“ Per quanto non ci siano dubbi che i passeggeri aerei godano oggi di maggior tutela, dobbiamo essere sicuri che le compagnie aeree e gli Stati Membri onorino interamente le obbligazioni assunte .”  E’ questo ciò che ha dichiarato di recente Jacques Barot, Vice Presidente della Commissione Europea.

E qui, casca l’asino. Perché a quasi due anni e mezzo dalla sua entrata in vigore il regolamento comunitario n. 261/2004 resta, ancora, non solo non applicato ma, anche, poco conosciuto. Ed è proprio questo giudizio che emerge dalla comunicazione nello scorso mese di aprile dalla Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, sottolineando come “ contrariamente al passato, i passeggeri lasciati a terra oggi hanno diritti specifici, ma troppo spesso si trovano in una posizione di debolezza rispetto alle compagnie aeree ”.

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Partiamo allora dai diritti dei passeggeri, che è sempre bene ricordare. Il regolamento, innanzitutto, si applica a voli di linea e voli non di linea e ai passeggeri in partenza da un aeroporto comunitario, oppure passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione  un aeroporto comunitario in un paese membro dell’Unione Europea, qualora il vettore aereo sia un vettore comunitario.

Negato imbarco o overbooking

Si verifica quando il numero dei biglietti venduti è superiore a quello dei posti disponibili. In questo caso al passeggero spetta un indennizzo (così detta compensazione) che, in base alla lunghezza della tratta, varia da un minimo di 250 euro ad un massimo di 600 euro.

Al passeggero spetta anche il diritto di scegliere (e quindi non di avere imposto) tra il rimborso entro sette giorni, in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamento o assegno, del prezzo pieno del biglietto allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la parte di viaggio non effettuata o per la parte di viaggio effettuata se il volo è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio del passeggero, o, se del caso, un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile. Al passeggero, poi, è offerta la possibilità di scegliere tra altre due alternative. Innanzitutto, chiedere di essere imbarcato su un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile e in condizioni di trasporto comparabili. Oppure, infine, poter imbarcarsi su un volo alternativo verso la destinazione finale in una data successiva di suo gradimento, a seconda della disponibilità dei posti.

E’ bene precisare che qualora una città o una regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo offra ad un passeggero l’imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dall’aeroporto d’arrivo all’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione, sono a carico del vettore aereo .

Ma, i diritti del passeggero in caso di overbooking non finiscono qui. Infatti ha anche diritto all’assistenza che significa posti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, alla sistemazione in albergo, qualora siano necessari uno o più pernottamenti, e il trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro) . L’assistenza comporta anche il diritto di effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

Nell’osservare le norme di assistenza il vettore aereo deve prestare particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni dei bambini  non accompagnati.

Restano ancora da esaminare cancellazioni, ritardi e smarrimenti bagagli. Lo faremo nelle prossime settimane.

avv. Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia 


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