Su gentile concessione dell’Ing. Renzo Ferrari
RISPARMIO ENERGETICO: OPUSCOLO SUL RISPARMIO ENERGETICO REDATTO DALL’ING. RENZO FERRARI
Su gentile concessione dell’Ing. Renzo Ferrari
RISPARMIO ENERGETICO: OPUSCOLO SUL RISPARMIO ENERGETICO REDATTO DALL’ING. RENZO FERRARI
In questa rubrica sono disponibili vari articoli su argomenti di diritto dei consumatori.
1) Contratti a distanza rischio truffa Vedi l’articolo
2) La truffa dei dispositivi anti-gas venduti con il sistema “porta a porta” Vedi articolo
Negli ultimi anni il legislatore, è dovuto intervenire su una problematica, a dir poco irritante, oltre ad essere economicamente disastrosa, ovvero il fallimento dei Tour Operator, e conseguentemente la perdita della possibilità di usufruire dei pacchetti turistici pagati.
A propria tutela si rammenta di verificare:
1) ASSICURAZIONE DEL TOUR OPERATOR – Sarà necessario verificare innanzitutto se il Tour Operator aveva stipulato, come era suo obbligo ai sensi dell’art. 99 del Codice del Consumo, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i consumatori per il risarcimento danni.
2) RESPONSABILITÀ DELL’AGENZIA – Una seconda ipotesi è quella relativa alla responsabilità dell’agenzia di viaggi, che ha venduto il pacchetto turistico. Le agenzie venditrici dei pacchetti turistici hanno l’obbligo, previsto dall’art. 99 del Codice del Consumo, di stipulare una polizza assicurativa. Il consumatore può quindi chiedere il risarcimento all’agenzia di viaggi che direttamente o tramite la propria assicurazione dovrà risarcire i danni. È importante spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno contestando i fatti entro 10 giorni dall’inadempimento contrattuale e comunque dal rientro nel luogo di partenza ai sensi dell’art. 98 codice del consumo .
Altra possibilità:
INSINUAZIONE AL PASSIVO – La prima è insinuarsi al passivo del fallimento avanti il Tribunale che ha dichiarato il fallimento.
FONDO NAZIONALE DI GARANZIA – la seconda è quella di presentare istanza al “Fondo nazionale di garanzia” mediante raccomandata a/r
Pertanto si consiglia, di attivarsi entro e non oltre 10 giorni dal momento in cui non si può più usufruire del proprio pacchetto turistico o meglio dal rientro del luogo di partenza, inviando una raccomandata a/r., contestando l’inadempimento contrattuale e richiedendo il risarcimento dei danni.
Come è noto gli eventi sismici che hanno colpito l’Emilia-Romagna il 20 e 29 maggio 2012 hanno obbligato il Governo ad emettere un decreto legge per le aree colpite quali la provincia di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova e Rovigo.
Con il DL. 74/2012 poi convertito in legge, subendo successive modifiche, prevedeva la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e finanziamenti per chi al momento del sisma viveva nelle aree colpite dal sisma, sino al 30 novembre 2012.
Trattandosi una normativa d’urgenza ha subito successive modifiche facendo rientrare successivamente altri comuni all’epoca del sisma non indicati immediatamente, che ha consentito gli stessi residenti in quei comuni di beneficiare retroattivamente degli effetti del DL 74/2012.
Detto ciò, la norma in esame ossia l’art. 8 comma 1 e 8 del DL 74/2012 prevede “ 1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni, … sono altresi' sospesi fino al 30 novembre 2012:” e comma “9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano allaformazione del reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati…”
Detto ciò, chi rientra nei casi indicati dalla legge sopraccitata può ancora oggi richiedere la restituzione delle rate versate tra il 20/05/2012 e il 30/11/2012.
Si segnala, a tal proposito, che il Giudice di Pace di Ferrara con il ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del 19/03/2013 n. 374/2013 ha ingiunto una società finanziaria a restituire i mutui versati da un soggetto terremotato a Ferrara per i presupposti prima spiegati.
E’ il caso di osservare che a seguito della restituzione dei versamenti, conseguirà una rimodulazione delle rate ancora a scadere, allungando pertanto il pagamento delle stesse.
[Sergio Di Chiara]