Con il termine anatocismo si indica il calcolo degli interessi sugli interessi già maturati, calcolo che, ai sensi dell’art. 1283 c.c., è possibile, in mancanza di usi contrari e qualora tali interessi risultino dovuti per almeno sei mesi, solo in due casi: se richiesti con domanda giudiziale oppure in presenza di un accordo tra le parti successivo alla scadenza degli interessi.
Per decenni nella prassi bancaria si è usato applicare l’anatocismo, con capitalizzazione trimestrale, solo nei casi in cui gli interessi erano dovuti dal cliente; in pratica le banche inserivano nei contratti di conto corrente apposite clausole, in base alle quali, in caso di conto corrente passivo, la banca era legittimata a calcolare gli interessi dovuti dal cliente ogni tre mesi. Si riteneva tali prassi valida, sul presupposto che essa configurasse un "uso normativo", ossia un uso oramai tanto consolidato nella applicazione pratica da poter essere considerato alla stregua di un precetto normativo; tale uso normativo configurava pertanto quell’ipotesi di "uso contrario" previsto, in deroga alla normativa contenuta, dallo stesso art. 1283 c.c.
Con recenti sentenze (sent. n. 2374/99 e 3096/99) la Corte di Cassazione ha però ritenuto tale prassi illegittima in quanto non costituente un uso normativo ma un mero uso negoziale. La portata di tali sentenze era assai rilevante, in quanto legittimava i correntisti a richiedere alle banche la restituzione degli interessi di anatocismo calcolati per il passato.
In questo contesto si è inserito il Dlgs 342/99 con il quale il Governo (all’art. 25), in applicazione di una legge delega del 1998, ha ritenuto la validità delle vecchie clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi, se inseriti in contratti stipulati in periodi precedenti, stabilendo che solamente per il futuro tali contratti avrebbero dovuto adeguarsi ad una delibera del Cicr (del 9.2.00, pubblicata in G.U. 22.2.2000) con la quale si imponeva alle banche di applicare verso i correntisti la stessa periodicità con riferimento agli interessi sia attivi che passivi. In pratica il Governo ha sanato per il passato la prassi bancaria ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione impedendo ai correntisti di richiedere la restituzione degli interessi di anatocismo.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425/2000 ha dichiarato l’incostituzionalità del citato Dlgs 342/99, nella parte in cui, all’art. 25, comma 3, statuisce la legittimità dell’anatocismo per i periodi antecedenti all’entrata in vigore della delibera del Cicr; seppur tale incostituzionalità sia stata dichiarata solo per ragioni tecniche (per mancato rispetto della legge delega), prescindendo da ogni considerazione sulla ragionevolezza intrinseca della norma, la pronuncia assume risvolti pratici di notevole importanza. Con la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 25 viene infatti cancellata dal nostro ordinamento la norma che legittimava per il passato l’anatocismo sugli interessi passivi; la conseguenza è che, in applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione, la prassi bancaria deve considerarsi illegittima.
Per meglio chiarire la situazione attuale occorre pertanto distinguere tra:
A) periodo antecedente all’entrata in vigore della delibera Cicr 9.2.00:
Si ritorna pertanto alla situazione antecedente all’emanazione del Dlgs 342/99, con la conseguenza che il correntista è pienamente legittimato a richiedere alla banca di restituire le somme indebitamente percepite frutto dell’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Al riguardo è opportuno tenere presente le seguenti considerazioni: 1) La richiesta di rimborso riguarda solo gli indebiti interessi percepiti dalle banche sino al marzo 1999; 2) La domanda di rimborso trova l’unico limite del termine di prescrizione (10 anni). 3) Per il periodo successivo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è lecita, a condizione che tale stesso trattamento sia riservato anche agli interessi attivi.
B) periodo successivo all’entrata in vigore della delibera Cicr 9.2.00:
Per tale periodo la capitalizzazione trimestrale degli interessi è a tutti gli effetti legittima, a condizione che lo stesso trattamento venga riservato dalla banca sia agli interessi attivi, che a quelli passivi.
Avv. Piero Catelani – Firenze



