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Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

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Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
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E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
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Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: buoni fruttiferi postali

Buoni postali prescritti: il giudice condanna Poste Italiane a favore di una risparmiatrice Il Giudice di Pace di Roma riconosce il diritto al rimborso per la mancata consegna del Foglio informativo analitico

Ancora una vittoria per i risparmiatori e per Confconsumatori. Con la sentenza n. 12484/2025, il Giudice di Pace di Roma ha condannato Poste Italiane al rimborso integrale di Buoni Postali Fruttiferi dichiarati prescritti, riconoscendo la responsabilità dell’ente per la mancata consegna del Foglio informativo analitico al momento della sottoscrizione. La decisione si inserisce nel solco della campagna “Buono tradito”, con cui Confconsumatori tutela da anni i cittadini penalizzati da informazioni incomplete o scorrette sui Buoni Postali.

IL CASO

La vicenda riguarda una risparmiatrice titolare di tre Buoni Postali Fruttiferi sottoscritti nel 2001, privi di indicazioni chiare e attendibili circa la loro effettiva scadenza. Al momento della richiesta di rimborso, Poste Italiane dichiarava i titoli prescritti dal 2008, in quanto appartenenti alla serie AA2. La risparmiatrice ha quindi adito il Giudice di Pace di Roma chiedendo il risarcimento del danno, evidenziando come, al momento del collocamento, Poste Italiane: avesse indicato sui buoni, tramite stampigliatura, l’appartenenza a una serie AF, poi cancellata a penna; non avesse consegnato il Foglio informativo analitico, documento essenziale per conoscere durata e scadenza dei titoli.

LA SENTENZA

Il Giudice di Pace di Roma ha respinto tali argomentazioni, accertando che Poste Italiane non ha assolto l’obbligo specifico di consegna del Foglio informativo analitico, obbligo che grava direttamente sull’intermediario collocatore. Secondo il giudice, la consegna del FIA rappresenta una fase imprescindibile del procedimento informativo, non potendo ritenersi sufficiente la mera possibilità di reperire altrove le informazioni, soprattutto in assenza di indicazioni chiare sul titolo stesso. La mancata consegna del Foglio informativo ha posto la risparmiatrice nell’impossibilità di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso, rendendo Poste Italiane responsabile del danno subito. A ulteriore sostegno della decisione, il Giudice ha richiamato anche il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 30346 del 18 ottobre 2022, che ha sanzionato Poste Italiane per pratiche commerciali scorrette nella fase di collocamento e rimborso dei Buoni Postali Fruttiferi.

Fondamentale il lavoro dell’avvocato Barbara D’Agostino, legale di Confconsumatori, che ha dimostrato come l’assenza del Foglio informativo abbia impedito alla risparmiatrice di conoscere l’effettiva scadenza dei titoli e di esercitare in tempo il proprio diritto al rimborso.

La sentenza ribadisce un principio chiave: la trasparenza informativa è un obbligo imprescindibile, non aggirabile attraverso pubblicazioni generiche o rinvii ad altre fonti.

Confconsumatori invita tutti i cittadini che si trovano in situazioni analoghe a rivolgersi ai propri sportelli territoriali per ricevere assistenza.

Leggi la sentenza completa QUI.

  • Dicembre, 18
  • 6711
  • Risparmio e Investimenti
  • More

Buoni Fruttiferi Postali: Confconsumatori ottiene risarcimento da oltre 40.000 euro per mancata consegna del Foglio Informativo Il Tribunale di Parma condanna Poste Italiane: violato il dovere di informazione sui BPF e riconosciuto il diritto al ristoro integrale del capitale investito, oltre interessi e rivalutazione.

Parma, 12 dicembre 2025 – Con la sentenza n. 1154/2025 del 12.11.2025, il Tribunale di Parma ha accolto il ricorso presentato da Confconsumatori nell’ambito della campagna “Buono tradito”, riconoscendo che i risparmiatori titolari di Buoni Fruttiferi Postali (BPF) a termine hanno diritto al risarcimento del danno in caso di mancata consegna del Foglio Informativo Analitico, documento essenziale per conoscere le condizioni del prodotto, compresa la durata dell’investimento.

