La legge di stabilità per il 2013 ha permesso di consentire ai contribuenti un ulteriore mezzo di tutela, contro le cartelle esattoriali atte ad essere usate per iniziare la fase del recupero del credito da parte dello Stato, prevedendo anche la sospensione delle cartelle stesse.
Ed in particolare ai sensi dell’art. 1 commi da 537 a 544 è ammessa la sospensione della cartella di pagamento al ricorrere di alcune “cause idonee”, quali ad esempio il pagamento già effettuato, la prescrizione del diritto di credito, un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore o qualsiasi altra causa (dimostrabile) di non esigibilità del credito.
La domanda produce la sospensione immediata della riscossione, se presentata entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalita’ telematiche.
L’agente riscossore trasmette entro 10 giorni la richiesta all’ente creditore il quale ha altri 60 giorni per accogliere o respingere la domanda. Se entro 220 giorni dalla presentazione della domanda il debitore non riceve risposte, il debito si considera estinto per silenzio-assenso.
I motivi della sospensione
Le “cause idonee” sono:
• la prescrizione o la decadenza del diritto di credito intervenuta prima del momento in cui il ruolo è diventato esecutivo;
• un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
• una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
• una sospensione giudiziale o una sentenza che ha annullato in tutto o in parte il diritto alla riscossione, emesse in un giudizio al quale Equitalia non ha preso parte;
• un pagamento effettuato per il ruolo in questione prima della formazione del ruolo stesso;
• qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.
Si rammenta comunque che detto sistema di autotutela non ha effetto di sospensione sui termini di impugnazione avanti l’autorità giudiziaria.
[Sergio Di Chiara]