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TAG: bond argentina

Bond Argentina: Appello accolto dopo 20 anni Per la Corte d’Appello di Firenze il contratto quadro diventa nullo se non è conforme alla normativa imperativa del testo unico.

Firenze, 24 marzo 2021 – Finisce dopo 20 anni l’odissea di un risparmiatore che si era rivolto alla Confconsumatori Toscana per ottenere il risarcimento conseguente alla perdita in titolo dello stato argentino.

IL CASO – Sino al maggio 2000 il risparmiatore aveva sempre investito in bot e cct dello stato italiano, quando un funzionario di Banca lo aveva invitato ad investire in titoli dello stato argentino in quanto, a suo avviso, sicuri come quelli italiani trattandosi di titolo di stato. Dopo pochi mesi dall’acquisto dei titoli, l’Argentina aveva dichiarato il default e al risparmiatore viene negato il rimborso dei 13 mila euro investiti, che rappresentavano i risparmi di una vita.

Il risparmiatore si era così rivolto a Confconsumatori Firenze per proporre una causa contro la Banca. Tuttavia, il Tribunale in primo grado, nonostante le fondate eccezioni del consumatore, aveva dichiarato che il risparmiatore – in quanto avvocato – doveva essere sicuramente preparato in materia di strumenti finanziari e che le carte erano state tutte regolarmente firmate, quindi il contratto quadro era valido.

L’APPELLO – Ritendo ingiusta la sentenza di primo grado il consumatore, sempre seguito dall’Associazione, nel 2016 aveva portato il caso davanti alla Corte d’Appello di Firenze che aveva ribaltato il verdetto, rilevando che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere valido il contratto quadro sottoscritto nel 1992, che invece era da ritenersi vistosamente nullo in quanto prevedeva la sottoscrizione di titoli anche telefonicamente, pratica non conforme alla normativa imperativa intervenuta col testo unico nell’anno 1998. Difatti il risparmiatore non aveva mai firmato l’ordine di acquisto e non aveva ricevuto in forma scritta le informazioni connesse al rischio di quei titoli stranieri.

LA SENTENZA – La Banca è stata condannata a riprendersi i tango bond venduti e restituire la somma spesa dal risparmiatore, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria, con condanna alle spese legali dei due gradi di giudizio.

Da anni Confconsumatori chiede l’istituzione di sezione specializzate di Magistrati in ambito di risparmio (così come avviene per le cause d’impresa e di lavoro) al fine di armonizzare la giurisprudenza e non costringere i risparmiatori ad appelli e ricorsi particolarmente lunghi.

Confconsumatori prosegue così la tutela dei risparmiatori traditi. Lo sportello di Firenze, di Via Modena 23, è a disposizione per affrontare simili tematiche ed è contattabile al numero 055 585 564 oppure alla casella mail firenze@confconsumatoritoscana.it

LINK ai precedenti comunicati sul caso Bond Argentina

  • Marzo, 24
  • 2248
  • Dalle Sedi, Risparmio e Investimenti, Toscana
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Tango Bond: vittoria in appello da 15 mila euro Il Giudice in Appello ha accolto la domanda di nullità dell’acquisto dei bond argentini anche se non era stata avanzata in primo grado

Parma-Bologna, 27 gennaio 2017 – Ancora una vittoria in Appello in materia di “risparmio tradito” che ribalta la sentenza di primo grado del Tribunale di Parma.

Nel caso deciso dalla Corte d’Appello di Bologna una decina di giorni fa, la risparmiatrice aveva perso la causa di primo grado davanti al Tribunale di Parma contro la banca tramite la quale aveva acquistato obbligazioni argentine per 15.048,87 €. La donna si era rivolta a Confconsumatori, e tramite uno dei legali dell’associazione, Giovanni Franchi, aveva deciso di proporre l’Appello.