Caso dei cinque Buoni Fruttiferi Postali serie 18B

Una famiglia, erede di cinque Buoni Fruttiferi Postali a termine serie 18B con scadenza a 18 mesi e valore complessivo di oltre 25.000 euro, acquistati nel 2005, ha scoperto solo nel 2023 che i titoli risultavano prescritti. Pur consapevoli della prescrizione, gli eredi hanno chiesto il risarcimento del capitale investito, evidenziando di non aver mai ricevuto il Foglio Informativo Analitico, documento che avrebbe permesso di conoscere l’effettiva scadenza dei buoni e le relative condizioni contrattuali.

Reclamo, diniego e ricorso con Confconsumatori

Dopo un primo reclamo rivolto all’Ufficio Postale — conclusosi con un diniego da parte di Poste Italiane — la famiglia si è rivolta a Confconsumatori.
L’associazione, tramite il proprio legale, ha quindi presentato ricorso al Tribunale di Parma per accertare la responsabilità dell’ente emittente in merito alla violazione degli obblighi informativi e ottenere la condanna al risarcimento del danno subito dai risparmiatori.

La decisione del Tribunale: Poste Italiane ha violato obblighi informativi e doveri di diligenza

Il Tribunale ha stabilito che, al momento della sottoscrizione dei Buoni Fruttiferi Postali, Poste Italiane avrebbe dovuto consegnare il Foglio Informativo Analitico, contenente la descrizione dettagliata del prodotto finanziario, inclusa la durata dell’investimento.

La mancata consegna del documento costituisce:

  • violazione di un obbligo specifico previsto dal Decreto Ministeriale del 2000;
  • violazione dei principi di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali;
  • inosservanza del dovere di diligenza professionale richiesto agli intermediari finanziari.

In conseguenza di tali violazioni, il Tribunale ha riconosciuto ai risparmiatori il risarcimento pari al capitale originariamente investito, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

Rilevanza della sentenza e implicazioni per i risparmiatori

«Una decisione molto importante – dichiara l’avvocato Grazia Ferdenzi, legale dei ricorrenti – che conferma l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito: i titolari di Buoni Fruttiferi Postali prescritti per mancata consegna del Foglio Informativo Analitico hanno diritto a chiedere e ottenere il ristoro dei danni derivanti dal comportamento omissivo e dalla condotta non diligente di Poste Italiane».

Questa pronuncia rafforza ulteriormente la tutela dei consumatori coinvolti in casi analoghi e consolida il lavoro di Confconsumatori nella difesa dei diritti dei risparmiatori nell’ambito della distribuzione dei prodotti postali di risparmio.

COME OTTENERE ASSISTENZA

I risparmiatori che ritengono di aver subito un danno per mancata consegna del F.I.A. o per informazioni errate sui BFP possono rivolgersi agli sportelli territoriali di Confconsumatori:

www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori

oppure allo Sportello Online:

www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema

QUI LA SENTENZA DEL CASO

La notizia riportata alla trasmissione radiofonica Due di denari, di Radio24

  • Dicembre, 12
  • 4452
  • Acquisti e Garanzie, Risparmio e Investimenti
  • More

Buoni fruttiferi postali: doppia vittoria a Monza per Confconsumatori Due sentenze condannano Poste Italiane per violazione degli obblighi informativi. L’avv. Sabrina Contino ottiene il risarcimento integrale per quattro risparmiatori lombardi.

Parma, 4 dicembre 2025 – Nuovo e significativo successo nella campagna di tutela sui Buoni Fruttiferi Postali condotta da Confconsumatori: il Tribunale di Monza, con due distinte sentenze di primo grado (n. 1930/2025 e n. 2175/2025), ha riconosciuto la responsabilità di Poste Italiane S.p.A. per inadempimento degli obblighi informativi nella fase di collocamento dei BFP, condannando la società al pagamento a titolo di risarcimento danni del capitale investito e degli interessi convenzionali, oltre agli interessi di mora ex art. 1284, co. 4, c.c. Entrambi i giudizi sono stati patrocinati dall’avv. Sabrina Contino, legale di Confconsumatori, che ha assistito le due coppie di risparmiatori vittime della mancata consegna del Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) e di informazioni errate o fuorvianti sulla durata effettiva dei titoli.

