Catania, 5 Dicembre 2011 – Il volo salta senza preavviso e inizia l’odissea per una donna rientrata da Londra a Catania con oltre 5 ore di ritardo: per lei un risarcimento da 1700 €.

Con una recentissima sentenza il Giudice di Pace di Giarre (CT), ha riconosciuto ad una passeggera il diritto previsto dal regolamento comunitario n. 261/2004. La consumatrice aveva vissuto una vera e propria odissea: doveva imbarcarsi sul volo in partenza alle 9,25 dall’aeroporto di London City e diretto a Milano Linate. Giunta in aeroporto le veniva comunicato che il volo era stato cancellato, senza alcun preavviso; veniva così trasferita all’aeroporto di London LHR ed inserita in lista d’attesa sul volo in partenza alle 11,40 per Roma Fiumicino.

A causa di questi disguidi, la passeggera perdeva il volo delle 13,20, che doveva portarla da Milano a Catania, dove giungeva solo alle ore 20,30, con un ritardo di oltre 5 ore rispetto a quello programmato. In tutto questo periodo di tempo alla passeggera non veniva prestata nessuna assistenza.

La compagnia aerea è stata condannata al pagamento di 950 €, oltre alle spese del giudizio, che superano i 700 €. L’importo di 950 € è stato determinato nella misura di 400 € per la compensazione pecuniaria conseguente alla cancellazione del volo prevista per tratte fino a 3.500 km, e di 500 € a titolo di risarcimento danni per il ritardo in virtù della Convenzione di Montreal, più 50 € per la mancata assistenza.

Nel corso del giudizio la compagnia aerea era arrivata a sostenere che non vi era stata nessuna cancellazione del volo. Circostanza smentita anche grazie alla testimonianza di altre due passeggere, che avevano subito lo stesso disservizio ed alle quali era stata corrisposta la sola compensazione pecuniaria.

“Ancora una sentenza, tra le poche che riconoscono il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria in seguito alla cancellazione del volo – ha dichiarato l’avv. Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia e responsabile nazionale trasporti dell’associazione, che ha assistito in giudizio la passeggera – La sentenza è poi importante perché, oltre alla compensazione, sancita dal regolamento comunitario n. 261/2004 riconosce anche il diritto del passeggero al risarcimento del danno per il ritardo, come previsto dalla Convenzione di Montreal, a conferma che le due normative concorrono e non si escludono”.

Info: 348-5152184, e-mail disservizi.aerei@confconsumatori.it o turismo@guardachetiriguarda.it.

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