
July 3, 2014
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By:
Confconsumatori Nazionale/
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- Shopping Online / Online Shopping
Quando si acquistano online prodotti, quali beni e servizi, il consumatore ha diritto di ricevere le indicazioni essenziali sul bene offerto dall’esercente o fornitore[1]. Devono essere indicati in modo chiaro e comprensibile:
– le peculiarità dell’articolo o della prestazione venduta;
– il prezzo comprensivo di imposte e tasse;
– le condizioni che regolano il contratto;
– le spese di consegna;
– la garanzia e i recapiti per l’assistenza post-vendita;
– le modalità di pagamento, consegna o esecuzione del contratto;
– l’identità e l’indirizzo geografico del fornitore;
– le modalità per l’esercizio del diritto di recesso o annullamento
(sempre che non si tratti di beni per i quali la legge esclude la possibilità di recesso);
– la durata, la validità dell’offerta, del prezzo e del contratto.
La legge prevede che tale diritto all’informativa precontrattuale si estenda anche alle offerte di prodotti finanziari commerciati a distanza, inclusi servizi di natura bancaria, assicurativa, creditizia, pensionistica e di investimento.
Il venditore non può rifiutarsi di dare queste informazioni. Qualora lo facesse, è possibile segnalarlo alle Associazioni di difesa del consumatore o all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Inoltre, è buona norma cercare di informarsi sempre sull’identità di chi vende anche mediante canali incrociati: amici, parenti, forum sui siti internet e Camere di Commercio.
[1] Il Decreto di recepimento della Direttiva 2011/83/UE, ha ampliato il catalogo delle informazioni ritenute “essenziali” per il consumatore, andando a modificare l’art. 48 del Codice del Consumo.