13 LUGLIO 2007 – Bagagli trasportati in aereo: a volte ritornano. Ma spesso vengono smarriti o danneggiati. E così una tranquilla vacanza o un viaggio di lavoro si trasformano in una vera odissea per il povero passeggero, che si ritrova sballottato tra vari soggetti ciascuno dei quali dichiara che la responsabilità non è sua.

La materia è disciplinata dalla Convenzione di Montreal, e quindi non rientra tra quelle previste dal regolamento comunitario n. 261/2004. E’ bene precisare innanzitutto che il vettore è sempre responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli. E’ inoltre responsabile del ritardo nella riconsegna .

Cosa fare? Presentare, a mezzo raccomandata con ricevuta d ritorno, i reclami e chiedere i risarcimenti dovuti. In caso di ritardo nella riconsegna il reclamo deve essere presentato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione. Al momento della ritardata consegna, quindi fatevi, rilasciare, qualsiasi tipo di documentazione attestante la data. Stesso termine in caso di smarrimento, con la precisazione che il bagaglio si presume smarrito trascorsi ventuno giorni dalla data in cui doveva essere consegnato.

La Convenzione prevede espressamente che, in mancanza di reclamo entro i predetti termini, le azioni nei confronti della compagnia aerea si estinguono . Tra l’altro è consigliabile non limitarsi alla denuncia fatta nell’immediatezza in aeroporto presso gli appositi uffici, ma spedire, sempre entro i predetti termini, il reclamo.

Ma non finisce qui, perché il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di due anni. Anche se lungo, tale termine non deve essere dimenticato, in considerazione della deplorevole prassi adottata dalle compagnie aere di non rispondere ai reclami, o rispondere a distanza di un anno e, peraltro, offrendo cifre irrisorie, sperando magari che al consumatore passi l’arrabbiatura.

In caso di danno, il passeggero deve sapere che il ricevimento senza riserve del bagaglio consegnato costituisce, salvo prova contraria, presunzione che lo stesso è stato consegnato in buono stato. E’ importante, quindi, che al momento del ritiro del bagaglio si faccia la massima attenzione e presentare subito, in aeroporto il reclamo, e ciò per evitare successive pretestuose contestazioni e dinieghi. Fare comunque la raccomandata entro il termine previsto, che in questo caso, è di sette giorni dalla riconsegna.

Ammontare dei risarcimenti . La responsabilità del vettore in tutte le ipotesi di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo arriva fino a quasi euro 1.200,00. Tale somma può essere superata nel caso in cui il passeggero effettui, al più tardi al momento della registrazione, una dichiarazione di maggior valore del bagaglio, pagando un supplemento, secondo le tariffe. Tali ipotesi risarcitorie, naturalmente non ne escludono altre, quando, ad esempio, il disservizio sul bagaglio abbia provocato dei danni esistenziali o patrimoniali. Spetterà naturalmente al passeggero dimostrare tali danni, ma la giurisprudenza ha già dimostrato di accogliere le domande dei passeggeri.

Infine, se la compagnia area che ha effettuato il trasporto è diversa da quella con la quale è stato stipulato il contratto, il passeggero può presentare il reclamo e la richiesta di risarcimento indistintamente all’una o all’altra.

avv. Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia