Importante sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nello scorso mese di gennaio in materia di tutela dei passeggeri aerei non imbarcati .

Il Regolamento CE n. 261/2004 (clicca qui per visualizzare il regolamento), in vigore dal febbraio 2005, sulla compensazione e assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco e cancellazione del volo o ritardo prolungato è valido in quanto non viola il principio di proporzionalità ed è compatibile con la Convenzione di Montreal .

Questo il contenuto della pronuncia della Corte, chiamata a decidere in merito alla validità del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato .

La causa è stata promossa dall’International Air Transport Association ( IATA ), l’associazione che rappresenta la maggior parte delle compagnie aeree di voli di linea internazionali e dalla European Low Fares Airline Association ( ELFAA ), associazione che riunisce dieci compagnie aeree a basso costo di 9 paesi europei; entrambe hanno contestato l’attuazione del regolamento da parte del Regno Unito dinanzi alla High Court of Justice che ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia. Oggetto delle censure da parte delle compagnie aeree sono state, in particolare, alcune disposizioni relative alle cancellazione, ai ritardi e alla compensazione, nonché in merito alla validità del Regolamento.

L’analisi condotta dalla Corte, tuttavia, non ha rivelato alcun elemento tale da pregiudicare la validità delle disposizioni regolamentari evidenziando la compatibilità della normativa comunitaria sia con la Convenzione di Montreal, che è vincolante in particolar modo nella disciplina della responsabilità del vettore aereo in caso di ritardo; sia in merito al vizio di procedura che la IATA e l’ELFAA sostenevano avesse viziato l’adozione del regolamento e, sia, infine, riguardo al principio di proporzionalità che la Corte ritiene rispettato in quanto le misure previste in caso di cancellazione e di ritardo sono di per sé idonee a risarcire immediatamente taluni danni subiti dai detti passeggeri e permettono così di garantire l’obiettivo perseguito.

Importanti alcune considerazioni della Corte per la quale qualsiasi ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, e in particolare se prolungato, può causare, in generale, due tipi di danni. Da un lato, un ritardo eccessivamente prolungato determina danni quasi identici per tutti i passeggeri, il cui risarcimento può assumere la forma di un’assistenza o di un supporto standardizzati e immediati a tutti gli interessati, attraverso la fornitura, ad esempio, di bevande, pasti, sistemazione in albergo e telefonate. Dall’altro, i passeggeri possono subire danni individuali, dovuti al motivo del loro spostamento, il cui risarcimento richiede una valutazione caso per caso dell’entità del danno causato e può, di conseguenza, essere oggetto solo di una compensazione a posteriori e su base individuale. Le misure di assistenza e di supporto uniformi e immediati non ostano di per sé a che i passeggeri interessati, nel caso in cui lo stesso ritardo causerebbe loro anche ulteriori danni possano comunque intentare le azioni di risarcimento alle condizioni previste dalla Convenzione di Montreal.

avv.Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia

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