Nuovi diritti e strumenti di tutela per i consumatori
5 aprile 2001 – E ora parliamo di una NOVITA’ molto importante.
Sempre con riferimento alla questione dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, è bene sapere che è in vigore dal 4 aprile la legge numero 57 del 4/03/01. Questa legge è fondamentale perché riconosce agli assicurati nuovi e importantissimi strumenti di tutela.
Consigliamo di leggere con molta attenzione i nuovi capisaldi che questa legge sancisce, perché è indispensabile conoscerli per poter far valere i propri diritti e per poter fare la scelta migliore tra le diverse polizze che ci vengono offerte dalle Compagnie di assicurazione.
Queste le novità introdotte dalla legge n. 57 del 4 marzo 2001, in vigore dal 4 aprile scorso, che fissa principi importanti e nuovi strumenti di tutela.
IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE E ALLA TRASPARENZA
# Abbiamo il diritto di prendere visione dei premi annuali di riferimento praticati dalle Compagnie di assicurazione, che sono disponibili a partire da questo mese sul sito del Ministero dell’Industria, nelle pagine del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
# Abbiamo il diritto di conoscere presso ogni agenzia di assicurazione e nei loro siti Internet (le compagnie dovranno attrezzarsi entro il prossimo 4 luglio), sia i premi di riferimento che le tariffe e le condizioni concernenti le polizze.
# Abbiamo il diritto di ricevere dalla compagnia assicuratrice, con almeno 60 giorni di anticipo, la comunicazione di eventuali variazioni del premio, o di altre garanzie, con la possibilità comunque di dare disdetta fino a trenta giorni prima della scadenza.
# Se la compagnia assicuratrice ha previsto un aumento del prezzo del premio superiore all’1,7% (tasso programmato di inflazione per il 2001) rispetto a quello dell’anno precedente, abbiamo il diritto di dare disdetta, senza preavviso e senza penale, con raccomandata o anche a mezzo fax fino ad un attimo prima della scadenza del contratto. Ricordiamoci tuttavia che, in caso di disdetta all’ultimo momento, non si è più coperti per quei 15 giorni di tolleranza concessi dalle polizze con tacito rinnovo per i pagamenti effettuati oltre la scadenza.
I "PREMI DI RIFERIMENTO"
Cosa sono
Con la legge n. 57/2001 gli utenti assicurativi dispongono di un nuovo strumento per orientarsi nella scelta della polizza RC Auto. Ogni impresa di assicurazione dovrà, infatti, rendere pubblici i listini, provincia per provincia, relativi a nove profili-tipo di assicurato, cui corrispondono altrettante tariffe annuali (c.d. premi di riferimento).
Cosa fare
Quando si decide di stipulare una polizza assicurativa, la prima cosa da fare, perciò, è capire quale delle nove tipologie di utente si avvicina maggiormente alle nostre esigenze. Una volta individuato il nostro profilo di riferimento, si può effettuare il confronto tra le offerte delle varie compagnie assicurative per scegliere quella ritenuta più conveniente. A questo punto si chiede alla compagnia stessa il preventivo personalizzato.
Dove troviamo i premi annuali di riferimento:
# sul sito del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, organo istituito presso il Ministero dell’Industria e
# presso tutte le agenzie di assicurazione presenti sul territorio, a partire dal 4 luglio prossimo.
COMPARARE E SCEGLIERE TRA LE DIVERSE POLIZZE
# Ricordiamoci che è obbligatoria solo l’assicurazione relativa alla responsabilità civile, non quella per il furto e per l’incendio.
# Per confrontare la polizza che abbiamo già sottoscritto con i profili di riferimento, ricordiamoci di scorporare dal premio pagato l’eventuale costo di altre garanzie assicurative (incendio, furto, ecc.).
# Facciamoci fare dei preventivi scritti che tengano sempre conto delle nostre caratteristiche personali (età, sesso, provincia di residenza, classe di merito derivante dalla propria attestazione dello stato di rischio, massimale di rischio, alimentazione veicolo, potenza veicolo, anzianità patente, età del veicolo).
# Valutiamo con attenzione le principali voci del contratto che ci viene proposto, e confrontiamolo con proposte analoghe.
# Quando chiudiamo il rapporto contrattuale con una compagnia assicuratrice pretendiamo il rilascio dell’attestato di rischio che documenti la nostra classe di merito e che ci sarà utile al momento di stipulare un nuovo contratto con altra compagnia.
AL MOMENTO DI SCEGLIERE NON ACCONTENTIAMOCI SOLO DEL MINOR PREZZO: LEGGIAMO E CONSIDERIAMO ANCHE LE GARANZIE
E’ fondamentale esaminare le condizioni della polizza e le garanzie ivi contenute per poter valutare il rapporto qualità/prezzo.
Dobbiamo verificare dunque in particolare:
# Le clausole di esclusione e rivalsa con le quali la compagnia può chiederci il rimborso di quanto pagato per i danni derivanti da un incidente (es.: quando il titolare della polizza ha la patente scaduta o l’automobile non è stata revisionata o ha il motore modificato, ecc.).
# Le clausole di franchigia con le quali la compagnia pone a carico dell’assicurato il risarcimento derivante da sinistri, ma fino ad una certa cifra (es.: lire 500.000).
# Il massimale di assicurazione, che per legge non può essere inferiore al miliardo e mezzo, ma che può essere aumentato su nostra richiesta con una modesta spesa aggiuntiva.
# Le eventuali altre garanzie che restano una nostra scelta (furto, incendio, ecc.).
SEGNALIAMO I COMPORTAMENTI SCORRETTI PER MIGLIORARE IL SERVIZIO
Difendiamoci da comportamenti scorretti posti in essere dalle compagnie di assicurazione, denunciando all’ISVAP (Istituto di vigilianza sulle assicurazioni private) e alla nostra Associazione casi limite del tipo:
# la compagnia si rifiuta di stipulare la polizza assicurativa;
# la compagnia aggira l’obbligo di assicurazione proponendo polizze con tariffe d’importo spropositato, come accade spesso per i contratti offerti ai giovani neo-patentati;
# la compagnia dà disdetta della polizza assicurativa perché il consumatore, non avendo avuto incidenti, ha raggiunto la prima classe di merito (e ha così maturato una tariffa molto bassa);
# la compagnia propone la stipula della RC Auto subordinandola alla stipula di altri contratti assicurativi (incendio e furto, polizza sulla vita, ecc.)
Teniamo presente che, in caso di rifiuto e di elusione dell’obbligo di assicurazione, l’Isvap può comminare sanzioni anche molto pesanti per ogni violazione della legge e arrivare persino a revocare alla compagnia l’autorizzazione a esercitare l’attività nel ramo RC Auto.
COME DISDIRE UNA POLIZZA
Qui trovi il modello della lettera che puoi inviare per disdire il contratto di assicurazione.
Ti consigliamo di spedirla con raccomandata con avviso di ricevimento o anche a mezzo fax. Assicurati di inviarla alla stessa agenzia presso la quale hai stipulato la polizza che intendi disdettare.
MODELLO LETTERA DI DISDETTA POLIZZA
Per visualizzare il modello, cliccaci sopra con il tasto sinistro del mouse; per scaricarlo sul tuo pc (è un file leggerissimo) clicca invece con il tasto destro del mouse e scegli l’opzione "Salva oggetto con nome".