Cassazione conferma danno esistenziale per mancata partenza dovuta a maltempo “prevedibile”

“Ennesima disavventura per un gruppo di turisti”: quante volte abbiamo ascoltato notizie come questa. E spesso i responsabili, alla fine, sono riusciti a farla franca.
Ma, questa volta, i passeggeri di un traghetto, che a causa di un peggioramento meteorologico, sono stati costretti a pernottare in condizioni precarie, hanno avuto il giusto riconoscimento delle loro ragioni. E’ stata la terza sezione civile della Corte di Cassazione a confermare, con una sentenza dello scorso mese di febbraio, la decisone già adottata a suo tempo dal Giudice di Pace di Bari . Due passeggeri hanno citato in giudizio la società per far dichiarare risolto il contratto di trasporto per la tratta Peschici – Isole Tremiti – Peschici per fatto e colpa “atteso il previsto peggioramento, da parte dei bollettini meteo, delle condizioni climatiche e la prevedibile impossibilità del viaggio di ritorno”. Hanno così chiesto il risarcimento dei danni contrattuali e di quelli derivanti da fatto illecito .
Ha osservato il Giudice di Pace che le previsioni sul tempo non potevano e non dovevano essere ignorate dalla società di trasporto, stante da un lato la modesta stazza delle proprie navi abilitate a navigare solo in condizioni meteomarine favorevoli, e dall’altro la pesantissima responsabilità che la stessa si era assunta con il trasporto di 300 persone non solo per il viaggio di andata delle 9.30 del mattino, ma anche per quello di ritorno delle ore 17 dello stesso giorno.
In altri termini, quella mattina la nave non doveva partire. La società, inoltre, avrebbe potuto risolvere il problema facendo tornare i passeggeri con una nave di altra compagnia, che era in condizioni di affrontare il mare mosso con un carico di 300 passeggeri e vento forza 7. Ma ha preferito giocare al … risparmio. E così, per quasi 24 ore, ha lasciato in condizioni precarie i turisti, i quali nonostante gli aiuti delle autorità del luogo, mancando alberghi alle isole Tremiti, sono stati costretti a trascorrere la notte presso un museo e una chiesa, con giacigli di fortuna sul pavimento. Da qui la responsabilità per fatto colposo per l’ingiusto danno procurato ai passeggeri . Danno al quale si è aggiunto quello che i passeggeri sono stati privati della possibilità di provvedere alle loro normali occupazioni per il girono successivo a quello che doveva essere una gita di piacere.
Il giudice ha quindi riconosciuto il danno esistenziale , inteso come peggioramento della sfera personale determinato da alterazione, ad opera del fatto illecito di un terzo, delle normali attività quotidiane , quali le attività familiari, sociali, di svago, di riposo, di relax, cui ciascuno ha diritto, e che incidono nella sfera psichica del soggetto leso.
La società convenuta ha proposto ricorso sostenendo, tra l’altro, che il primo giudice avrebbe emesso la sentenza sulla base di una motivazione assolutamente fantasiosa e in aperta contraddizione con le risultanze processuali. Ma la Suprema Corte, tenendo conto che la decisione è stata emessa secondo equità, ha escluso la sussistenza delle lamentele, osservando come il Giudice di Pace ha invece deciso tenendo conto delle risultanze probatorie, documentali e testimoniali, acquisite. E così ha confermato la sentenza, con la quale ai passeggeri spetterà la somma di euro 1.032,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione.
avv. Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia