dall’art.1176 del Codice civile, in base al quale a carico dell’accorto banchiere grava l’obbligo di predisporre un sistema di monitoraggio al fine di un possibile blocco, in relazione ad operazioni anomale per frequenza e tipologia, idonee a configurare un rischio di frode oggettivo, imminente e rilevabile attraverso l’analisi delle informazioni riguardanti le transazioni “sospette”. Quindi è importante che il Collegio abbia accertato e valutato l’assenza di meccanismi di monitoraggio e blocco automatico una volta rilevata un’anomalia delle movimentazioni bancarie nel suo utilizzo, rappresentando una disfunzione organizzativa dell’intermediario che implica una sua responsabilità. Si tratta di una vittoria importante per Confconsumatori, considerando che l’Abf ha ritenuto di riconoscere il 50% della responsabilità in capo all’intermediario bancario nonostante la dichiarata imprudenza a carico del ricorrente».

LA TUTELA – Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Confconsumatori: tutti i contatti su https://confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.

  • Ottobre, 6
  • 4166
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SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
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Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
e-mail sportello: confconsumatoriaqsu@gmail.com
Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
SAN SALVO
Vico IV Garibaldi 2   – CAP 66050
Cellulare:  347.0834207
Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

SEDE NAZIONALE
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CF 80025080344
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