Parma, 22 aprile 2020 – Possibilità di sospendere fino a 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui garantiti da immobili e degli altri finanziamenti a rimborso rateale: è questo l’accordo che Abi (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Centro Tutela Consumatori e Utenti, Federconsumatori, La Casa del consumatore, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Udicon, Unione nazionale dei consumatori) hanno raggiunto nei giorni scorsi, che amplia le misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori autonomi e liberi professionisti colpite dall’evento epidemiologico da Covid 19.
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“Cura Italia”: Confconsumatori non vi lascia soli Per fare chiarezza, l’associazione pubblica un vademecum sulle novità per famiglie e consumatori contenute nel decreto-legge “Cura Italia”
Parma, 18 marzo 2020 – Il Consiglio dei ministri ha approvato il 17 marzo 2020 il decreto legge “Cura Italia” che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
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Abi e consumatori: intesa su moratoria famiglie Via all’Accordo per la sospensione della quota capitale per i finanziamenti alle famiglie. Nuova liquidità per far fronte alla crisi
Parma, 2 aprile 2015 – L’Associazione bancaria italiana e le Associazioni dei consumatori – Acu, Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa del cittadino e Unione nazionale consumatori – hanno raggiunto un accordo per la sospensione della quota capitale per i finanziamenti alle famiglie anche tenendo conto di quanto previsto dalla Legge di stabilità. L’Accordo è stato trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.
L’Accordo prevede la sospensione per un massimo di 12 mesi della sola quota capitale per i crediti al consumo di durata superiore a 24 mesi e per i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale. Tali misure si aggiungono al Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini). La sospensione può essere richiesta dal consumatore nei casi di cessazione del posto di lavoro, morte, grave infortunio o nei casi di misure di sospensione del lavoro e/o di ammortizzatori sociali anche qualora abbia ritardi di pagamenti fino a 90 giorni. La sospensione non comporta il pagamento di commissioni o interessi di mora, ma solo degli interessi alle scadenze contrattuali calcolati sul debito residuo.
Con l’accordo i firmatari hanno inteso ampliare le misure di sostegno alle famiglie in difficoltà nell’ambito del credito ai consumatori a medio e lungo periodo e hanno previsto tra i possibili beneficiari anche i soggetti che hanno subito sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro dovuta alla prolungata crisi economica. Entrambe le misure di sostegno non erano state fin qui previste in apposite iniziative.
L’Accordo riapre i termini anche per sospendere i finanziamenti per le famiglie che hanno già beneficiato di tale strumento negli anni passati, purché la sospensione non sia stata richiesta nei 24 mesi precedenti.
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Acquisto all’asta: le regole dai Notai e dai Consumatori Un modo alternativo e sicuro di comprare casa: ecco la guida gratuita per l'acquisto all'asta
Parma, 18 ottobre 2013 – Il Consiglio Nazionale del Notariato e 11 tra le principali Associazioni dei Consumatori, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, hanno presentato questa mattina a Roma la nona Guida per il Cittadino “ Acquisto all’asta. Un modo alternativo e sicuro di comprare casa ”, confermando la stabile e consolidata collaborazione a vantaggio della collettività.
Le aste immobiliari possono essere di due tipi: giudiziarie e di dismissione del patrimonio pubblico. L’asta giudiziaria realizza la vendita forzata di un immobile a causa di debiti insoluti da parte del proprietario. Nelle aste dismissive, invece, lo Stato o un ente pubblico offrono in vendita un bene immobile.
Secondo gli ultimi dati disponibili le vendite giudiziarie di beni immobili disposte dal giudice sono state nel primo semestre 2012 quasi 23.000 rispetto alle 38.900 dell’intero 2011 . Ipotizzando lo stesso ritmo anche nella seconda parte del 2012 si può prevedere un trend di crescita del 18%*.
Nella Guida, si possono trovare le risposte ai dubbi più frequenti: ad esempio se sia possibile o meno usufruire di un mutuo per l’acquisto all’asta e come debbano comportarsi i coniugi in regime patrimoniale di comunione dei beni. E ancora: vengono chiarite le procedure da seguire, gli strumenti per capire se si sta facendo un buon affare. Nella guida vengono affrontati questi e tanti altri temi: consigli, domande e box di approfondimento.
Un capitolo specifico è dedicato al progetto Rete Aste Notarili (RAN), lanciato dal Consiglio Nazionale del Notariato , che si caratterizza per l’alto livello di sicurezza, la facilità di accesso del cittadino e la riduzione dei costi. Per le aste giudiziarie nelle quali il giudice prevede l’utilizzo della RAN si può quindi partecipare all'asta presentandosi da un notaio periferico su tutto il territorio nazionale, senza dover essere presente fisicamente nel luogo dell'asta e presentando offerte residuali al ribasso, il tutto via web. Anche questa Guida è scaricabile gratuitamente dal sito web del Notariato (www.notariato.it) e delle associazioni dei consumatori che hanno collaborato alla sua realizzazione.
