Negato imbarco su aereo, condannata la compagnia aerea

Importante sentenza del Giudice di pace di Napoli-Barra, che ha riconosciuto il diritto del passeggero ad avere risarciti i danni subiti in seguito al negato imbarco sul volo di ritorno dall’Havana a Roma Fiumicino, con scalo a Madrid, in occasione di un soggiorno trascorso nell’isola di Cuba.
Il provvedimento assume particolare importanza perché, oltre a riconoscere il diritto del consumatore ad ottenere il risarcimento dei danni, stabilisce che, allo stesso, è dovuto il pagamento di quanto previsto dal regolamento comunitario n. 261/2004.
I fatti sono sempre gli stessi. Una signora, anche se munita di regolare e valido biglietto, si è vista negare l’imbarco a causa di un eccesso di prenotazioni. E’ stata così costretta ad imbarcarsi sul volo previsto per il giorno successivo, e soggiornare a La Havana un giorno in più del previsto, con l’aggravio di duecento euro per le spese, che ha dovuto sostenere, ivi comprese quelle del pernottamento. Inoltre, a causa del ritardato rientro in Italia, anche se di un solo giorno, ha dovuto rinunciare ad una supplenza temporanea da educatrice, valida ai fini della relativa graduatoria.
La passeggera, per i disservizi subiti ha richiesto anche il danno morale richiamando la giurisprudenza in virtù della quale ciò è possibile indipendentemente dall’esistenza di un reato. A conclusione del giudizio, in virtù delle documentazione prodotta e della prova testimoniale espletata, il Giudice ha accolto la domanda. Per quanto riguarda il danno subito dal cosiddetto negato imbarco, non potendo lo stesso essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice lo ha determinato secondo equità, in virtù di quanto previsto dal codice civile e lo ha liquidato nella misura di 1.000,00 euro.
Ha poi riconosciuto il diritto della signora ad ottenere la compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del regolamento comunitario n. 261/2004, che fissa in euro 600,00 la somma che deve essere corrisposta nel caso di negato imbarco per tratte superiori ai 3.500 Km, come nel caso in esame. Ritenuta quindi la responsabilità della compagnia aerea la stessa è stata condannata al pagamento della complessiva somma di 1.600,00 euro, oltre gli interessi legali e le spese del giudizio.
Si diceva, all’inizio dell’importanza di questa pronuncia. L’Unione europea, proprio nella primavera di quest’anno, ha aperto un’indagine finalizzata ad accertare l’effettiva applicazione, negli stati membri, del regolamento comunitario n. 261/2004. Ha preso tale iniziativa perché ritiene, a ragione, che tale regolamento resti ancora non applicato, e quindi ha voluto promuovere una forte iniziativa perché i diritti dei passeggeri, riconosciuti sulla carta, siano effettivamente applicati. I vettori aerei, in buona sostanza, esercitano una forte resistenza e nella stragrande maggioranze dei casi, ignorano la sopra indicata normativa. Per tali motivi è importante che, adesso, a rinfrescar loro la memoria, comincino ad arrivare, oltre che le giuste tiratine di orecchie dell’Unione Europea, anche le sentenze dei Giudici. Perché quelle orecchie, anche se tirate, sembrano, spesso proprio le orecchie di quei sordi che non vogliono sentire!
avv. Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia
Per leggere la sentenza visita questo link: http://www.confconsumatori.com/?p=547
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