Parma, 1 settembre 2006 – Le mancate consegne di bagagli che si siano verificate questa estate non devono far dimenticare ai passeggeri che vi sono delle scadenze per la presentazione dei reclami . Molto spesso le compagnie aeree non informano i consumatori di tali termini, salvo poi eccepire le decadenze.

Innanzitutto é bene ricordare che, in virtù della Convenzione di Montreal, il vettore è sempre responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli. E altresì responsabile del ritardo nella riconsegna dei bagagli .    La stessa convenzione di Montreal prevede poi, i termini per la presentazione dei reclami, che sono i seguenti.

IN CASO DI DANNO : immediatamente dopo aver constatato il danno e comunque entro sette giorni dal ricevimento.

IN CASO DI RITARDO : entro ventuno giorni dalla data in cui  il bagaglio è stato messo a disposizione.

SMARRIMENTO : il bagaglio si presume smarrito trascorsi ventuno giorni dalla data in cui doveva essere consegnato.

La Convenzione prevede espressamente che, in mancanza di reclamo nei termini predetti, si estinguono le azioni nei confronti del vettore. E’ da aggiungere poi che, una volta presentato il reclamo, il diritto al risarcimento dei danni si prescrive nel termine di due anni.  Non è sufficiente, quindi, la presentazione della denuncia all’aeroporto nell’immediatezza dei fatti e bisogna fare seguire apposito reclamo, che deve avere necessariamente la forma scritta e deve essere spedito con raccomandata.

Il passeggero deve sapere, infine, che il ricevimento, senza riserve, del bagaglio consegnato da parte della persona avente diritto alla consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che lo stesso é stato rimesso in buono stato.

CONSIGLI UTILI :

-massima attenzione, quindi al momento del ritiro e contestazioni immediate;

-conservare sempre i documenti consegnati al momento della partenza e che riportano il codice attribuito al singolo bagaglio;

-impedire che, nella confusione e nella premura delle operazioni di accettazione alla partenza, ad esempio in caso di viaggio comune di gruppi di due-tre famiglie, il codice bagaglio di una persona venga assegnato ad un’altra. Infatti, in caso di smarrimento, ad essere legittimato sarebbe persona diversa dall’effettivo proprietario.

AMMONTARE DEL RISARCIMENTO : la responsabilità del vettore in tutte le ipotesi di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di "1.000 diritti speciali" di prelievo per passeggero, che corrispondono a circa €. 1.500,00. Il passeggero può dichiarare alla partenza un valore superiore, e quindi in caso avere un risarcimento maggiore, ma deve corrispondere una tariffa supplementare. Non mancano tuttavia i casi in cui la giurisprudenza ha riconosciuto un diritto superiore ai predetti €. 1.500,00.

PACCHETTI TURISTICI “TUTTO COMPRESO”: altro temine di cui tener conto è quello del reclamo in caso di vacanza rovinata in seguito all’acquisto di pacchetti turisti tutto compreso. In questo caso l’art. 98 del Codice del Consumo prevede che il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni lavorativi dal rientro nei confronti del tour operator o dell’agenzia di viaggi o di entrambi. Tale termine non è tuttavia posto a pena di decadenza, e quindi nonostante le infondate eccezioni degli operatori, anche un reclamo inviato dopo detto termine è da ritenersi efficace. In ogni caso ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve esser contestata senza ritardo, e quindi anche durante la vacanze, affinché il tour operator vi ponga tempestivamente rimedio.