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- Ottobre, 18
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A Milano Confconsumatori ottiene una importante vittoria Se in una proposta d’acquisto di immobile viene inserita una condizione che non si verifica l’agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione
Milano, 1 giugno 2011 – Se in una proposta d’acquisto di immobile viene inserita una condizione che non si verifica (l’ottenimento di un mutuo), l’agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione . E’ questa la conclusione del Giudice che ha sancito la recente vittoria di Confconsumatori Milano che rappresentava un associato.
L’associato aveva sottoscritto una proposta di acquisto di immobile, condizionando la validità della proposta all’erogazione di un mutuo e alla vendita della casa di abitazione attuale. Co ntestualmente l’associato aveva sottoscritto su foglio separato l’impegno a pagare la provvigione all’agenzia immobiliare e aveva consegnato, inoltre, all’agente un assegno di 5.000 € a titolo di caparra, intestato al venditore.
La proposta era stata accettata dal venditore ma, nonostante le richieste ad istituti bancari, il mutuo non era stato erogato, cosicchè il proponente compratore aveva chiesto che fosse dichiarata l’inefficacia della suddetta proposta contrattuale a causa del mancato avverarsi della condizione sospensiva.
A questo punto, l’agenzia immobiliare si rifiutava di restituire l’assegno intestato al venditore e chiedeva il pagamento della provvigione, ritenendo di aver adempiuto alla sua obbligazione relativa alla conclusione dell’affare, mettendo in relazione venditore ed acquirente.
L’agenzia si è rivolta pertanto al Tribunale, il quale ha deciso di respingere tale domanda sostenendo la validità dell’apposizione della condizione sospensiva, in presenza della quale nessun obbligo scaturisce dalla scrittura denominata proposta d’acquisto. Il giudice non ha ritenuto valida la tesi della difesa dell’agenzia secondo cui l’aver fatto sottoscrivere l’impegno a pagare la provvigione su foglio separato fa scaturire l’obbligazione di pagamento a prescindere dall’esito e dalla conclusione dell’affare .
" La sentenza – commenta l’avvocato Wanda Zurlo di Confconsumatori Milano che ha difeso in giudizio l’associato – è meritevole di attenzione per la puntuale motivazione in tema di mediazione immobiliare, considerata anche la giurisprudenza sul punto che può dare adito a conclusioni sfavorevoli per il consumatore-utente dei servizi degli agenti immobiliari ".
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- Giugno, 1
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Incassati assegni non trasferibili: la Banca deve risarcire U n consumatore che aveva consegnato due assegni non trasferibili con il preciso impegno del beneficiario, la società immobiliare, di non metterli all’incasso.
Parma, 1 febbraio 2011 – Un’altra significativa vittoria della Confconsumatori a tutela di un consumatore che aveva consegnato due assegni non trasferibili con il preciso impegno da parte del beneficiario di non metterli all’incasso .
Era accaduto che lo stesso avesse sottoscritto, unitamente alla moglie, il 2 marzo 2004 un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un’unità immobiliare , per il prezzo di € 136.302,00, per stabilirvi la residenza della famiglia. In quell’occasione aveva consegnato al promittente venditore due assegni bancari dell’importo complessivo di € 13.630,20 intestati a se stesso , con l’apposizione in entrambi i titoli della clausola “non trasferibile” . C’era infatti l’accordo che i titoli, benché i medesimi contenessero una girata in bianco, non venissero incassati prima dell’atto definitivo di compravendita, dal momento che il conto corrente del consumatore non gli consentiva di trarre titoli di quell’importo. Gli era stata – è vero – assicurata da una banca la concessione di un mutuo per complessivi € 135.000,00, ma tale mutuo non sarebbe stato stipulato se il suo conto fosse risultato scoperto.
Nonostante gli accordi intercorsi tra le parti, i predetti titoli erano stati incassati, sebbene sui medesimi fosse apposta la clausola della non trasferibilità . Il che, come richiesto dal legale di Confconsumatori avv. Giovanni Franchi, che ha tutelato in giudizio il consumatore, ha portato il Tribunale di Parma a condannare l’istituto di credito presso il quale erano stati incassati gli assegni al risarcimento dei danni, pari al complessivo ammontare dei medesimi. Ciò sulla base l’art. 43 Regio Decreto 21 dicembre 1933 n. 1736, a norma del quale: “ L’assegno bancario emesso con la clausola "non trasferibile" non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente….Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento ”.
“ Di particolare importanza – dichiara l’avv. Giovanni Franchi – il fatto che il Tribunale abbia ritenuto irrilevante la circostanza che gli assegni fossero stati intestati a se stesso e consegnati con una girata in bianco. Quando, come nel caso, la legge è chiara ed inderogabile i comportamenti tenuti dalle parti non possono giustificare una sua violazione. Il consumatore viene così tutelato anche contro la sua implicita volontà contraria ”.
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- Febbraio, 1
- 649
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