IL CASO 1 – Otto buoni “AA4”: capitale investito 8.000 euro, mai consegnato il F.I.A.

Nel primo procedimento (sentenza n. 1930/2025), i ricorrenti – titolari di otto BFP serie AA4, sottoscritti nel 2002 presso l’Ufficio Postale di Cinisello Balsamo, per un totale di 8.000 euro – avevano confidato nella durata ventennale dei titoli, convinti che la prescrizione sarebbe maturata solo nel 2032.

Solo nel 2024, al momento del tentativo di rimborso, hanno scoperto che i titoli:

  • erano a termine, con scadenza al settimo anno dalla sottoscrizione;
  • erano divenuti infruttiferi tra luglio e agosto 2009;
  • risultavano prescritti già nel 2019.

La causa nasce proprio dal fatto che agli investitori non fu consegnato il Foglio Informativo Analitico, unico documento idoneo a indicare durata, modalità di rimborso e condizioni economiche, come imposto dagli artt. 3 e 6 del D.M. 19.12.2000. Poste Italiane non è stata in grado di dimostrare l’avvenuta consegna del F.I.A. né l’esistenza di una prassi consolidata negli uffici postali dell’epoca. Il Tribunale ha così affermato la responsabilità dell’ente collocatore ai sensi degli artt. 1218 e 1176 c.c., ribadendo che il dovere di diligenza professionale e trasparenza nei servizi di raccolta del risparmio va valutato secondo standard qualificati, analoghi a quelli degli intermediari bancari.

L’esito

Il giudice ha condannato Poste Italiane a pagare:

  • 8.000 euro di capitale;
  • 800 euro di interessi convenzionali maturati fino alla scadenza;
  • interessi di mora dalla domanda giudiziale fino al saldo;
  • spese di lite.

IL CASO 2 – Due buoni serie 1B8: informazioni errate allo sportello e nessun F.I.A.

Il secondo procedimento (sentenza n. 2175/2025) riguarda due risparmiatori titolari di due BFP serie 1B8 del valore nominale di 10.000 euro complessivi, sottoscritti nel 2007. Anche in questo caso, gli utenti non ricevettero il Foglio Informativo Analitico. Gli operatori postali – come confermato da testimonianza resa in giudizio – fornirono per anni informazioni erronee, assicurando che i buoni fossero ventennali, inducendo i ricorrenti a ritenere che la scadenza fosse fissata al 2027.

Solo nel 2024, dopo verifiche interne, un direttore di filiale ha confermato la verità: la serie 1B8 aveva durata pari a 18 mesi, con scadenza al 06.06.2009 e prescrizione al 06.06.2019. Il Tribunale ha escluso la natura dolosa dell’omissione, ma ha riconosciuto un grave inadempimento contrattuale, sia nella fase di collocamento sia nella fase esecutiva del rapporto, durante la quale Poste ha fornito più volte informazioni fallaci sulla reale durata dei titoli.

L’esito

Il giudice ha condannato Poste Italiane a:

  • corrispondere 10.000 euro di capitale;
  • pagare gli interessi convenzionali dalla sottoscrizione alla scadenza;
  • pagare gli interessi di mora ex art. 1284, co. 4, c.c. fino al saldo;
  • rimborsare tutte le spese di giudizio e di mediazione.

Il Tribunale ha inoltre respinto la tesi della “non rimborsabilità” per trasferimento al Fondo Rapporti Dormienti: essendo una responsabilità risarcitoria e non restitutoria, Poste resta obbligata al pagamento.

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI – L’importanza del F.I.A. e il dovere di trasparenza dell’intermediario

Entrambe le sentenze condividono un nucleo giuridico comune:

  • il Foglio Informativo Analitico è l’unico documento che consente al risparmiatore di conoscere durata, rendimento, modalità di rimborso e prescrizione del titolo;
  • l’onere della prova dell’avvenuta consegna del F.I.A. grava su Poste Italiane ex art. 1218 c.c., secondo la giurisprudenza di legittimità sul criterio dell’“adempimento qualificato”;
  • l’affissione dei fogli informativi nei locali o la disponibilità online non è equipollente alla consegna individuale imposta dal D.M. 19.12.2000;
  • l’informazione errata fornita allo sportello durante il rapporto integra una violazione del dovere professionale di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c., e degli obblighi di protezione verso il cliente;
  • i danni subiti dai risparmiatori derivano direttamente dall’inadempimento informativo.

