Fallimento Todomondo: non ci sono soldi per risarcire i creditori Ecco come fare per cercare di recuperare i propri risparmi

Parma 6 aprile 2010 – Non ci sono soldi per risarcire i consumatori truffati da Todomondo . Il Giudice del Tribunale di Genova, con un provvedimento emanato nei giorni scorsi, ha decretato infatti che « non è prevedibile la realizzazione di alcun attivo da distribuire ai creditori concorsuali che hanno chiesto l’ammissione al passivo ».
Per tutti coloro che avevano presentato la domanda di ammissione al passivo si allontana così la speranza di ottenere un risarcimento da Todomondo, il cui fallimento è stato ufficializzato nell’ottobre 2009. Il Tour Operator con sede a Gallarate lascia insoluti milioni di euro di danni per migliaia di persone tra consumatori, fornitori e dipendenti.
Con il provvedimento dei giorni scorsi si è aperta, per quei creditori che avevano regolarmente chiesto l’ammissione al passivo, la possibilità di presentare un reclamo alla Corte di Appello di Genova, una strada difficile e onerosa per i consumatori: « Da quanto si legge dal decreto ex art. 102 L.F. depositato in data 23/3/2010 dal Tribunale di Genova, in pochi mesi dalla chiusura dei termini per l’ammissione allo stato passivo del Fallimento Todomondo Spa, vi sono poche probabilità di ottenere una liquidazione » dichiara il dottor Sergio di Chiara della Confconsumatori di Ferrara. « Tale decisione è l’evidente risultato delle novità introdotte dall’ultima riforma della Legge Fallimentare del 2007, la quale sancisce per la prima volta la possibilità di non procedere all’accertamento quando l’attivo reperito è di entità tale che possono essere soddisfatti solo i creditori prededucibili (cioè i titolari di crediti esigibili prima di ogni altro credito privilegiato o chirografario) e nulla è disponibile per i creditori concorsuali , che di regola sono i destinatari diretti dell’accertamento, riducendo i tempi delle procedure. Tuttavia, venendo a mancare la obbligatorietà ad accertare tutti i costi, che caratterizzava la legge fallimentare del 1942 in favore di un inutile spreco di iniziative, costi e tempi della giustizia, la riforma pone agli stessi consumatori e creditori l’onere di attivarsi in altre sedi per il recupero dei propri crediti ».
Restano però altre 3 possibilità per i creditori che vogliono tentare di recuperare i propri risparmi :
- Se non si è potuto effettuare il viaggio a causa del fallimento è possibile inoltrare domanda di rimborso al “Fondo nazionale di garanzia” mediante raccomandata a/r indirizzata a Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo Ufficio per lo sviluppo del turismo e la gestione degli interventi Servizio IV “Assistenza alla domanda turistica e Vigilanza” Via della Ferratella in Laterano, 51 00184 ROMA Il fac-simile della domanda da completare è scaricabile cliccando QUI . Le istruzioni per compilare la domanda si trovano QUI . Prima di inoltrare la domanda, però, occorre accertarsi di poter accedere al fondo: « Possono accedere al fondo – specifica l’avvocato Grazia Ferdenzi della Confconsumatori di Parma – solo i consumatori che hanno acquistato il pacchetto presso agenzie autorizzate (esclusi invece coloro che l’hanno fatto autonomamente attraverso internet, per esempio) che non sono potuti partire a causa del fallimento del tour operator. In base al contenuto delle disposizioni con le quali si è istituito il fondo, sono infatti esclusi coloro che lamentavano danni da vacanza rovinata ma che, in ogni caso, hanno effettuato la vacanza ».
- Chiedere rimborso all’agenzia di viaggio . Quest’ipotesi risulta praticabile però solo: a) dimostrando la responsabilità dell’agenzia viaggi nell’aver venduto un pacchetto turistico del tour operator Todomondo nonostante l’insolvenza di quest’ultimo fosse evidente e nota; b) se è stata preventivamente inviata una raccomandata a/r di reclamo da parte del consumatore all’agenzia di viaggio, secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 98 Codice del Consumo.
- Chiedere, se previsto dal contratto, un rimborso all’agenzia assicuratrice , qualora fosse stata stipulata un’assicurazione opzionale per un viaggio che il consumatore non ha avuto la possibilità di effettuare. Anche in questo caso è opportuno inviare richiesta di rimborso mediante raccomandata a/r ai sensi dell’art. 98 Codice del Consumo.