4 novembre 2004- La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004 ha sancito una serie di principi che accordano una tutela, per così dire, "rafforzata" agli utenti bancari.

La Suprema Corte, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha, infatti, stabilito che "le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista devono considerarsi nulle anche se contratte prima dell’orientamento giurisprudenziale che nella primavera del 1999 (ndr con le storiche sentenze n. 2374 e 3096) ne ha negato l’uso". In altre parole, la Corte di Cassazione ha attribuito valore retroativo all’inesistenza dell’uso normativo della capitalizzazione triestrale degli interessi.

Fino al 1999, l’art. 1283 del codice civile, il quale prevede che "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi", era stato interpretato, da pronunzie giurisprudenziali filobancarie, nel senso di poter attribuire alla locuzione "salvo usi contrari" un valore quasi negoziale. Le Banche, pertanto, capitalizzavano trimestralmente gli interessi, sfruttando la necessità dei correntisti di porre in essere alcune operazioni bancarie .

Con le sopracitate sentenze n. 2374 e 3096, la Corte ha stabilito che "gli usi contrari, suscettibili di derogare al precetto dell’art. 1283 c.c., sono non i meri usi negoziali di cui all’art. 1340 c.c. ma esclusivamente i veri e propri usi normativi, di cui agli articoli 1 e 8 disp. Prel. C.c., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompaganato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo) ma giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell’ordinamento giuridico".Gli "usi" cui fa riferimento l’art. 1283 cod. civ. sono, dunque, esclusivamente, quelli normativi in senso tecnico. Con le suddette sentenze, quindi, sono state considerate nulle tutte le clausole bancarie rigguardanti l’anatocismo, il cui inserimento nel contratto fosse il frutto di una mera volontà unilaterale della banca .

Oggi, grazie alla sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004, la Corte di Cassazione, oltre a riaffermare i principi dell’ormai prevalente orientamento giurisprudenziale sorto dopo il 1999, ha arricchito la materia di importanti spunti, indubbiamente più favorevoli ai consumatori. I Giudici della Suprema Corte sono, infatti, partiti da una considerazione di fondo: i clienti degli Istituti di credito si sono "abituati" alla capitalizzazione trimestrale (illegittima) non perché "convinti" che fosse conforme alla normativa del settore, bensì in quanto veniva inserita nei moduli unilateralmente predisposti dalle banche ed, inoltre, perché la sottoscrizione di tali clausole costituiva un lelemento indispensabile per poter effettuare determinate operazioni bancarie. Di conseguenza, i Giudici di piazza Cavour hanno constatato che la "convinzione" dei singoli utenti bancari relativamente alla regolarità della capitalizzazione trimestrale non è mai esistita. Non essendoci la "convinzione" che l’uso rispondesse ad un obbligo imposto dall’ordinameto non è applicabile la disciplina dell’art. 1283 c.c., relativo agli "usi contrari". Le clausole anatocistiche sono, quindi, da considerarsi invalide già prima del 1999 .

La Corte di Cassazione conclude, quindi, la propria pronuncia statuendo che "discende come logico e obbligatorio corollario che, in presenza di una ricognizione, pur reiterata nel tempo, che si dimostri poi però erronea nel presupporre l’esistenza di una regola in realtà insussistente, la ricognizione correttiva debba avere portata naturaliter retroattiva". La Confconsumatori saluta, quindi, con estremo entusiasmo la sentenza in esame, la quale, come si è visto, stabilisce un principio fondamentale per gli utenti bancari, i quali, da oggi, hanno un nuovo e determinante motivo per far valere in giudizio i propri diritti e richiedere alle banche la restituzione delle somme illegittimamente pagate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi.

a cura dell’avv. Emilio Graziuso – Federazione Provinciale Confconsumatori di Brindisi