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1. Informativa Precontrattuale

Quando si acquistano online prodotti, quali beni e servizi, il consumatore ha diritto di ricevere le indicazioni essenziali sul bene offerto dall’esercente o fornitore[1]. Devono essere indicati in modo chiaro e comprensibile:

–   le peculiarità dell’articolo o della prestazione venduta;

–   il prezzo comprensivo di imposte e tasse;

–   le condizioni che regolano il contratto;

–   le spese di consegna;

–   la garanzia e i recapiti per l’assistenza post-vendita;

–   le modalità di pagamento, consegna o esecuzione del contratto;

–   l’identità e l’indirizzo geografico del fornitore;

–   le modalità per l’esercizio del diritto di recesso o annullamento
(sempre che non si tratti di beni per i quali la legge esclude la possibilità di recesso);

–   la durata, la validità dell’offerta, del prezzo e del contratto.

La legge prevede che tale diritto all’informativa precontrattuale si estenda anche alle offerte di prodotti finanziari commerciati a distanza, inclusi servizi di natura bancaria, assicurativa, creditizia, pensionistica e di investimento.

Il venditore non può rifiutarsi di dare queste informazioni. Qualora lo facesse, è possibile segnalarlo alle Associazioni di difesa del consumatore o all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Inoltre, è buona norma cercare di informarsi sempre sull’identità di chi vende anche mediante canali incrociati: amici, parenti, forum sui siti internet e Camere di Commercio.

 


 

[1] Il Decreto di recepimento della Direttiva 2011/83/UE, ha ampliato il catalogo delle informazioni ritenute “essenziali” per il consumatore, andando a modificare l’art. 48 del Codice del Consumo.

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