La rinegoziazione di un mutuo
1/3 La lunga marcia dei consumatori contro le banche Aveva chiesto all’Istituto San Paolo di Torino di rinegoziare il prestito divenuto usurario, ma la banca aveva risposto "picche": "Niente da fare: se vuole modificare il tasso deve pagare una penale di 36 milioni…"
Solo alcuni istituti hanno acconsentito alla modifica dei contratti stipulati prima della legge che ha introdotto le soglie massime senza spese a carico dei risparmiatori: i banchieri più arroganti, invece, hanno continuato a pretendere interessi ben al di sopra della soglia usuraria, infischiandosene delle norme nel frattempo entrate in vigore.
A questo punto la nostra risparmiatrice, perché di una gentile e tenace signora si tratta, ha fatto causa alla banca con il nostro aiuto. A darle una mano è la Cassazione che stabilisce la nullità della pattuizione di interessi superiori al tasso usurario, anche se al momento della stipulazione dei mutui tali interessi non erano considerati usurari.
Tutto a posto? Neanche per idea. A cambiare ancora le carte in tavola arriva la legge "salvausura" che contraddice la sentenza della Cassazione. Tutto finito? Per fortuna no. Alcuni Giudici sollevano la questione di legittimità costituzionale della legge "salvausura": la legge, infatti, riserva un ingiustificato trattamento di favore per banche ed enti creditizi, danneggiando soprattutto il piccolo risparmiatore.
La sospensione del procedimento della consumatrice è dunque un ulteriore segnale dell’attenzione della Magistratura verso gli interessi del contraente debole. Attendiamo fiduciosi la pronuncia della Corte costituzionale.
2/3 Mutui agevolati: bocciato dal T.A.R. del Lazio il ricorso dell’ABI
Se la legge "salva usura" o "salva banche" – così fu definita da noi e da altre associazioni consumeristiche la l. 28 febbraio 2001 n. 24, introdotta dal legislatore su richiesta di tutti gli istituti di credito dopo che la Corte di Cassazione aveva iniziato a colpire i mutui usurari – è stata "salvata" dalla Consulta, l’A.B.I. non è riuscita, invece, a colpire la l. n. 133/99 e il decreto ministeriale attuativo della medesima, il D.M. 110/00.
Il T.A.R. del Lazio, con sentenza n. 6175 in data 8.7.02, ha infatti respinto il ricorso presentato dall’Associazione bancaria italiana e da alcune banche per sospendere l’applicazione di tali provvedimenti tramite l’annullamento del decreto del Ministro del Tesoro del 24 marzo 2000 n. 110. Sentenza, questa, seppur arrivata con un considerevole ritardo – l’attesa è durata tre anni -, tale da consentire allo Stato e ai mutuatari un notevolissimo risparmio.
Varrà allora la pena ricordare come stanno le cose in materia.
I mutui agevolati, come noto, sfuggono all’applicazione della l. 24/01 con i tassi ivi previsti. Gli stessi sono soggetti ad altra disposizione, l’art. 28 l. n. 133/99, ai sensi del quale "Gli enti concedenti contributi agevolati…, nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie dei contributi, possono, in via disgiuntiva, chiedere all’istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso d’interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni, determinato ai sensi dell’art. 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108, alla data della richiesta, al fine di ricondurre il tasso di interesse ad un valore non superiore al citato tasso effettivo globale medio alla predetta data…". Articolo, quello citato, cui ha fatto seguito il D.M. 24 marzo 2000 n. 110 con la seguente norma (art. 1): "Gli istituti interessati, accertata la procedibilità della richiesta, individuano la misura del tasso di cui all’art. 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108 in vigore alla data di presentazione della domanda, procedono alle conseguenti modifiche del tasso applicato al mutuo e ne danno comunicazione al mutuatario e all’ente. Il nuovo tasso viene praticato a decorrere dal primo intero rateo di interessi maturato successivamente alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione…".
Ciò detto, non resta che invitare tutti i consumatori che hanno contratto mutui agevolati previsti dalle leggi richiamate dal citato art. 28 – solo a questi si applica infatti tale disposizione – a chiedere al più presto la rinegoziazione, così da poter godere, oltre che dell’aiuto dello stato o di un altro ente pubblico, anche del tasso medio (oggi del 5,64%) da praticarsi secondo la legge antiusura n. 108 del 1996 e i relativi decreti ministeriali.