LA TUTELA – Confconsumatori: “Una conferma della necessità di trasparenza nei servizi di risparmio”

Queste decisioni consolidano un principio essenziale: i risparmiatori devono essere messi in condizione di conoscere esattamente la natura dei prodotti. Il Foglio Informativo Analitico non è un mero allegato, ma un documento contrattuale vincolante, senza il quale non è possibile comprendere la reale durata, le condizioni economiche e il termine di prescrizione del Buono fruttifero postale. L’inosservanza di questi obblighi produce danni certi e imputabili a Poste Italiane.

COME OTTENERE ASSISTENZA

I risparmiatori che ritengono di aver subito un danno per mancata consegna del F.I.A. o per informazioni errate sui BFP possono rivolgersi agli sportelli territoriali di Confconsumatori:

www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori

oppure allo Sportello Online:

www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema

QUI LA SENTENZA DEL CASO 1

QUI LA SENTENZA DEL CASO 2

  • Dicembre, 4
  • 1906
  • Risparmio e Investimenti
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Buoni postali fruttiferi prescritti, nuova sentenza d’appello conferma il diritto al risarcimento Rigettato l'appello di Poste Italiane contro la sentenza del Giudice di pace di Voghera che aveva stabilito come la mancata consegna del Foglio informativo analitico da parte di Poste costituisse una violazione meritevole di risarcimento

Parma, 2 ottobre 2025 – Un altro esito positivo della campagna “Buono tradito”: con la sentenza n. 1011/2025 del 19 settembre 2025 il Tribunale di Pavia, in veste di Giudice d’appello, ha confermato la precedente sentenza del Giudice di pace di Voghera che aveva sancito il diritto dei titolari di Buoni postali fruttiferi “a termine” ad essere risarciti per i danni patiti in relazione alla mancata consegna, da parte di Poste Italiane, del Foglio informativo analitico.

IL CASO – Una famiglia di risparmiatori pavesi, titolari di 3 Buoni postali fruttiferi a termine della serie AA3, del valore complessivo di 7mila euro, sottoscritti nel 2001, aveva ottenuto – con l’assistenza dell’avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori – una sentenza favorevole da parte del Giudice di pace di Voghera, il quale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno a favore dei risparmiatori per non avere mai ricevuto il Foglio informativo analitico che avrebbe permesso di conoscere, tra le altre cose, l’effettiva scadenza dei Buoni.

Poste Italiane aveva impugnato la sentenza, sostenendo che il Giudice di pace di Voghera avesse erroneamente applicato le norme contenute nel DM 19.12.2000 e non avesse tenuto conto dell’onere della prova dell’avvenuta mancata consegna del Foglio informativo, a suo dire a carico dei risparmiatori. Sempre Poste Italiane aveva fondato le proprie ragioni sul fatto di non essere in alcun modo obbligata a far sottoscrivere la relativa ricevuta di consegna del Foglio ai clienti, né di essere tenuta a conservarla, dato il tempo trascorso tra la sottoscrizione dei Buoni e la causa civile di primo grado.

LA SENTENZA – Il Tribunale di Pavia, confermando la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Voghera, ha ribadito, invece – contrariamente a quanto sostenuto da Poste Italiane – che è solo il Foglio informativo analitico a garantire l’informazione effettiva e completa al risparmiatore, non rilevando che le informazioni sui titoli siano contenute in generici fogli affissi in luogo pubblico, dal momento che tale affissione costituisce un onere aggiuntivo e non sostitutivo dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo. Nel confermare la sentenza di primo grado, il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice d’appello, ha ribadito che la prova della consegna del Foglio Informativo grava in ogni caso su Poste Italiane. Per questo, l’ufficio postale negligente per non aver fatto sottoscrivere alcuna ricevuta di consegna del Foglio o colpevole di non averla conservata, va considerato responsabile per il danno arrecato ai risparmiatori.