Il giudice ha accolto la domanda di nullità dell’operazione ai sensi dell’art, 23 TUF, uniformandosi ad un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, anche di quella della Cassazione, secondo cui perché l’ordine non sia nullo per difetto di forma a norma dell’art. 23 TUF è necessario che lo stesso sia accompagnato da un contratto generale d’investimento – quello che regola tutti i rapporti tra banca e investitore – sottoscritto, oltre che dal cliente, anche dal legale rappresentante dell’istituto. Ma l’aspetto più importante della sentenza è che la Corte ha ritenuto rilevabile d’ufficio e, di conseguenza, proponibile anche in appello la domanda di nullità, benché la stessa non fosse stata avanzata in primo grado.

«Una decisione importantissima – dichiara l’avvocato Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori Parma, che ha tutelato in giudizio la risparmiatrice – che conferma un principio sempre più ripetuto dalla giurisprudenza, secondo cui anche domande di nullità, come quelle previste dall’art. 23 TUF c.d. di protezione perché eccepibili solo da una parte, ossia il risparmiatore, sono rilevabili d’ufficio, quando l’effetto che ne deriva è a vantaggio della parte protetta. E così ancora una volta siamo riusciti a ribaltare una decisione di un Tribunale, quello di Parma, la cui giurisprudenza si discosta spesso da quella della Suprema Corte, a dispetto degli interessi dei risparmiatori, che vengono spesso condannati a pagare ingenti spese di lite».

Scarica la sentenza.

  • Gennaio, 27
  • 4425
  • Emilia Romagna, Risparmio e Investimenti, sitoer
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Bond Argentina: vittoria in appello a Bologna Ancora una vittoria di Confconsumatori in materia di titoli Argentini: dopo la sconfitta in primo grado, recuperati oltre 126 mila euro

Parma, 2 dicembre 2016 – Nuova vittoria in materia di obbligazioni argentine: l’erede di una parmigiano che aveva perso in primo grado ha ottenuto, in appello, la restituzione di 126 mila euro.

Nel caso deciso dalla Corte d’Appello di Bologna il risparmiatore aveva agito davanti al Tribunale di Parma contro la banca tramite la quale aveva acquistato obbligazione argentine per oltre 250 mila euro. Avendo il Giudice respinto la domanda, il figlio del titolare (nel frattempo deceduto) si è rivolto alla Confconsumatori per concorrere in appello.

In primo grado era stata richiesta la nullità dei contratti di acquisto delle obbligazioni Argentina e la restituzione delle somme investite, oltre interessi legali e risarcimento del danno. La domanda era stata respinta in quanto il contratto risultava perfezionato perché redatto per iscritto e sottoscritto dal cliente; si negava inoltre la tesi di conflitto di interessi della banca. Il consumatore, però, sosteneva che se fosse stato informato di cosa stava effettivamente acquistando non avrebbe sottoscritto le obbligazioni. In seguito, l’erede del risparmiatore danneggiato si era rivolto a Confconsumatori per ricorrere in appello.

Nel corso del processo di secondo grado il Giudice ha applicato l’articolo 23 TUF che prevede la nullità per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori che non siano redatti per iscritto. Infatti mancava, nel contratto, la sottoscrizione della banca, un elemento che nella precedente sentenza non era stato considerato. La Corte ha quindi dichiarato la nullità dell’acquisto e condannato la banca alla restituzione della somma di oltre 126 mila euro, pari alla differenza tra il capitale investito e il ricavato dalla vendita, maggiorata degli interessi, e delle spese legali.

«Si tratta di una decisione importantissima – dichiara l’avvocato Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio i risparmiatori – che costituisce un’importante conferma dell’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza (anche della Cassazione) secondo cui è necessario che l’ordine sia accompagnato da un contratto generale d’investimento, che regola tutti i rapporti tra banca e investitore, sottoscritto, oltre che dal cliente, anche dal legale rappresentante dell’Istituto. L’assenza del contratto quadro sottoscritto da entrambe le parti consente oggi la nullità dell’acquisto, con il recupero di tutti gli investimenti non andati a buon fine, sempre che l’acquisto sia stato fatto entro il termine di prescrizione decennale».

Scarica la sentenza.

  • Dicembre, 2
  • 3133
  • Emilia Romagna, Risparmio e Investimenti, sitoer
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Risparmio “tradito”: risarcimento per gli eredi Cerruti e Argentina: due vittorie di Confconsumatori a Piacenza e a Pavia che arrivano quando gli investitori sono ormai deceduti

Parma, 20 febbraio 2015 – I loro genitori se ne sono andati prima di riuscire ad ottenere giustizia: oggi sono gli eredi di due risparmiatori, di Piacenza e Pavia, a vedere finalmente riconosciuto un equo risarcimento per il comportamento scorretto delle banche.

PIACENZA, TITOLI “CERRUTI FINANCE” – Il Tribunale di Piacenza ha condannato una banca alla restituzione in favore dei figli di quanto versato dai genitori, deceduti, per l’acquisto di obbligazioni Cerruti Finance S.A. Il Tribunale ha, infatti, riscontrato che la banca era contrattualmente inadempiente per non avere non avere tenuto conto del fatto gli investitori, due anziani che intendevano mettere al sicuro i loro risparmi, dovevano essere considerati investitori inesperti, anche sulla base del fatto che si erano rifiutati di fornire informazioni a norma dell’art. 28 Reg. Consob n. 11522/98. L’operatore finanziario avrebbe dovuto considerare inadeguato per quei risparmiatori un investimento in bond emessi da una finanziaria estera, la Cerruti Finance, creata al solo scopo di consentire a una società carica di debiti la possibilità di emettere obbligazioni. Di qui, per il giudice, la violazione dell’art. 29, l’inadempimento, la risoluzione del contratto e la condanna della banca a restituire il versato, detratte le somme percepite nella procedura concorsuale (escluse le cedole riscosse), per complessivi 67.700 €. «Come risulta dalla sentenza– dichiara l’avvocato Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori Parma – è impensabile che un intermediario finanziario valuti l’adeguatezza di un investimento accontentandosi di un semplice rifiuto a fornire informazioni. Purtroppo è ormai sempre più difficile il recupero di tali investimenti finiti in default, perché ormai sono decorsi quasi tutti i termini di prescrizione».

PAVIA, BOND ARGENTINA – Il Tribunale di Pavia ha condannato un Istituto di credito a restituire alla figlia di una sua investitrice, quale erede, le somme a suo tempo investite in obbligazioni Argentina, sulla base della totale mancanza del contratto di negoziazione. La banca, infatti, non ha prodotto alcun contratto in corso di causa e si è difesa esclusivamente eccependo il decorso del termine di conservazione della documentazione. Ma il Giudice ha dato torto all’intermediario, statuendo l’irrilevanza delle eccezioni di fronte al difetto di forma che la legge impone per quei contratti La figlia ha ottenuto così 23.300 € più gli interessi e le spese legali. «La sentenza è importante – afferma l’avvocato Sabrina Contino, legale di Confconsumatori Milano che ha patrocinato la causa – perché il Tribunale ha ritenuto che la prescrizione di conservare la documentazione per un periodo di tempo limitato non solleva la Banca del suo onere probatorio. Infatti un conto è il rispetto di norme di natura amministrativa, finalizzate a consentire l’attività di ispezione e controllo da parte degli organi di vigilanza, e altro è derogare ad un requisito di forma prescritto dalla legge nell’ambito del rapporto contrattuale tra le parti».

  • Febbraio, 20
  • 3504
  • Emilia Romagna, Lombardia, Risparmio e Investimenti, sitoer
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Risparmi “protetti”: vittorie a Prato e Roma Mentre a Roma viene rimborsata una vittima di pirateria informatica, Prato festeggia ben 10 sentenze positive contro le banche in pochi mesi

Prato-Roma, 8 gennaio 2015 – Confconsumatori apre il nuovo anno all’insegna della difesa dei piccoli risparmiatori. A Roma un nuovo successo per una vittima di pirateria informatica, mentre a Prato il 2014 si è chiuso con la conta di 10 sentenze positive in materia di risparmio tradito.

PRATO 10 VITTORIE – Tra fine agosto e novembre 2014 Confconsumatori Prato ha ottenuto ben 10 sentenze a favore dei propri associati in cause civili contro le banche. Oggetto del contendere, non solo la vendita di tristemente noti titoli argentini ma anche il celebre piano finanziario "For You‎”, da tempo ritirato dal mercato. «Abbiamo accolto i successi in Tribunale con grande soddisfazione per i nostri associati ma non certo con sorpresa – commenta il presidente provinciale Marco Migliorati – Sono successi numerosi e importanti ma che si innestano in una lunga serie di affermazioni positive con le quali i nostri avvocati hanno permesso alle famiglie di recuperare negli anni centinaia di migliaia di euro di risparmi ormai ritenuti perduti. In questi ultimi mesi, i risparmi recuperati a Prato superano i 250 mila euro».

ROMA FURTO SU CONTO ONLINE – Un consumatore di Roma aveva subito, a seguito di una frode informatica, diversi prelievi non autorizzati dal proprio conto online. Aveva disconosciuto e denunciato le operazioni a Poste Italiane S.p.A. lamentando anche l’inesistenza del sistema di alert e la scarsa efficienza dei servizi di sicurezza. A seguito dell’intervento della Confconsumatori Roma, e in particolare dell’avvocato Barbara D’Agostino, è stato riconosciuto all’associato il rimborso della somme fraudolentemente trafugate dal suo conto corrente, tramite il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. «Quella dell’ABF – commenta la D’Agostino – è una decisione molto importante perché riconosce che è obbligo degli intermediari adeguare gli standard esistenti per rendere sicure le transazioni dagli attacchi di pirateria informatica».

  • Gennaio, 8
  • 3388
  • Internet, Lazio, Risparmio e Investimenti, Toscana
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Bond Argentini: già pericolosissimi nel 1997 Pronuncia fondamentale della Corte d’appello dell’Aquila Riconoscimento tardivo: «Molte cause analoghe sarebbero andate diversamente»

Parma, 24 ottobre 2014 – Un’altra importante vittoria dei legali di Confconsumatori relativamente ad acquisti di titoli argentini. La banca venditrice si era appellata alla sentenza di primo grado di Teramo che aveva dichiarato la nullità dell’acquisto dei bond. La Corte dell’Aquila, pur ritenendo che non ci fossero i presupposti per la nullità, ha comunque confermato la condanna della banca alla restituzione di 64.574,30, oltre alla copertura delle spese processuali.

Il consumatore, residente a Teramo, aveva acquistato bond in 5 diversi momenti tra il 1997 e il 2001, e aveva già ottenuto dal Tribunale della sua città, grazie ai legali Confconsumatori, la nullità degli ordini a causa della violazione di norme del TUF. La Corte d’appello, uniformandosi all’indirizzo della Cassazione, ha ritenuto che la violazione di quelle disposizioni non comportasse nullità. Lo stesso giudice ha, peraltro, rilevato che era ormai tempo che quei titoli erano da considerare pericolosi, tanto pericolosi da rendere necessaria una specifica informativa da parte della banca, specifica informativa non provata in giudizio dall’istituto. Di qui, per la Corte, la responsabilità risarcitoria della banca, con conseguente suo obbligo di risarcire il danno pari all’importo versato per l’acquisto.

«Trattasi – per l’avv. Giovanni Franchi legale Confconsumatori che ha assistito nei due gradi del giudizio l’associato – di una sentenza importantissima, perché è la prima ad aver chiarito che già nel 1997 i titoli argentini erano pericolosissimi. Se così fosse sempre avvenuto molti analoghi processi sarebbero finiti diversamente. Purtroppo i Tribunali quasi mai hanno approfondito la pericolosità dei bond argentini e molti risparmiatori hanno perso cause analoghe, venendo oltretutto condannati a pagare ingentissime spese processuali».

Scarica la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila

  • Ottobre, 24
  • 3713
  • Abruzzo, Risparmio e Investimenti
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SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
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Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
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Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

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