Massa Carrara, 4 novembre 2014 – Nell'estate 2013 Alitalia aveva cancellato senza preavviso e all'ultimo momento il loro volo serale offrendo come sola alternativa un lungo viaggio in pulmann da Roma Fiumicino a Firenze. A destinazione erano arrivati con ben 3 ore di ritardo senza aver ricevuto alcuna assistenza (nemmeno per i pasti) e senza veder riconosciuto il proprio diritto all'indennizzo di 250 euro (previsto dalla L. 261/2004)Confconsumatori Massa Carrara ha recentemente ottenuto due importanti sentenze a favore dei due toscani che hanno visto finalmente riconoscere e applicare la compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo, ricompresa nella carta dei diritti del passeggero.

Inizialmente i due sfortunati passeggeri, al rientro dal viaggio, avevano inviato ad Alitalia una lettera, tramite Confconsumatori, senza ricevere, però, alcuna risposta. Dunque di erano decisi  a proporre il giudizio, uno dinnanzi al Giudice di Pace di Massa e l'altro al Giudice di Pace di Pisa, entrambi conclusi positivamente.

Il Giudice di Pace di Pisa, con la sentenza n. 5609/2014 ha infatti riconosciuto l'illegittimità del comportamento di Alitalia e l'ha condannata al pagamento della somma di 250  a titolo di compensazione pecuniaria oltre rivalutazione ed interessi oltrechè alle spese legali. Ancora meglio è andata nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Massa il quale con sentenza n. 119/2014 non solo ha riconosciuto la somma di 250 € a titolo di compensazione pecuniaria, ma ha anche accolto la domanda di risarcimento del danno da disagio nella ulteriore somma di 500 € e del danno morale nella ulteriore somma di 250 , oltre alle spese legali. 

Di estremo interesse è lasentenza del Gdp di Massa in quanto, come spiega l'avvocato Francesca Galloni di Confconsumatori Massa, "Per la prima volta un Giudice ha riconosciuto che il “sistema” per così dire che adottano le compagnie aeree di sostituire il volo cancellato con un viaggio in pullman è una pratica che causa disagio e danno al passeggero. Si ricorda infatti che la L. 261/2004 prevede che in tali casi la compagnia aerea debba offrire l'imbarco in un volo alternativo o su di un altro velivolo, mentre nessuna normativa consente loro di utilizzare un pullman, con estremo disagio per il passeggero e con un notevole guadagno per la compagnia aerea".

Come si legge nella sentenza, il Giudice di Pace di Massa ha infatti riconosciuto che “Alitalia ha offerto come unica soluzione un lunghissimo viaggio a tarda notte in pullman per Firenze. Questo è un ulteriore aspetto molto significativo e sul quale si fonda l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni morali e dei disagi subiti in quanto il comportamento della convenuta integra una grave violazione dei diritti del passeggero che, nonostante abbia acquistato un volo aereo si trova a dover affrontare una lunga tratta del volo cancellato Roma Firenze a bordo di un altro mezzo, con grave rischio e forte disagio connesso a tale tipologia di viaggio e con un notevole ed ingiustificato arricchimento della convenuta che ha venduto a costo elevato dei biglietti aerei e poi noleggiato un pullman per far viaggiare i passeggeri ovviamente con un notevolissimo ed indebito guadagno”.

Si invitano quindi tutti i consumatori che si trovano a viaggiare con compagnie aeree e che restano vittime di cancellazioni e/o ritardi prolungati e/o overbooking, di prender cognizione dei propri diritti e di rivolgersi alle associazioni di tutela.

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