Parma, 16 luglio 2007 – Il Giudice di Pace di Montecchio Emilia (Reggio Emilia) ha riconosciuto le ragioni di due associate, che avevano stipulato un contratto di viaggio con destinazione Cuba, e di cui non hanno potuto usufruire per parziale impossibilità sopravvenuta , condannando così il tour operator al rimborso parziale delle somme pagate, oltre che al pagamento di interessi e spese legali.

Accadeva infatti che, a causa di un violento uragano verificatosi a Cuba, le due associate decidevano di rinunciare al viaggio, recedendo dal contratto e dandone comunicazione all’agenzia di viaggi intermediaria, rappresentante e mandataria del tour operator.

Tale rinuncia appare certamente giustificata, dal momento che la violenza e la persistenza dell’uragano avrebbero rovinato la vacanza, cagionando disservizi e condizioni di qualità di gran lunga inferiori rispetto a quelle previste nel contratto. Questo con evidente inadempimento del tour operator che non ha tempestivamente provveduto, pur conoscendo le condizioni meteorologiche esistenti e le prevedibili ripercussioni sulle strutture alberghiere del luogo , a rispondere alle richieste delle contraenti, spostando la data della partenza o rimborsando il viaggio.

“ Una decisione – secondo l’avv. Giovanni Franchi, coordinatore della Consulta degli avvocati Confconsumatori e difensore delle due attrici – meritevole di rilievo, perché con la stessa il Giudice di pace ha stabilito che può parlarsi di danno da vacanza rovinata anche quando, come nella specie, il turista non venga per tempo avvertito dei disagi relativi ad avverse condizioni meterologiche (che non sono ovviamente addebitabili al tour operator). Questo, soprattutto, senza che abbia alcuna importanza il fatto che il turista sia partito o meno .”

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