Smarrimento bagagli e trasporto aereo: ecco alcuni consigli per quanti, loro malgrado, sono incappati in tale disservizio.

La prima cosa da fare, in caso di mancata riconsegna all’arrivo a destinazione del bagaglio registrato*, è aprire un rapporto di smarrimento, facendo constatare l’evento – prima di lasciare l’aerea riconsegna bagagli – presso gli uffici Lost and Found dell’aeroporto di arrivo. A tal fine è necessario compilare gli appositi moduli, comunemente denominati P.I.R. (Property Irregularity Report).

Se entro 21 giorni dall’apertura del “Rapporto di smarrimento bagaglio” non si ricevono notizie sul ritrovamento, per dare impulso alla pratica di risarcimento è necessario spedire una raccomandata a. r. alla  compagnia aerea con la quale si è viaggiato. Analoga procedura anche per i casi in cui il bagaglio originariamente smarrito venga ritrovato: in questo caso il termine di 21 giorni decorrerà dalla data di effettiva avvenuta riconsegna.

In entrambi i predetti casi bisogna inviare in fotocopia i seguenti documenti:

a) codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;

b) modulo P.I.R. rilasciato in aeroporto;

c) talloncino di identificazione del bagaglio;

d) prova dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio;

e) elenco del contenuto del bagaglio in caso di smarrimento;

f) elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato;

g) scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio;

h) indicazione delle proprie coordinate bancarie complete.

Ricordatevi, quindi, di conservare da subito tutti questi documenti, ivi compresi quelli relativi alle spese che è stato necessario sostenere in seguito allo smarrimento dei bagagli.

E passiamo adesso all’entità dei risarcimenti dovuti ai passeggeri.

Il consumatore, in caso di smarrimento o di ritardata consegna, ha diritto ad un risarcimento fino a euro 1.100,00 circa dalle compagnie aeree dell’Unione Europea e dei paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal. La stessa entità di risarcimento spetta poi al passeggero che ha subito il danneggiamento del bagaglio, e ciò a prescindere dalla modalità di consegna, avvenuta cioè regolarmente o in ritardo in seguito a smarrimento. Anche in questa ipotesi è necessario spedire una raccomandata, il cui termine, però, è più breve: sette giorni.

Fate attenzione all’osservanza di questi termini perché i vettori aerei spesso eccepiscono il ritardato invio del reclamo .

Diverso, infine, il risarcimento dovuto dalle compagnie aeree dei paesi che aderiscono alla convenzione di Varsavia, che è di circa 18 euro per chilogrammo.

Ma non mancano le sentenze che riconoscono ai passeggeri un risarcimento superiore a quello previsto sia dalla convenzione di Varsavia che da quella di Montreal.

*Il bagaglio registrato è quello consegnato dal passeggero al momento dell’accettazione e per il quale viene emesso il “Talloncino di identificazione bagaglio”.

Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia


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