LA TUTELA – «Un’altra decisione favorevole ai risparmiatori titolari di Buoni Postali Fruttiferi prescritti per mancanza di informazioni da parte di Poste Italiane. Si tratta di una sentenza d’appello molto significativa – commenta l’avvocato Grazia Ferdenzi, che ha assistito i risparmiatori che si erano rivolti a Confconsumatori nei due gradi di giudizio – poiché ribadisce l’importanza della corretta informazione per i risparmiatori fin dall’atto della sottoscrizione dei Buoni Postali, specie quando, come nel caso di specie, i titoli non presentano altra indicazione che la scritta “a termine”. Non solo perché l’obbligo informativo è previsto da una precisa normativa al riguardo, ma anche per i doveri di informazione e di comunicazione che gravano sul soggetto che ha collocato i titoli».

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi agli sportelli locali di Confconsumatori (contatti: www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori) o scrivere allo Sportello online dell’associazione: (www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/).

 

  • Ottobre, 2
  • 9756
  • Risparmio e Investimenti
  • More

Buoni fruttiferi postali senza l’indicazione della scadenza e della prescrizione, Poste Italiane condannata a rimborsare 15mila euro Il Tribunale di Monza si è pronunciato a favore di una famiglia che si era rivolta a Confconsumatori

Monza, 9 giugno 2025 – Tra il 1999 e il 2001 avevano intestato ai tre figli sei Buoni fruttiferi postali, dei quali nel 2024 Poste italiane aveva rifiutato il rimborso sostenendo che il diritto fosse prescritto. Per questo – dopo essersi rivolti a Confconsumatori, con l’assistenza dell’avvocato Sabrina Contino – avevano intentato una causa civile contro Poste, chiedendo la restituzione dell’intero capitale nominale, circa 15mila euro, più gli interessi. E il Tribunale di Monza, con sentenza del 4 giugno 2025, ha accolto la domanda risarcitoria, condannando Poste Italiane al pagamento del capitale sottoscritto maggiorato degli interessi convenzionali e di mora.

IL CASO – La vicenda ha coinvolto una famiglia composta da marito, moglie e tre figli, ai quali i genitori avevano cointestato due buoni l’uno. Erano convinti che i sei buoni – sottoscritti in due diverse occasioni, i primi tre il 2 agosto 1999 e gli altri tre il 24 dicembre 2001 – avessero durata ventennale, ma in realtà tre avevano la durata di 7 anni e altri tre avevano la durata di 11 anni. Poste Italiane però, all’atto della sottoscrizione, aveva omesso ogni informazione sulla serie di appartenenza dei buoni, sulla durata e sulla prescrizione. Sui 3 buoni sottoscritti nel 1999 Poste non aveva apposto il tagliando che indica la serie, i rendimenti e il periodo di prescrizione (come previsto dal Dm dell’8 ottobre del 1998, all’epoca vigente), mentre in occasione della sottoscrizione degli altri 3 buoni nel 2001 non aveva consegnato il foglio informativo con la descrizione delle caratteristiche degli investimenti, come prescritto dalla normativa vigente.

LA SENTENZA – Il Tribunale di Monza ha riconosciuto il diritto dei clienti al risarcimento danni in relazione alla violazione da parte di Poste Italiane dei doveri informativi cui era tenuta, necessari per rendere conoscibili ai clienti le condizioni dei buoni sottoscritti, tra cui la durata e la scadenza. Il Tribunale ha statuito che «gli obblighi di informazione, quale l’obbligo di apporre la scadenza sul buono ovvero di dare al risparmiatore informazioni precise al momento della sottoscrizione al fine di individuare la data di scadenza dei Bfp, gravanti su Poste Italiane, costituiscono parte integrante del programma negoziale scaturente dalla sottoscrizione dei buoni. Per tale ragione, l’omessa indicazione della data di scadenza, come si evince dagli atti (per i buoni CB derivante dalla mancata apposizione del tagliando, mentre per quelli AA3 dalla mancata consegna del foglio informativo), costituisce un’ipotesi di inadempimento contrattuale giuridicamente rilevante e imputabile a Poste Italiane».

QUI la sentenza

  • Giugno, 19
  • 6797
  • Dalle Sedi, Lombardia, Risparmio e Investimenti
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