Cancellazione voli e assistenza al passeggero
Cancellazione dei voli: uno dei tanti misteri, non solo italiani. Ma, se le cause restano sconosciute o incerte, è altrettanto certo che a restare fregato è il passeggero. E, a mancare, sono anche informazione e assistenza.
Vediamo ancora quali forme di tutela sono previste dal Regolamento Comunitario n. 261/2004.
Il passeggero ha innanzitutto diritto al rimborso, entro sette giorni, del prezzo pieno del biglietto allo stesso importo per il quale è stato acquistato, per la parte di viaggio non effettuata e per la parte di viaggio effettuata se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale; inoltre, se del caso, spetta anche il diritto di usufruire di un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile. Il passeggero ha comunque la facoltà di scegliere tra altre due soluzioni. Può chiedere di imbarcarsi su un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile oppure l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale ad una data successiva di suo gradimento a seconda della disponibilità di posti.
Il consumatore ha poi diritto all’assistenza, che significa pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, oltre a poter effettuare, a titolo gratuito, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. Se poi viene scelto il volo alternativo, quando l’orario di partenza del nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza previsto per il volo cancellato, spetta la sistemazione in albergo e il trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione.
E’ opportuno sottolineare che tutte queste spese (pasti, bevande, telefonate, albergo, trasferimento) devono essere effettuate dal vettore aereo. Se quindi vi dicono di anticipare le somme chiedendo successivamente il rimborso, sappiate che tale richiesta è illegittima.
A questo punto il cittadino deve sapere che tutto non finisce qui, perché il regolamento prevede anche un indennizzo, la cosiddetta compensazione pecuniaria, che varia in base alla lunghezza della tratta.
E così, spettano 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri e 400 euro per le tratte intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri. Spettano, infine, 600 euro per le tratte aeree che non rientrano nelle predette due ipotesi. Il vettore aereo può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria, ma solo nel caso in cui al passeggero è offerto di raggiungere la sua destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo. In tal caso, però, l’orario di arrivo non deve superare le due ore per le tratte aeree pari o inferiori a 1500 chilometri, tre ore per quelle intracomunitarie superiori ai 1500 chilometri e per tutte le altre comprese tra 1500 e3500 chilometri, quattro ore per tutte le altre tratte.
Unica ipotesi di esclusione sono le circostanze eccezionali, invocate, troppo spesso e a sproposito, dai vettori.
E adesso, il libro dei sogni: sia il rimborso che la compensazione pecuniaria devono essere pagati, prevede il Regolamento Comunitario, “in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari”.
Ma l’esperienza insegna, purtroppo, che le compagnie aeree preferiscono avere la testa fra le nuvole…
Per segnalare disservizi e avere una prima assistenza, anche in tema di cancellazione voli, è attivo per tutto il periodo estivo l’indirizzo di posta elettronica disservizi.aerei@confconsumatori.it
Avv. Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia
Clicca QUI per scaricare il modulo UE di reclamo al vettore aereo e/o un organismo nazionale competente per violazione del Regolamento UE n.261/2004