Da ricordare, peraltro, che la rinegoziazione può essere domandata una sola volta e sempre che si sia in regola con le rate: chi è moroso dovrà regolarizzare la sua posizione.
Da aggiungere che tale operazione comporta un costo per il cliente: una commissione non superiore allo 0,50% del capitale residuo alla data dell’1 luglio 1999. Il pagamento della medesima non potrà comunque annullare il beneficio derivante al mutuatario. In altre parole, se la commissione è uguale o maggiore del ricavo riconducibile alla rinegoziazione, essa resterà a carico dell’istituto di credito.
3/3 Altre considerazioni in materia di mutui usurari
Dopo esser stata salvata dalla Consulta, la legge "salva usura" o "salva banche" – così fu definita da noi e da altre associazioni consumeristiche la l. 28 febbraio 2001 n. 24 – continua a suscitare problemi e a produrre danni.
Non va infatti trascurato che secondo la Corte Costituzionale – così si legge nella sua sentenza 25 febbraio 2002 n. 29 – il d.l. n. 394/00 e la legge che l’ha convertito riguarderebbero anche gli interesse moratori. Con l’effetto che, se fu convenuto un tasso variabile, il debitore moroso, come sta accadendo a diversi associati della Confconsumatori, si troverà a dover corrispondere interessi ultrausurari, finanche del 20%, non potendo egli invocare i nuovi limiti stabiliti da tali fonti normative.
Che fare allora – hanno chiesto diversi iscritti che, tra l’altro, contrassero mutui ipotecari per importi non superiori a cento milioni di vecchie lire? Continuare a versare rilevantissime somme a banche, che appena hanno potuto farlo, non hanno certo aspettato ad applicare le disposizioni sulla mora contenute nel relativo atto pubblico?
A parere di chi scrive l’unica via è quella di richiamare l’art. 1384 c.c. e chiedere al giudice di ridurre equitativamente la relativa clausola penale, di ridurre, cioè, con effetto ex tunc gli interessi moratori entro i limiti stabiliti dai decreti trimestrali emanati in esecuzione della l. 7 marzo 1996 n. 108. Indubitabile, infatti, che la relativa pattuizione contrattuale contenga una clausola penale, prevedendo la medesima per il caso d’inadempimento, in deroga al disposto dell’art. 1224 c.c., interessi superiori a quelli che il cliente avrebbe dovuto corrispondere, superiore, oltretutto, al cosiddetto "tasso soglia".
In altre parole, se i privati – intendendo stabilire una disciplina del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie diversa rispetto a quella dettata dalla legge – prevedono la liquidazione forfetaria di un risarcimento, maggiore anche rispetto a quello che la seconda parte del primo comma dell’art. 1224 fissa nella misura degli interessi convenzionali regolanti l’adempimento tempestivo, la relativa clausola in nulla si distingue dalla fattispecie codicistica di cui all’art. 1382. Dal che discende la possibilità di richiamare il parametro dell’equità a norma del successivo art. 1384; parametro che consentirà l’applicazione della l. n. 108/96, dovendosi ritenere inique le applicazioni di tassi superiori a quelli contemplati dai relativi decreti ministeriali.
In questo senso, del resto, si è pronunciata anche la giurisprudenza, più precisamente il Trib. Roma 1 febbraio 2001, il quale ha affermato che "La clausola che in un contratto di mutuo preveda per il ritardo nella restituzione del capitale il pagamento di interessi moratori in misura superiore al tasso soglia previsto dalla legge sull’usura deve essere qualificata come clausola penale e il giudice può d’ufficio provvedere alla riduzione, ai sensi dell’art. 1384 c.c., essendo l’ammontare manifestamente eccessivo".
Così, d’altra parte, si sono mossi alcuni nostri associati. Attendiamo fiduciosi l’esito del giudizio, invitando tutti coloro che hanno problemi analoghi a rivolgersi presso i nostri uffici.
Per quanto ci riguarda non riteniamo, infatti, che la sentenza della Corte Costituzionale possa impedire l’applicazione dell’art. 1384. Invero, la circostanza che la c.d. legge "salva usura" si riferisca anche agli interessi moratori, non impedisce di qualificare la relativa pattuizione come una clausola penale con tutte le conseguenze che ne derivano.
avv. Giovanni Franchi

