“Volare gratis”, quante volte abbiamo letto o ascoltato un messaggio pubblicitario come questo. Salvo poi a scoprire, nella realtà dei fatti, che di gratis non vi era un bel nulla! Ancora un importante provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di ingannevolezza del messaggio pubblicitario di una compagnia aerea .

Con una prima delibera l’Autorità ha ritenuto ingannevole il messaggio pubblicitario contenuto in un tabellare apparso su un quotidiano diffuso dalla compagnia aerea e volto a promuovere i servizi della stessa.

In particolare nel messaggio compariva a caratteri evidenti la dicitura “GRATIS”, seguita dall’indicazione a caratteri più ridotti “tasse e spese amministrative non superiori a 11 euro”. L’Autorità ha ritenuto  che, sulla base delle informazioni riportate nel messaggio, relative alla gratuità del servizio offerto e al solo addebito di tasse e spese amministrative “non superiori a 11 euro”, il consumatore era ragionevolmente portato a ritenere che il costo da sostenere per il servizio di trasporto aereo per le tratte pubblicizzate da Londra Stansted e Girona Barcellona era imputabile esclusivamente alle predetti voci di costo e per l’ammontare massimo indicato. Inoltre, le avvertenze riportate in calce al messaggio, a caratteri molto più ridotti rispetto al corpo centrale , evidenziavano l’esistenza di un supplemento “security” per tratta e ulteriore importo di spese amministrative per passeggero a tratta per prenotazioni con carta di credito.

Il consumatore poteva ragionevolmente dedurre che tali voci costituissero una specificazione di alcune delle “tasse e spese amministrative”, comprese sempre negli 11 euro.

Ma, nel corso dell’istruttoria, è stato accertato che il costo complessivo che il consumatore deve sostenere  quando acquista un biglietto gratuito, per le spese addizionali e le tasse, è superiore all’importo di 11 euro indicato nel messaggio. Infatti tale importo non comprende il supplemento “security”, il “service chiarge” e le spese di transazione per l’acquisto del biglietto con carta di credito a persona, che, invece, concorrono al computo del prezzo . E, tanto per dire che non è finita, il messaggio, per come formulato, lasciava ragionevolmente intendere che la promozione era riferita ai collegamenti sia di andata che di ritorno dalla città europee indicate, mentre non era così.

L’Autorità ha richiamato un proprio consolidato orientamento relativo al trasporto aereo, condiviso anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’indicazione della tariffa deve includere ogni onere economico gravante sul consumatore . L’enfatizzazione, poi, della gratuità del servizio di trasporto aereo, che in realtà riguardava soltanto una componente del prezzo finale del biglietto, risultava suscettibile di fuorviare il consumatore in merito alle condizioni economiche.

Nonostante il provvedimento, arrivavano altre segnalazioni di diffusione di messaggi ingannevoli anche a mezzo internet. E così, l’Autorità  ha censurato il comportamento della compagnia, che non ha ottemperato a quanto stabilito. Da qui, accertata l’inottemperanza, con una seconda recente delibera, è stata irrogata una sanzione amministrativa di 16.100 euro.

Attenti, quindi, perché non solo ci tentano, ma insistono, pensando forse di poterla fare franca. Ma si sbagliano.

avv.Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia