Giudice di Aosta condanna Banca al risarcimento di danno esistenziale

“La coscienza di trovarsi di fronte ad un potere forte, del quale comunque si ha bisogno per le proprie necessità nel corso della vita”: questa una delle frasi della motivazione con la quale il Giudice di Pace di Aosta , con sentenza della scorsa primavera, ha condannato una banca al risarcimento del danno esistenziale in favore del proprio cliente .
Nel fare causa per l’illegittima applicazione degli interessi anatocistici un cittadino ha chiesto anche il risarcimento del danno esistenziale subito ed il giudice gli ha dato ragione. La richiesta ha avuto a proprio fondamento il costante rifiuto della banca a mettere a disposizione la documentazione richiesta, al solo scopo di ritardare i rimborsi dovuti , nonché per il rifiuto ad effettuare i conteggi necessari eliminando l’anatocismo, al solo scopo di costringere l’utente a pagare costose perizie, in definitiva allo scopo di dissuadere dall’intraprendere azioni rivendicative.
La domanda, ha affermato il giudice, ha un suo fondamento perché le banche, dopo le sentenze a loro sfavorevoli, pur rimuovendo la prassi dell’anatocismo, si sono sempre rifiutate di accettare il dettato giurisprudenziale anche per il passato e quindi, non solo hanno rigettato le richieste dei loro clienti di un nuovo conteggio con il rimborso di quanto illegittimamente riscosso, ma hanno anche cercato di ritardare e scoraggiare tali richieste, spingendo i clienti verso l’azione giudiziale, nella convinzione forse che pochi l’avrebbero intrapresa. Tale comportamento, tenuto conto dell’enorme potere dissuasivo della banca nei confronti di un privato cittadino, oltre a essere riprovevole, va condannato, anche sul piano giuridico, con il risarcimento del danno subito dall’interessato.
Nel nostro caso, ha osservato il giudice, vi è stato innanzitutto il rifiuto della banca di riconoscere l’illecito e rimborsare le somme percepite in più , a cui si è accompagnato il mancato rilascio della documentazione richiesta. Inoltre la coscienza di trovarsi di fronte ad un potere forte, del quale comunque si ha bisogno per le proprie necessità nel corso della vita, l’incertezza se subire quello che si ritiene un abuso ed una imposizione o iniziare una defatigante azione-legale, tutto ciò non può non aver causato uno stress all’utente e quindi influito sulla qualità della sua vita, determinando le condizioni per un risarcimento del danno esistenziale. Danno esistenziale che è stato descritto con riferimento all’art. 2 della Costituzione, intendendosi la qualità della vita come estrinsecazione concreta del diritto alla realizzazione personale . E ciò sia per quanto attiene alle relazioni interpersonali e sociali, sia per quanto attiene la propria condizione interiore, vale a dire il diritto a realizzarsi senza dover fronteggiare psicologicamente situazioni di disagio e di stress.
La valutazione del danno è stata poi fatta, per come anche richiesto, in via equitativa tenendo conto della personalità del soggetto interessato, il suo stato sociale, le sue condizioni economiche, etc.. E, tenuto conto che il cittadino che ha fatto causa è un avvocato, persona in grado di contrastare anche un potere “forte” e comunque in grado di difendersi da solo, il giudice ha ritenuto minimo il danno e lo ha determinato “simbolicamente” nella misura di soli €. 500,00.
Avv.Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia



