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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

Friuli Venezia Giulia

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Alzheimer: Confconsumatori scrive a tutte le Regioni Una lettera ai presidenti regionali perché si facciano carico di un’emergenza sociale. Migliaia di famiglie sono in ginocchio per pagare una retta di ricovero che, per la Cassazione, non è dovuta

Parma, 23 gennaio 2015 – «I parenti dei malati di Alzheimer non devono pagare la retta per il ricovero: le leggi regionali devono uniformarsi a quanto previsto per legge e alla pronuncia della Cassazione». Nei giorni scorsi Confconsumatori ha scritto a tutti i Presidenti delle Regioni d’Italia sollevando un problema che tocca da vicino centinaia di migliaia di famiglie. Sono, infatti, in aumento esponenziale le famiglie che si rivolgono agli sportelli di Confconsumatori perché in difficoltà con il pagamento della retta del parente affetto da Alzheimer ricoverato. «Molti hanno visto il proprio reddito calare nettamente per effetto della crisi; – spiega Francesca Arnaboldi, vicepresidente di Confconsumatori – sono disperati perché non riescono a pagare per i loro congiunti e temono di vederli dimettere dalle strutture: a casa non riuscirebbero ad assisterli perché, nella maggior parte dei casi, la malattia richiede il supporto di servizi sociosanitari».

LA CASSAZIONE – Da anni Confconsumatori si occupa del tema, in particolare dopo che la Corte di cassazione (con sentenza n. 4558 del 22 marzo 2012), ha stabilito che i malati di Alzheimer e i loro parenti non devono versare alcuna retta alle Rsa o alle Casa di cura convenzionate. «La Cassazione — chiarisce l’avvocato Giovanni Franchi, consulente legale di Confconsumatori Parma — ha ribadito che nella patologia di Alzheimer non sono scindibili le attività socioassistenziali da quelle sanitarie, per cui si tratta “di prestazioni totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale”». Nonostante la pronuncia della Suprema Corte le leggi regionali e i regolamenti comunali continuano a prevedere la compartecipazione dei malati per la quota alberghiera.

LA LETTERA ALLE REGIONI – Per questo l’associazione ha deciso di rivolgersi a tutti i presidenti delle Regioni. Al di là delle battaglie in tribunale, che non fanno che affermare un principio chiaro, occorre sollecitare le Istituzioni, a partire dalle Regioni, affinché si uniformino a quanto statuito dalla Suprema Corte. «Lo scopo della nostra associazione non è incentivare le cause — sottolinea Francesca Arnaboldi —. Comprendiamo che anche gli enti locali devono fare i conti con risorse sempre più scarse, perciò stiamo scrivendo ai presidenti delle Regioni per provare a costruire un dialogo tra enti locali, famiglie e Rsa, in modo da garantire risposte adeguate ai bisogni dei malati e delle loro famiglie».

I PRIMI RISULTATI – Finora i legali dell’associazione hanno avviato alcune cause civili (in particolare a Parma, Trieste e Milano), mentre lo sportello di Confconsumatori Milano ha già ottenuto degli accordi stragiudiziali mediando tra famiglie, Comune e RSA. Ma non è affatto semplice. «Oggi le strutture si trovano a operare in un quadro normativo confuso, perfino contraddittorio — spiega Francesca Arnaboldi — Ci siamo attivati per trovare soluzioni in base alle esigenze delle famiglie e alla normativa applicabile. Innanzitutto, suggeriamo di chiedere aiuto ai servizi sociali del Comune di residenza, per verificare se l’ente può farsi carico dell’integrazione della retta. In alcuni casi è stato possibile raggiungere una soluzione bonaria tra le parti. Quando non ci sono alternative, consigliamo di mandare alla Rsa la lettera di recesso dall’impegno sottoscritto, in cui si comunica che nulla verrà più pagato».

Qualche struttura che ha ricevuto la lettera di sospensione dei pagamenti ha minacciato le dimissioni del malato. «Non possono farlo, perché commetterebbero il reato di abbandono di persone incapaci, perseguibile a livello penale – chiarisce Franchi – Inoltre la Cassazione richiama “il diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana”. Quindi, non è possibile alcuna rivalsa nei confronti del paziente o, se questi è deceduto, dei parenti. Inoltre, la “promessa di pagamento” sottoscritta dai familiari al momento del ricovero del congiunto è da ritenersi “nulla” perché illegittima». 

Scarica l'articolo pubblicato sul Corriere della Sera:

CorrieredellaSera_dossierAlzheimer_18_1_15

  • Gennaio, 23
  • 10028
  • Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Salute, Servizi e Società, sitoer
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Crack Coop Trieste, Istria e Friuli: Confconsumatori e Adoc in campo "Evitare il fallimento delle Coop Operaie di Trieste, sensibilizzare la Lega Coop per la ristrutturazione e ridurre a zero le perdite dei soci"

Trieste, 23 ottobre 2014 – Confconsumatori Friuli sta ricevendo in questi giorni numerose richieste di sostegno da parte di chi è stato coinvolto con i propri beni (a volte tutti) nello sciagurato crack delle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli. Per questo, insieme ad Adoc, Confconsumatori ha deciso di intervenire al fine di chiarire i limiti di intervento consentiti dallo “stato dei fatti” e tutelare le persone danneggiate. Le due associazioniprecisano alcuni aspetti fondamentali:

· al momento non è ancora stato dichiarato il fallimento delle Coop Operaie e, dunque, in mancanza di fallimento non si può agire contro nulla e nessuno;

· è auspicabile che il Sistema Lega Coop, anche tramite i suoi associati, si faccia carico del salvataggio delle Coop Operaie impedendone il fallimento che risulterebbe disastroso a livello politico per il Sistema cooperativo stesso su cui grava anche la responsabilità della vigilanza e revisione degli enti cooperativi aderenti;

· nel caso di salvataggio non ci saranno penalizzazioni sui depositi, seppure è ipotizzabile un loro “congelamento” per alcuni anni con un limite iniziale della quota di prelievo.

Qualora venisse dichiarato il Fallimento, Confconsumatori e Adoc, svolgeranno un servizio di consulenza mirata valutando la singolarità di ciascuna posizione per meglio agire a tutela degli interessi specifici in sede Penale e Civile promuovendo “un’azione multipla”, volta a raggruppare più soggetti per un approccio agevolato alla giustizia. Nell’ipotesi del fallimento il diritto certo si fermerebbe al valore della Fidejussione – 30% del deposito versato – mentre l’azione legale si svolgerebbe, a seconda di quella prescelta, verso tutto il management e gli Organismi Ufficialmente preposti alla Vigilanza e Revisione dei Conti. "Il disonore – commentano Augusto Truzzi di Confconsumatori (nella foto) e Antonio Ferronato di Adoc – deve comunque ricadere anche su coloro che – per conoscenza e ruolo – sapevano del disastro finanziario in corso ( sembra siano in molti ) ma, posti in sicurezza gli interessi cui erano portatori, si sono ben guardati dal denunciare pubblicamente i fatti".

La volontà delle due associazioni è quella di:

  • evitare il fallimento delle Coop Operaie;
  • sensibilizzare in tal senso Lega Coop che, a sua volta, ha già annunciato tramite il Presidente del FVG Gasparutti “di attivarsi per favorire un percorso di ristrutturazione per mettere Coop Operaie in rete con la grande distribuzione nazionale del mondo Lega Coop “,
  • ridurre allo zero la perdita di denaro dei soci sottoscrittori.

CONFCONSUMATORI TRIESTE (TS)
Campo San Giacomo 10   – CAP 34137
Telefono:  040.3481472
Cellulare:  349.3250702
Fax:  040.3484754
E-mail regionale: confconsfvg@libero.it
E-mail provinciale: confcons.ts@katamail.com
Responsabili:   Augusto Truzzi
Orari di apertura:  Martedì e mercoledì ore 19-20.30; venerdì e sabato ore 10-12 

  • Ottobre, 23
  • 4427
  • Friuli Venezia Giulia, Risparmio e Investimenti
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Anziani non autosufficienti e Alzheimer: a Pordenone un convegno Un incontro per chiarire chi deve pagare la retta in caso di ricovero di parenti affetti da Alzheimer e anziani non più autosufficienti

Pordenone – Gorizia, 17 giugno 2014 – Ieri Confconsumatori Gorizia ha organizzato a Pordenone un incontro dal titolo "Malati di Alzheimer e anziani ultra65enni: chi paga la retta?". L’evento era in collaborazione con l’Associazione Familiari Alzheimer Onlus di Pordenone, la cui presidente, Daniela Mannu, ha evidenziato l’estrema importanza del tema: «Nonostante avessimo, sin dal 2012, pubblicato la sentenza sul sito dell'associazione, fino all’intervento di Confconsumatori non eravamo riusciti a dare seguito a quanto sancito dalla Suprema Corte».

L’avvocato Elena De Luca, responsabile di Confconsumatori Gorizia ha presentato la propria associazione: «I nostri sportelli sono sempre a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti. Non avendo ancora una sede su Pordenone per ora lavoreremo insieme al collega Michele De Cesco>. Ma a spiegare, in modo semplice e immediato, quali sono le conseguenze concrete dell’ormai nota pronuncia della Cassazione per le singole famiglie con parenti non autosufficienti ricoverati è stato l’avvocato di Confconsumatori Parma Giovanni Franchi, che ha illustrato anche le procedure da seguire nelle diverse fattispecie, le eventuali problematiche sottese, dimostrando anche una grande sensibilità all'aspetto umano di chi vive queste situazioni di difficoltà. Per Franchi l'applicabilità della sentenza si estende anche ai casi di demenza (e quindi per i malati cui non è stato diagnosticato l'Alzheimer).


Erano circa 70 i cittadini presenti nel pubblico, particolarmente attento e interessato. Alcuni di loro hanno chiesto come fare nel caso in cui la casa di riposo, a seguito della lettera di rimborso, dimetta il malato o metta in atto ritorsioni. A questi Franchi ha spiegato che le RSA non possono commettere reato di abbandono di incapace, sospendendo l’assistenza, né porre in essere ritorsioni (a conferma sono stati richiamati a titolo esemplificativo i numerosi casi gestiti dal legale in tutta Italia). Altre domande hanno riguardato le possibili evoluzioni giurisprudenziali e normative e le conseguenze sui procedimenti in corso; se ci siano peculiarità o eccezioni in Friuli in quanto regione a statuto speciale; come ripartire le spese di lite; la procedura da seguire e le relative tempistiche e la possibilità di intraprendere una class action. 

Come aveva ribadito anche a Ferrara, nel corso di un analogo convegno nei mesi scorsi, Confconsumatori ha ricordato la posizione dell’associazione nei confronti degli Enti pubblici, in tema di Alzheimer: «Ciò che l’associazione dice – ha spiegato Franchi – è che si può smettere di pagare e ottenere il rimborso di quanto già illegittimamente pagato. Le vittorie ottenute lo confermano. Ma il nostro lavoro non è assolutamente volto a creare uno scontro con i Comuni, al contrario vorremmo che i Comuni si facessero portavoce, con noi, del problema alla Regione affinché questa, quale titolare del Servizio Sanitario Regionale, al quale spettano le spese, si faccia carico della questione».
Sono stati infine distribuiti dei brevi resoconti dei risultati ottenuti finora e le copie per esteso della sentenza della Cassazione: «Molti famigliari di anziani e malati di Alzheimer, in alcuni casi già deceduti, – ha evidenziato Franchi – hanno già deciso di avviare pratiche di rimborso complimentandosi per l’iniziativa e dell’interesse positivo da parte dell’Associazione Familiari Alzheimer Onlus di Pordenone».

  • Giugno, 17
  • 4194
  • Friuli Venezia Giulia, Salute, Servizi e Società
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Multiproprietà: nuova vittoria in appello La Corte d’Appello di Trieste ha confermato la nullità per indeterminatezza del contratto d’acquisto e del finanziamento collegato

Trieste, 3 settembre 2013 – Svanito il sogno della multiproprietà alle Baleari erano rimasti solo i debiti con la società finanziaria. Oggi, dopo la vittoria in primo grado, la Corte d’Appello ha nuovamente riconosciuto la ragione di una coppia di consumatori di Pordenone: ancora una significativa vittoria dei legali Confconsumatori in materia di multiproprietà . Questa volta è stata ancora la Corte d’appello di Trieste, con sentenza 619/13, a confermare una precedente sentenza del Tribunale di Pordenone del novembre 2011 che aveva dichiarato la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà, sottoscritto da una coppia di associati Confconsumatori, e del connesso contratto di finanziamento.

La Corte ha accertato la nullità del contratto , avente ad oggetto l’acquisto di un certificato di associazione del complesso turistico residenziale sito nelle isole Baleari a causa della sua assoluta indeterminatezza . Secondo il giudice di primo grado – e la sentenza è stata confermata da quello d’Appello – non sarebbe in realtà ben chiaro l’oggetto dello stesso, il periodo di tempo nel quale esercitare il diritto di godimento, i costi di gestione e tutto quanto necessario per la sua individuazione.

La Corte, come già aveva fatto il Tribunale, ha inoltre ravvisato un incontestabile collegamento negoziale tra il contratto di acquisto e quello di concessione del credito stipulato con una società finanziaria , dichiarando, per l’effetto, anche la nullità di quest’ultimo.

« La sentenza , – secondo gli avvocati Giovanni Franchi e Augusto Truzzi , legali Confconsumatori che hanno difeso in giudizio la coppia – conferma l’orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Trieste, di Verona e di Parma e delle Corti d’appello di Trieste e Bologna, per le quali il contratto di finanziamento deve ritenersi strettamente connesso a quello d’acquisto, con la conseguenza che dalla nullità di quest’ultimo discende anche la sua ».

Sempre per gli avvocati Franchi e Truzzi: «è di particolare importanza il fatto che la Corte abbia confermato la sentenza nella parte in cui, oltre a dichiarare la nullità del contratto di finanziamento – il che impedisce che possano essere chiesti altri soldi ai consumatori – abbia anche dichiarato che nulla era dovuto alla società che aveva concesso il finanziamento. Principio, questo, dal quale discende, quale conseguenza, che tutti coloro che hanno sottoscritto contratti di questo tipo potranno chiedere, entro i limiti della prescrizione decennale, il rimborso delle somme versate anche alle finanziarie, non più solo ai venditori , ormai tutti dichiarati falliti anche a causa e grazie alle cause promosse da Confconsumatori ».

Scarica la sentenza

  • Settembre, 3
  • 4475
  • Friuli Venezia Giulia, Turismo e Trasporti
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Multiproprietà: nuova vittoria in appello a Trieste Rimborso confermato in appello per una coppia che sognava le Baleari e si era trovata con un contratto fumoso e un finanziamento

Parma -Trieste, 24 maggio 2013 – Una coppia di Trieste sognava le Baleari, ma si era ritrovata con un contratto fumoso e un finanziamento da pagare. Ancora una significativa vittoria di Confconsumatori in materia di multiproprietà: la Corte d’appello di Trieste, ha confermato una precedente sentenza del Tribunale di Trieste del 2010 che aveva dichiarato la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà e del connesso contratto di finanziamento .

La Corte ha accertato, a causa della sua assoluta indeterminatezza , la nullità del contratto d’acquisto di un certificato di associazione del complesso turistico residenziale “Mediterranean Club Cala PI” nelle isole Baleari. Secondo i giudici di primo grado e d’appello non è chiaro l’oggetto del contratto, consistente nell’acquisto di un mero certificato d’iscrizione . Sarebbe, in particolare, incomprensibile in cosa mai il medesimo si sostanzi, non essendo certo direttamente individuabile in un vero e proprio diritto di soggiorno.

La Corte, come già il Tribunale, ha inoltre ravvisato un incontestabile collegamento negoziale tra il contratto di acquisto e quello di concessione del credito stipulato con una società finanziaria, dichiarando, per l’effetto, anche la nullità di quest’ultimo.

« La sentenza – secondo gli avvocati Giovanni Franchi e Augusto Truzzi, legali Confconsumatori che hanno difeso in giudizio la coppia – conferma l’orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Trieste, di Verona e di Parma e delle Corti d’appello di Trieste e Bologna,  per le quali il contratto di finanziamento deve ritenersi strettamente connesso a quello d’acquisto, con la conseguenza che dalla nullità di quest’ultimo discende anche la sua. è di particolare importanza il fatto che la Corte abbia confermato la sentenza nella parte in cui, oltre a dichiarare la nullità del contratto di finanziamento – il che impedisce che possano essere chiesti altri soldi ai consumatori – abbia anche dichiarato che nulla era dovuto alla società che aveva concesso il finanziamento . 

«Tutti coloro che hanno sottoscritto contratti di questo tipo – concludono i legali –  potranno chiedere, entro i limiti della prescrizione decennale, il rimborso delle somme versate anche alle finanziarie , non più solo ai venditori, ormai tutti dichiarati falliti anche a causa e grazie alle cause promosse da Confconsumatori ».

Scarica la sentenza della Corte d'Appello di Trieste.

  • Maggio, 24
  • 3581
  • Friuli Venezia Giulia, Turismo e Trasporti
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Multiproprietà: due vittorie a Trieste e Pordenone I giudici hanno dichiarano la nullità per indeterminatezza del contratto di acquisto e anche del contratto di finanziamento collegato

Trieste, 12 novembre 2010 – Confconsumatori ha collezionato due significative vittorie, una a Trieste e l’altra, di poco precedente, a Pordenone, entrambe in materia di multiproprietà. Nel capoluogo giuliano a settembre, con sentenza n. 876/2010, il Tribunale ha dichiarato la nullità e, in subordine, l’annullamento del contratto di acquisto di una multiproprietà e, congiuntamente, quella del contratto di finanziamento ad esso collegato , sottoscritto da una coppia di associati Confconsumatori.

Nella sentenza, il giudice descrive efficacemente la disavventura in cui sono incappati i due associati: “ una serie di artifici e raggiri, uno stordimento dei clienti, una confusione ingenerata con una congerie di moduli e contratti confezionati in modo allettante, che costituiscono la trama di un dolo determinante ”. Il giudice, quindi, dopo aver stabilito l’assoluta indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto del contratto ha condannato la sola società di time sharing alla restituzione di tutte le somme ottenute, oltre agli interessi dalla data della commissione del fatto illecito, mentre ha condannato anche l’Istituto di Credito al pagamento delle spese processuali.

Assai simile la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 696/2010 Rep. 1485/10 del luglio 2010, che ha sancito la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà e congiuntamente quella del contratto di finanziamento ad esso collegato , sottoscritto da una associata Confconsumatori. Anche in questo caso il giudice ha riconosciuto l’incertezza dell’oggetto del contratto : “ l’attrice non è stata messa in grado di capire in cambio di che cosa avrebbe dovuto sborsare ben 20 milioni delle vecchie lire più £ 6.414.000 di interessi. Il contratto è quindi radicalmente nullo per indeterminatezza dell’oggetto ”.

Le sentenze confermano così l’orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Firenze, di Verona, di Parma e di Milano, ottenute da legali della Confconsumatori, per le quali:

A) il contratto deve specificare con chiarezza il suo oggetto , chiarendo il periodo nel quale il diritto può essere esercitato e

B) la nullità si estende anche al contratto di finanziamento “collegato funzionalmente” a quello di multiproprietà, e come tale soggetto alle stesse sorti giuridiche.

Secondo l’avv. Augusto Truzzi, legale Confconsumatori che ha difeso in giudizio gli associati in entrambi i giudizi, « le due sentenze sono di particolare importanza, perché ribadiscono che il contratto di finanziamento è strettamente collegato al contratto di acquisto ».

Scarica la sentenza di Trieste cliccando QUI

Scarica la sentenza di Pordenone cliccando QUI

  • Novembre, 12
  • 341
  • Friuli Venezia Giulia
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Pagina 1 di 3123»

SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
e-mail sportello: confconsumatoriaqsu@gmail.com
Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
SAN SALVO
Vico IV Garibaldi 2   – CAP 66050
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Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

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