A seguito delle modifiche per i contratti di conto corrente, il decreto Bersani bis introduce importanti novità per il consumatore anche per quanto concerne i contratti di mutuo.  

Dire addio al contratto di mutuo, o per estinzione anticipata dello stesso o per la cancellazione dell’ipoteca nell’ipotesi in cui si sia finito di pagare l’intero importo spettante alla banca, oggi è molto più facile e, fortunatamente, meno costoso per il consumatore. I tempi previsti per la procedura di cancellazione dell’ipoteca sul mutuo che si è finito di pagare, sono, infatti, molto più rapidi rispetto al passato, e, soprattutto, il consumatore non è più costretto a ricorrere al notaio, con conseguente ulteriore esborso di denaro .

L’Istituto di credito che ha concesso il mutuo è tenuto a comunicare l’avvenuta estinzione del mutuo, entro 30 giorni, alla conservatoria, la quale provvederà d’ufficio alla immediata cancellazione dell’ipoteca senza autentica notarile. L’ipoteca, quindi, si estingue automaticamente sia una volta completato il pagamento del mutuo, in caso di estinzione anticipata, sia alla sua scadenza naturale con il pagamento dell’ultima rata . Per mutui estinti prima che entrasse in vigore la normativa in esame e per i quali non sia stata ancora cancellata l’ipoteca, il cittadino potrà usufruire della nuova procedura richiedendo alla banca, tramite lettera raccomandata a.r., la quietanza di avvenuto pagamento.

Altra importante novità è, indubbiamente, costituita dalla c.d. portabilità del mutuo . Al consumatore è, infatti, data la possibilità di trasferire un mutuo presso un’altra banca che offra condizioni più confacenti alle proprie esigenze, senza con ciò perdere nessun  beneficio di natura  fiscale. L’art. 8 del decreto stabilisce, infatti, che chi ha contratto un mutuo potrà trasferirlo alla banca con la quale stipula un nuovo contratto di finanziamento, anche mediante scrittura privata, senza perdere i benefici fiscali previsti per la prima casa. Il trasferimento, inoltre, non comporterà per il risparmiatore costi aggiuntivi, se non quelli puramente tecnici per il risparmiatore.  La banca non può opporsi alla volontà del consumatore di cambiare istituto di credito: operazione, quest’ultima che, è bene precisarlo, non comporta alcun onere per l’utente del servizio bancario. Tutte le clausole contenute in contratti stipulati prima del c.d. “Pacchetto Bersani” contrarie al nuovo dettato normativo sono considerate nulle.

Infine, nel caso di estinzione anticipata dei mutui contratti per l’acquisto della prima casa o per l’acquisto e ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche a decorrere dal 2 febbraio 2007 (data di entrata in vigore del decreto Bersani), nessuna penale può essere richiesta dall’istituto di credito al consumatore . Per i mutui già in essere prima del 2 febbraio 2007, invece, è stato raggiunto un accordo tra ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le associazioni dei consumatori membri del CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti), con il quale sono state stabilite le misure massime dell’importo delle penali dovute per estinzione anticipata totale o parziale del mutuo.